IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  ricorsi  alle  commissioni   censuarie
relativi   alle   tariffe   d'estimo  e  alle  rendite  delle  unita'
immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi  dell'articolo  2,
comma  1-  bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non  decisi  per
mancata  costituzione  delle  commissioni  censuarie provinciali alla
data di entrata in vigore del presente decreto si intendono  accolti.
Nel  termine  di  trenta  giorni  a decorrere dalla predetta data, e'
ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle
finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione  censuaria
centrale  la quale decide con le modalita' di cui al comma 1- ter del
suindicato articolo 2.