IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 29 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di  effettuare
all'atto  del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto l'art. 3 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nel  testo
sostituito  dall'art.  4  della  legge  14 novembre 1981, n. 645, che
prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da  parte  degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre
1991,  n.  413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo,   degli   elenchi  dei  percipienti  ai  quali  sono  stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  15  dicembre  1992  di
approvazione  del  mod.  730  come integrato dal decreto del Ministro
delle finanze 5 gennaio 1993;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle  finanze  5  febbraio
1993  che  consente, ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale del datore di lavoro, di conferire altresi'  apposita  delega
per  la  redazione  della  dichiarazione dei terreni e dei fabbricati
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  12  febbraio  1993  di
approvazione dei modelli 770;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28  aprile  1993
contenente le modalita' di registrazione su  supporto  magnetico  dei
dati  relativi  alle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle
persone fisiche;
  Considerato che l'art. 20, comma 2,  lettera  f),  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  prevede  la  emanazione  di un decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  al
fine  di  stabilire  il  contenuto,  i  termini  e le modalita' della
comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29
della legge n. 600/1973;
  Ritenuta la necessita' di sostituire  il  decreto  ministeriale  27
giugno 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo, che effettuano ritenute dirette in  acconto  ai  sensi  del
primo  comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria
gli elenchi dei percipienti i compensi o gli  emolumenti  corrisposti
nell'anno  precedente,  con  esclusione  dei  soggetti per i quali e'
prevista la comunicazione di cui all'art.  3  della  legge  30  marzo
1981,  n.  119,  nel  testo  sostituito  dall'art.  4  della legge 14
novembre 1981, n. 645.
  I dati richiesti devono essere registrati su supporto  magnetico  a
cura  degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte
dovute dal dipendente ai sensi del secondo  comma  dell'art.  29  del
suddetto decreto presidenziale.
  Le  amministrazioni non in grado di fornire gli elenchi su supporto
magnetico devono  trasmettere  le  notizie  richieste  utilizzando  i
modelli   previsti  per  le  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta
(modelli 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E).
  Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei  nonche'  quelle
di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A
del presente decreto.