Agli uffici provinciali e regionali
                                    del   lavoro   e   della  massima
                                  occupazione
                                  Agli  ispettorati   provinciali   e
                                  regionali
                                    del   lavoro   e   della  massima
                                  occupazione
  1. Com'e' noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2  aprile  1968,
n.  482,  stabilisce  che  le aziende private, che svolgono attivita'
lavorative in piu' province possono essere autorizzate ad assumere in
una o piu' province un numero  di  lavoratori  protetti  superiore  a
quello  prescritto,  portando l'eccedenza a compenso del minor numero
di lavoratori assunti nelle altre.
  In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha  avuto
modo  di  rilevare  che  gli  uffici  provinciali  interessati  hanno
difficolta' ad esercitare  un  efficace  controllo  sulle  assunzioni
effettuate dalle ditte beneficiarie dell'autorizzazione.
  2.  Quanto  sopra rende opportuno, al fine di agevolare l'attivita'
dei locali uffici, fornire le direttive qui di seguito riportate.
  2.1. Ogni ufficio provinciale del lavoro effettua il controllo  sui
propri posti di lavoro che, con l'autorizzazione alla compensazione o
con  la  speciale  procedura  di  cui  al  punto 6 della circolare n.
101/80, sono stati attribuiti ad una provincia diversa.
  2.1.1. A tal fine la ditta interessata deve comunicare, nel momento
dell'assunzione, all'UPLMO che ha ceduto il suo posto di  lavoro,  la
provincia nella quale ha effettuato l'assunzione ed il nominativo del
lavoratore protetto che occupa il posto stesso.
  Allo  stesso UPLMO viene trasmessa anche copia del provvedimento di
avviamento da  parte  dell'UPLMO  che  lo  emette,  nel  quale  viene
precisato  che l'avviamento avviene a copertura del posto interessato
alla compensazione territoriale.
  Tale posto e' considerato  coperto  fino  a  quando  il  lavoratore
suddetto   rimane  in  servizio  presso  la  ditta  interessata  alla
compensazione  territoriale,  anche  se  viene  trasferito  in  altra
provincia.
  Appare  pertanto  necessario  che l'UPLMO che ha ceduto il posto di
lavoro, sia  messo  in  condizione  di  conoscere  nel  tempo  se  il
lavoratore   suddetto   e'   ancora   alle   dipendenze  della  ditta
beneficiaria della compensazione.
  2.1.2. A tal fine la ditta deve trasmettere, ogni  semestre,  copia
della  denuncia semestrale complessiva (mod. CL. 10), di cui all'art.
21, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,  oltre  che  al
Ministero,  anche  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione dove la stessa ha la sede legale  e  a  tutti  gli  altri
UPLMO interessati alla compensazione territoriale.
  In  calce  alla  denuncia  o  in  un  foglio allegato la ditta deve
indicare i nominativi dei lavoratori protetti assunti a copertura dei
posti per i quali e' stata autorizzata la compensazione.  Accanto  ad
ogni  nominativo  deve  essere  indicata:  la  data di assunzione, la
provincia che, con la compensazione, ha ceduto  il  posto  di  lavoro
ricoperto  dal  lavoratore,  nonche' la provincia in cui lo stesso e'
stato assunto in eccedenza.  Si  allega  uno  schema  esemplificativo
della dichiarazione suddetta.
  3.  Nei  casi  di inadempienza di cui ai successivi punti 3- a), 3-
b), 3- c), da parte dell'azienda, i posti di  lavoro  ceduti  con  la
compensazione rientrano nella disponibilita' dell'ufficio provinciale
che  li  ha  ceduti.  A tal fine quest'ultimo ufficio dichiara con un
proprio provvedimento e previo invito a regolarizzare la  situazione,
la  decadenza  della  autorizzazione alla compensazione territoriale,
limitatamente alla propria provincia, nei seguenti casi:
   3- a) se la ditta non invia copia della denuncia semestrale  (mod.
CL.  10) integrata con le comunicazioni sopra indicate al punto 2.1.2
agli UPLMO previsti nel punto stesso;
   3- b) se la ditta interessata non comunica all'UPLMO che ha ceduto
il posto di lavoro protetto, l'avvenuta assunzione  a  copertura  del
posto stesso, entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione
alla  compensazione territoriale (o dal momento in cui l'UPLMO che ha
rilevato l'inadempienza invita la ditta a  regolarizzare  la  propria
posizione,  nel  caso  della  procedura  prevista  al  punto  6 della
circolare n. 101/80, come modificata dalla circolare n. 63/91);
   3- c)  qualora  siano  stati  fatti  tre  avviamenti  consecutivi,
relativi  al posto interessato alla compensazione territoriale, senza
che la ditta abbia assunto effettivamente - dopo il  superamento  del
periodo di prova - il lavoratore protetto.
  3.1.  Il  provvedimento di decadenza - adottato dall'UPLMO che cede
il posto - viene trasmesso oltre che alla ditta, anche allo scrivente
Ministero e agli altri UPLMO interessati.
                                                  Il Ministro: GIUGNI