IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con diciassette protocolli allegati e con atto finale che contiene trentatre dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, il cui art. 198-A istituisce un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, denominato "Comitato delle regioni", assegnando all'Italia ventiquattro membri ed un uguale numero di supplenti; Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1993, recante determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettivita' regionali e locali; Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche agli articoli 2 e 4 del citato decreto in data 6 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 settembre 1993; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei posti assegnati alle province in base all'art. 1, comma 1, spetta di diritto alla provincia autonoma di Bolzano".