IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per  i  problemi  delle
aree urbane; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                              Parcheggi 
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto,
da emanare di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
     agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della 
legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto  dal  comma  2  del  presente
articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme
di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonche'  alla
definizione  dei  requisiti  che  i  soggetti   interessati   debbono
possedere anche con riferimento a quanto  previsto  dall'articolo  12
della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  ai  fini  dell'ammissione  ai
contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo  1989,  n.
122. 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24  marzo  1989,  n.
122, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Entro il 30 giugno, con  cadenza  biennale,  i  comuni  con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti  ad  emanare  un
bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto  a  tutti  i  soggetti  aventi
diritto.  Nel  bando  devono  essere   specificati   i   criteri   di
assegnazione delle aree, finalizzati  a  realizzare  il  numero  piu'
elevato possibile di posti auto, ad uso  di  residenti  ed  operatori
economici, a basso costo e ridotto impatto  ambientale.  Per  ciascun
intervento il diritto di superficie sui  posti  auto  da  realizzare,
eventualmente non assegnato ai privati interessati o a societa' anche
cooperative appositamente costituite  tra  gli  stessi,  puo'  essere
assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non  proprietari
e di esercenti attivita'  economiche  aventi  un  insediamento  nella
zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane  sono
determinate  le  modalita'  di  riparto  delle  concessioni  tra   le
categorie degli aventi diritto. Le  assegnazioni  delle  aree  devono
essere effettuate  dalle  amministrazioni  comunali  inderogabilmente
entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono  esclusi
dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati
anteriormente all' 8 agosto  1993,  sempreche'  i  comuni  provvedano
entro il mese di  dicembre  1993  alla  assegnazione  in  diritto  di
superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4.  I  comuni  con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facolta' di  emanare  i
bandi biennali di cui al presente comma". 
  3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della 
legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto  dal  comma  2  del  presente
articolo,  e'  emanato  entro   quindici   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree  ur-
bane di cui al comma  1  del  presente  articolo  e  le  assegnazioni
dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi. 
  4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: "Qualora  a  richiedere  la
costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o
cooperative,  su  mandato  dei   soggetti   aventi   titolo,   ovvero
associazioni  o  cooperative  di  residenti  non  proprietari  e   di
esercenti attivita' economiche,  i  relativi  parcheggi  possono  non
essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i  membri  di
tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto  di
superficie". 
  5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali  i  posti
auto siano utilizzati in maniera promiscua dai  diversi  proprietari,
allo  scopo  di  definire  a  livello  catastale   il   rapporto   di
pertinenzialita' tra il parcheggio  e  gli  immobili,  il  condominio
assegna in modo convenzionale ciascun posto auto  ad  un  determinato
proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facolta'  di
uso comune dell'intera struttura. 
  6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente: 
  "5. I parcheggi realizzati  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo, nei limiti delle quantita' di  cui  all'articolo  41-sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,  non
possono essere  ceduti  separatamente  dall'unita'  immobiliare  alla
quale sono legati  da  vincolo  pertinenziale.  I  relativi  atti  di
cessione sono nulli". 
  7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  della
legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire  modificazioni  nella
destinazione d'uso, per un periodo di trenta  anni  decorrente  dalla
loro realizzazione. 
  8. Al di fuori dei  limiti  delle  quantita'  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.  122,  come  sostituito
dal comma 6 del presente articolo, la concessione  e'  soggetta  agli
oneri determinati dalla amministrazione comunale. 
  9. Le  Ferrovie  dello  Stato  -  S.p.a.,  direttamente  o  tramite
societa' da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico  lo-
cale possono usufruire dei contributi di  cui  alla  legge  24  marzo
1989, n. 122, e successive modificazioni, per  la  realizzazione  dei
parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilita', previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.