Agli uffici provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione Agli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione 1. Com'e' noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attivita' lavorative in piu' province possono essere autorizzate ad assumere in una o piu' province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre. In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha avuto modo di rilevare che gli uffici provinciali interessati hanno difficolta' ad esercitare un efficace controllo sulle assunzioni effettuate dalle ditte beneficiarie dell'autorizzazione. 2. Quanto sopra rende opportuno, al fine di agevolare l'attivita' dei locali uffici, fornire le direttive qui di seguito riportate. 2.1. Ogni ufficio provinciale del lavoro effettua il controllo sui propri posti di lavoro che, con l'autorizzazione alla compensazione o con la speciale procedura di cui al punto 6 della circolare n. 101/80, sono stati attribuiti ad una provincia diversa. 2.1.1. A tal fine la ditta interessata deve comunicare, nel momento dell'assunzione, all'UPLMO che ha ceduto il suo posto di lavoro, la provincia nella quale ha effettuato l'assunzione ed il nominativo del lavoratore protetto che occupa il posto stesso. Allo stesso UPLMO viene trasmessa anche copia del provvedimento di avviamento da parte dell'UPLMO che lo emette, nel quale viene precisato che l'avviamento avviene a copertura del posto interessato alla compensazione territoriale. Tale posto e' considerato coperto fino a quando il lavoratore suddetto rimane in servizio presso la ditta interessata alla compensazione territoriale, anche se viene trasferito in altra provincia. Appare pertanto necessario che l'UPLMO che ha ceduto il posto di lavoro, sia messo in condizione di conoscere nel tempo se il lavoratore suddetto e' ancora alle dipendenze della ditta beneficiaria della compensazione. 2.1.2. A tal fine la ditta deve trasmettere, ogni semestre, copia della denuncia semestrale complessiva (mod. CL. 10), di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre che al Ministero, anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dove la stessa ha la sede legale e a tutti gli altri UPLMO interessati alla compensazione territoriale. In calce alla denuncia o in un foglio allegato la ditta deve indicare i nominativi dei lavoratori protetti assunti a copertura dei posti per i quali e' stata autorizzata la compensazione. Accanto ad ogni nominativo deve essere indicata: la data di assunzione, la provincia che, con la compensazione, ha ceduto il posto di lavoro ricoperto dal lavoratore, nonche' la provincia in cui lo stesso e' stato assunto in eccedenza. Si allega uno schema esemplificativo della dichiarazione suddetta. 3. Nei casi di inadempienza di cui ai successivi punti 3- a), 3- b), 3- c), da parte dell'azienda, i posti di lavoro ceduti con la compensazione rientrano nella disponibilita' dell'ufficio provinciale che li ha ceduti. A tal fine quest'ultimo ufficio dichiara con un proprio provvedimento e previo invito a regolarizzare la situazione, la decadenza della autorizzazione alla compensazione territoriale, limitatamente alla propria provincia, nei seguenti casi: 3- a) se la ditta non invia copia della denuncia semestrale (mod. CL. 10) integrata con le comunicazioni sopra indicate al punto 2.1.2 agli UPLMO previsti nel punto stesso; 3- b) se la ditta interessata non comunica all'UPLMO che ha ceduto il posto di lavoro protetto, l'avvenuta assunzione a copertura del posto stesso, entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione alla compensazione territoriale (o dal momento in cui l'UPLMO che ha rilevato l'inadempienza invita la ditta a regolarizzare la propria posizione, nel caso della procedura prevista al punto 6 della circolare n. 101/80, come modificata dalla circolare n. 63/91); 3- c) qualora siano stati fatti tre avviamenti consecutivi, relativi al posto interessato alla compensazione territoriale, senza che la ditta abbia assunto effettivamente - dopo il superamento del periodo di prova - il lavoratore protetto. 3.1. Il provvedimento di decadenza - adottato dall'UPLMO che cede il posto - viene trasmesso oltre che alla ditta, anche allo scrivente Ministero e agli altri UPLMO interessati. Il Ministro: GIUGNI