LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n.  283  e  15  settembre  1947,  n.  896  e  successive
disposizioni;
  Visto  il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 che stabilisce,
a decorrere dal 1  luglio 1993, una riduzione del prezzo dei  farmaci
ivi elencati sub allegato A;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 12 del 30 giugno 1993 che sospende
fino al 30 settembre 1993 la riduzione del prezzo dei farmaci di  cui
al  richiamato  allegato  A  al  provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno
1992;
  Visto il decreto-legge n. 100 dell'8  aprile  1993,  reiterato  con
decreto-legge n. 179 del 7 giugno 1993 e con decreto-legge n. 278 del
6  agosto  1993, che riduce il prezzo dei farmaci fino al 31 dicembre
1993;
  Considerato che la riduzione dei prezzi prevista a decorrere dal 1
ottobre 1993 comporterebbe ulteriori aggravi al settore farmaceutico;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista  a  decorrere  dal  1
ottobre 1993 e' sospesa fino al 31 dicembre 1993.
   Roma, 30 settembre 1993
                                   Il Ministro dell'industria
                                del commercio e dell'artigianato
                                Presidente della giunta: SAVONA