IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454
relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli  animali  vivi,
nonche'  sui  prodotti  e sugli avanzi di origine animale provenienti
dalla Comunita' europea;
  Considerato che gli uffici veterinari di confine  sono  gia'  stati
dotati   di   un  sistema  informativo  comprendente  apparecchiature
destinate alla elaborazione dei dati contenuti nel  modello  9  e  la
loro trasmissione al Ministero della sanita';
  Considerato  che l'attivazione sperimentale del sistema informativo
puo', allo stato attuale, considerarsi conclusa e ritenendo pertanto,
necessario passare all'attivazione definitiva;
  Ritenuto  necessario  inoltre  procedere  ad   una   modifica   del
lasciapassare  individuato  come  modello  9  nell'art. 7 del decreto
ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454 al fine di adeguarlo  alle  nuove
metodiche, manuali o computerizzate di emissione del modello stesso;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  e  l'art. 16, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I posti di ispezione frontalieri di cui al  decreto  legislativo
93/1993,  citato  nelle premesse, inseriscono nel sistema informativo
degli uffici veterinari di confine (S.I. - U.V.C.), entro e non oltre
la fine della giornata lavorativa, i dati relativi  alle  partite  di
animali  vivi  e di prodotti importate dai Paesi terzi nonche' i dati
relativi alle partite di animali  vivi  e  prodotti  provenienti  dai
Paesi terzi respinte all'estero durante il medesimo periodo di tempo.
  2.  I  dati  di cui al comma precedente potranno essere inseriti in
tempi diversi da  quelli  previsti  solo  per  contemporaneo  mancato
funzionamento  di  tutte  le  unita' locali facenti parte del sistema
dipartimentale presente nei posti di ispezione frontalieri; in questo
caso, il normale inserimento dei dati  dovra'  essere  garantito  non
appena le cause di malfunzionamento saranno rimosse.