IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  novembre  1992,  n.  454,  recante ratifica ed
esecuzione  del  trattato   sull'Unione   europea   con   diciassette
protocolli   allegati  e  con  atto  finale  che  contiene  trentatre
dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio  1992,  il  cui  art.
198-A  istituisce  un  comitato  a  carattere  consultivo composto di
rappresentanti delle collettivita'  regionali  e  locali,  denominato
"Comitato  delle  regioni", assegnando all'Italia ventiquattro membri
ed un uguale numero di supplenti;
 Visto il proprio decreto in data 6  agosto  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   214   dell'11   settembre  1993,  recante
determinazione della ripartizione del  numero  dei  membri  assegnati
all'Italia  tra  i  rappresentanti  delle  collettivita'  regionali e
locali;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  alcune  modifiche  agli
articoli 2 e 4 del citato decreto in data 6 agosto 1993;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari  regionali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno;
  Sentito  il  Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 settembre
1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri in data 6 agosto 1993 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
  "Uno dei posti assegnati alle province in base all'art. 1, comma 1,
spetta di diritto alla provincia autonoma di Bolzano".