IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto l'art. 10, primo e secondo comma, del suindicato decreto- legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai crediti di titoli di Stato aventi libera circolazione; Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto-legge con cui si stabilisce che: le disposizioni dei menzionati commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986; la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993; Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro delle finanze, con cui vengono determinate le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono formare oggetto di estinzione; Considerato che, in applicazione del secondo comma dell'art. 10, nonche' del secondo comma dell'art. 11 del succennato decreto-legge, l'estinzione dei crediti d'imposta deve avvenire mediante assegnazione di titoli di Stato ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori d'imposta; Ritenuto di dover provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo comma, nonche' dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ai creditori d'imposta verranno consegnati, ad estinzione dei crediti d'imposta di cui allo stesso secondo comma dell'art. 11, certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata non inferiore ad anni 5, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, con godimento 1 gennaio 1994, da rimborsare in unica soluzione il 1 gennaio 1999. I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dagli elenchi riepilogativi all'uopo trasmessi dal Ministero delle finanze. Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalita' di assegnazione dei titoli, nonche' le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei titoli non previste del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI