IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968,  n.  626,  che  dispone  che  il Comitato interministeriale dei
prezzi si attiene alle direttive del Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei
settori  economici  e delle categorie di beni o servizi relativamente
ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua  competenza  a
norma delle disposizioni vigenti;
  Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e
del  29  marzo  1984  con  le  quali il Comitato ha indicato le linee
programmatiche per un riesame del sistema  dei  prezzi  dei  prodotti
petroliferi;
  Vista,  in  particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che,
al punto 2.5, ha formulato criteri per  un  sistema  di  controllo  a
posteriori dei prezzi dei prodotti petroliferi;
  Vista  la  propria  delibera  30 luglio 1991, con la quale venivano
assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi  dei  gasoli  e  delle
benzine  per  forniture  superiori  a  5.000 litri o commercializzati
attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i  prezzi  del  GPL
(miscela e butano);
  Vista  la propria delibera 27 aprile 1993 con la quale il regime di
sorveglianza veniva prorogato sino  a  successiva  determinazione  da
assumersi entro il 30 settembre 1993;
  Considerato  che  il  regime  di sorveglianza a cui la delibera del
Comitato del  30  luglio  1991  attribuiva  carattere  transitorio  e
sperimentale,  ha prodotto risultati positivi attivando attraverso la
maggiore flessibilita' dei prezzi elementi di concorrenza del mercato
ed assicurando una adeguata trasparenza nel meccanismo di  formazione
di prezzi stessi;
  Attesa  l'opportunita'  di  mantenere  sino  al  30  aprile 1994 il
deposito dei listini prezzo presso il  Ministero  dell'industria  per
consentire   alle   parti  interessate  di  definire  nuovi  rapporti
contrattuali e  per  seguire  puntualmente  l'andamento  del  mercato
potendone rilevare le eventuali tendenze anomale;
  Vista   la   nota  del  29  settembre  1993  con  cui  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua  qualita'
di  presidente  delegato  del CIP, ha sottoposto alla valutazione del
CIPE la proposta di superare il  regime  di  sorveglianza  rimettendo
alla  responsabilita' degli operatori la determinazione del prezzo di
tutti i prodotti petroliferi;
                              Delibera:
  A decorrere dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della   presente   delibera  cessano  le  attribuzioni  del  Comitato
interministeriale prezzi in materia di prodotti petroliferi.
  I prezzi di tutti i prodotti petroliferi sono pertanto  determinati
liberamente  dagli operatori, i quali comunque sino al 30 aprile 1994
dovranno provvedere  a  trasmettere  al  Ministero  dell'industria  -
Direzione  generale  fonti  di  energia e industrie di base, i propri
listini di vendita secondo le modalita'  definite  dal  provvedimento
CIP n. 20 del 31 luglio 1991.
   Roma, 30 settembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA