Al  decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni in
corrispondenza delle sotto indicate pagine:
    alla pag. 3, all'art. 2, comma 3, dove e' scritto:  "3.  Ai  fini
del  contributo straordinario di cui all'articolo 1 si sono consider-
ate le quote, ..", leggasi: "3. Ai fini del contributo  straordinario
di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, ..";
    alla  pag.  4, all'art. 6, comma 1, al penultimo periodo, dove e'
scritto:   "Le   pubblicazioni   di   rettifica,    da    effettuarsi
gratuitamente,  possono  aver  luogo  anche  a  distanza di chi abbia
richiesto la levata del protesto.",  leggasi:  "Le  pubblicazioni  di
rettifica,  da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad
istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.".