IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992; Considerato che nel predetto decreto ministeriale 13 aprile 1993 si e' incorso in meri errori materiali dovuti anche ad erronee comunicazioni da parte delle Universita'; Considerata la necessita' di apportare modifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993; Considerato altresi' che per le scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, in oftalmologia, in dermatologia, in odontostomatologia, in cardiochirurgia, non sono state soddisfatte, in sede di adozione del decreto ministeriale 13 aprile 1993, tutte le richieste formulate da alcuni Atenei; Visto il parere favorevole del Ministero della sanita' n. 900.6/1 spec. 2908 del 22 giugno 1993 secondo il quale il tetto programmato con il decreto ministeriale 17 dicembre 1991 viene rapportato al biennio 1991-92 e 1992-93; Ritenuto, pertanto, che ai suddetti fini possono essere autorizzati ulteriori posti aggiuntivi sulla base delle richieste formulate dagli Atenei; Tenuto conto per le suddette specialita' del tetto programmato rapportato al biennio accademico 1991-92 e 1992-93; Decreta: Art. 1. Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche: Universita' di Cagliari: Ortopedia . . . . . . . . alla colonna C e' soppresso un posto alla colonna B e' assegnato un posto Universita' di Chieti: Ematologia . . . . . . . alla colonna A e' assegnato un posto Oftalmologia . . . . . . alla colonna A e' assegnato un posto Universita' dell'Aquila: Ginecologia e ostetricia alla colonna C e' soppresso un posto Universita' "La Sapienza" di Roma: Psichiatria . . . . . . . alla colonna A e' assegnato un ulteriore posto