LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 che stabilisce, a decorrere dal 1 luglio 1993, una riduzione del prezzo dei farmaci ivi elencati sub allegato A; Visto il provvedimento CIP n. 12 del 30 giugno 1993 che sospende fino al 30 settembre 1993 la riduzione del prezzo dei farmaci di cui al richiamato allegato A al provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992; Visto il decreto-legge n. 100 dell'8 aprile 1993, reiterato con decreto-legge n. 179 del 7 giugno 1993 e con decreto-legge n. 278 del 6 agosto 1993, che riduce il prezzo dei farmaci fino al 31 dicembre 1993; Considerato che la riduzione dei prezzi prevista a decorrere dal 1 ottobre 1993 comporterebbe ulteriori aggravi al settore farmaceutico; Considerata l'urgenza; Delibera: La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista a decorrere dal 1 ottobre 1993 e' sospesa fino al 31 dicembre 1993. Roma, 30 settembre 1993 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta: SAVONA