IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti  e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa
rilasciate al F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra  agricoltori  S.p.a.,
con sede in Roma;
  Viste  le  istanze  in  data 28 febbraio e 17 settembre 1992 con le
quali la predetta  societa'  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad
estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in
alcuni rami danni;
  Vista  la  lettera  in data 20 luglio 1993, n. 301035, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato il  proprio  parere  favorevole  in
ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del 28 luglio 1993, ha  espresso  parere  favorevole  al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  Il  F.A.T.A.  - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a., con sede
in Roma, e' autorizzato  ad  estendere  l'esercizio  della  attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   nei  rami  tutela  giudiziaria  e
assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI