IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare,  per
il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior  rischio
di dispersione scolastica,  anche  in  vista  della  definizione  del
programma triennale di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una piu' qualificata e razionale
prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine  di
realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie  iniziative
di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; 
  Ritenuta la necessita' di  sostenere  il  predetto  intervento  con
nuove misure di razionalizzazione dell'impiego  del  personale  della
scuola; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria,
Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano,  Torino  e
Roma,  al  fine  di  assicurare  una  piu'  qualificata  e  razionale
prosecuzione delle attivita' didattico-educative e  psico-pedagogiche
finalizzate alla  prevenzione  e  alla  rimozione  della  dispersione
scolastica,  e'  autorizzata  l'utilizzazione  di   duecentocinquanta
unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna
che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-1993. 
  2. I criteri e le modalita' per la ripartizione  e  l'utilizzazione
del predetto personale e per  la  realizzazione  dei  progetti  delle
attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione. 
  3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decretolegge 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna. 
  4. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo  5,  comma
1,  del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  35,  per   le
utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di  ogni
ordine  e  grado  e  del  personale  direttivo  ed  educativo   delle
istituzioni  educative,  presso  uffici,  enti  ed  associazioni,  e'
ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unita'.  Per  il
medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette  utilizzazioni
presso le universita' e gli istituti superiori di cui alla lettera b) 
dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 
del 1993.