IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 di approvazione del mod. 730 come integrato dal decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993 che consente, ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro, di conferire altresi' apposita delega per la redazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili; Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993 di approvazione dei modelli 770; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993 contenente le modalita' di registrazione su supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche; Considerato che l'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 della legge n. 600/1973; Ritenuta la necessita' di sostituire il decreto ministeriale 27 giugno 1992; Decreta: Art. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno precedente, con esclusione dei soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645. I dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale. Le amministrazioni non in grado di fornire gli elenchi su supporto magnetico devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E). Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei nonche' quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A del presente decreto.