IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257, concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  1992  con  il  quale  e'
stato  determinato  il  numero  delle  borse di studio per le singole
scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  aprile  1993,  relativo  alla
concessione  di  posti  aggiuntivi  per  i fini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 30 dicembre 1992;
  Considerato che nel predetto decreto ministeriale 13 aprile 1993 si
e'  incorso  in  meri  errori  materiali  dovuti  anche  ad   erronee
comunicazioni da parte delle Universita';
  Considerata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  alla tabella
allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;
  Considerato altresi' che  per  le  scuole  di  specializzazione  in
ginecologia  ed  ostetricia,  in  oftalmologia,  in  dermatologia, in
odontostomatologia, in cardiochirurgia, non sono  state  soddisfatte,
in sede di adozione del decreto ministeriale 13 aprile 1993, tutte le
richieste formulate da alcuni Atenei;
  Visto  il  parere favorevole del Ministero della sanita' n. 900.6/1
spec. 2908 del 22 giugno 1993 secondo il quale il  tetto  programmato
con  il  decreto  ministeriale  17  dicembre 1991 viene rapportato al
biennio 1991-92 e 1992-93;
  Ritenuto, pertanto, che ai suddetti fini possono essere autorizzati
ulteriori posti aggiuntivi sulla base delle richieste formulate dagli
Atenei;
  Tenuto conto per le  suddette  specialita'  del  tetto  programmato
rapportato al biennio accademico 1991-92 e 1992-93;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  tabella  allegata  al  decreto ministeriale 13 aprile 1993 in
premessa citato sono apportate le seguenti modifiche:
  Universita' di Cagliari:
     Ortopedia . . . . . . . .   alla colonna C e' soppresso un posto
                                 alla colonna B e' assegnato un posto
  Universita' di Chieti:
     Ematologia  . . . . . . .   alla colonna A e' assegnato un posto
     Oftalmologia  . . . . . .   alla colonna A e' assegnato un posto
  Universita' dell'Aquila:
     Ginecologia e ostetricia    alla colonna C e' soppresso un posto
  Universita' "La Sapienza" di Roma:
     Psichiatria . . . . . . .   alla colonna A e' assegnato un
                                  ulteriore posto