IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454 relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonche' sui prodotti e sugli avanzi di origine animale provenienti dalla Comunita' europea; Considerato che gli uffici veterinari di confine sono gia' stati dotati di un sistema informativo comprendente apparecchiature destinate alla elaborazione dei dati contenuti nel modello 9 e la loro trasmissione al Ministero della sanita'; Considerato che l'attivazione sperimentale del sistema informativo puo', allo stato attuale, considerarsi conclusa e ritenendo pertanto, necessario passare all'attivazione definitiva; Ritenuto necessario inoltre procedere ad una modifica del lasciapassare individuato come modello 9 nell'art. 7 del decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454 al fine di adeguarlo alle nuove metodiche, manuali o computerizzate di emissione del modello stesso; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. I posti di ispezione frontalieri di cui al decreto legislativo 93/1993, citato nelle premesse, inseriscono nel sistema informativo degli uffici veterinari di confine (S.I. - U.V.C.), entro e non oltre la fine della giornata lavorativa, i dati relativi alle partite di animali vivi e di prodotti importate dai Paesi terzi nonche' i dati relativi alle partite di animali vivi e prodotti provenienti dai Paesi terzi respinte all'estero durante il medesimo periodo di tempo. 2. I dati di cui al comma precedente potranno essere inseriti in tempi diversi da quelli previsti solo per contemporaneo mancato funzionamento di tutte le unita' locali facenti parte del sistema dipartimentale presente nei posti di ispezione frontalieri; in questo caso, il normale inserimento dei dati dovra' essere garantito non appena le cause di malfunzionamento saranno rimosse.