IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale
amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5
novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina
mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di
cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali
marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle
finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali
marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime,
regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le
concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992,
rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per
cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989
ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160, purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione
definitiva del canone.
2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorche' non
approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle
capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692,
ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.