IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale, in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione dei vini, e' stato disciplinato l'uso della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale e' stato modificato il citato decreto ministeriale 6 ottobre 1989; Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 164 del 10 febbraio 1992 sono state previste norme relative al controllo ed alla esportazione dei vini italiani da adottarsi con specifico regolamento, ai sensi dell'art. 13, par. 7, della stessa legge; Considerato che allo stato attuale il predetto regolamento trovasi in fase di elaborazione e che per le attuali necessita' di esportazione della tipologia "novello" occorrono norme integrative di immediata applicabilita'; Viste le istanze presentate dagli operatori vitivinicoli intese ad ottenere autorizzazioni derogatorie circa l'estrazione dei vini "novelli" dalle cantine in relazione a specifiche necessita' di commercializzazione e promozionali; Considerato che le predette richieste si inquadrano nell'ambito di azioni volte alla valorizzazione dei vini "novelli" e nel contempo ad assicurare uniformi criteri di commercializzazione; Ritenuto per i motivi sopra esposti di accogliere le citate istanze mediante un'integrazione delle predette norme sui vini "novelli", con particolare riguardo all'estrazione dei vini stessi dalle cantine, alle realative deroghe ed ai controlli connessi; Ritenuta altresi' la necessita' di ricodificare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989 e' interamente sostituito dal seguente testo: "I vini di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacita' non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validita' dell'immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto. E' consentita altresi' l'immissione in commercio in recipienti di capacita' fino a 60 litri purche' il prodotto sia confezionato in fusti di acciaio inossidabile. Il periodo di vinificazione non puo' essere inferiore a giorni dieci dall'inzio della vinificazione stessa. Nel periodo eventualmente intercorrente dal completamento della vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come 'novelli' non potranno essere estratti dalle cantine ove e' avvenuta la vinificazione, per essere destinati al consumo in quanto tali, prima delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso". L'art. 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989 e' sostituito interamente con il seguente testo: "Quando particolari esigenze connesse alla commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari o alla esportazione verso i Paesi terzi lo richiedano e sia trascorso il periodo di vinificazione di cui all'art. 2, comma 3, e' consentito anticipare l'estrazione dei prodotti dalle cantine di produzione: entro il limite massimo di dieci giorni, per trasporti via terra o via mare in ambito continentale e per trasporti via aerea in ambito intercontinentale; entro il limite massimo di ventiquattro giorni, per trasporti via mare in ambito intercontinentale, prima della data di immissione al consumo nei luoghi di destinazione che rimane inderogabilmente fissata il giorno 6 novembre. Ai fini dell'accesso alla deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione produzione agricola, ed al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione: il Paese di destinazione; gli estremi della ditta importatrice e del relativo responsabile; l'indicazione del vettore, via terra e/o via mare, responsabile; le quantita' di prodotto; l'abbigliamento delle bottiglie ed esitando l'esemplare delle etichette per la relativa autorizzazione di utilizzo; dichiarazione del tecnico di cantina responsasbile, attestante che il vino di cui trattasi sia stato elaborato e condizionato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia ed in particolare che non si sia fatto ricorso e pratiche enologiche ed all'uso di additivi non consentiti; dichiarazione di spedizione in containers sigillati direttamente dalle cantine, previo prelevamento di relativo campione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Solo ai fini espositivi e promozionali in ambito nazionale puo' essere concessa una autorizzazione alla estrazione anticipata dei vini 'novelli' dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data del 6 novembre. In tal caso la richiesta deve essere effettuata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali dal comitato organizzativo della manifestazione espositiva almeno un mese prima, indicando con precisione le ditte partecipanti alla esposizione, le quantita' di prodotto e sottoscrivendo l'impegno di non porre il vino 'novello' esposto in degustazione prima del 5 novembre". Il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 2 novembre 1992, citato in premessa, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1993 Il Ministro: DIANA