IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM";
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza
la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e  a  contrarre
prestiti  per  un  controvalore  di non meno di lire 9.000 miliardi e
comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al  comma
9 del medesimo articolo;
  Visto  il  proprio decreto del 9 aprile 1993, n. 946575, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  90  del  19
aprile 1993, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a
contrarre  un  prestito sul mercato delle eurodivise per le finalita'
di cui all'art. 5 del decreto-legge  n.  487/1992,  convertito  dalla
legge n. 33/1993, recante soppressione dell'EFIM";
  Vista  la  lettere  del  commissario  liquidatore dell'EFIM dell'11
ottobre 1993,  n.  CL/1195/93,  con  la  quale  viene  richiesta  una
modifica  del  sopracitato  decreto  del  9  aprile  1993  in modo da
consentire l'utilizzazione del prestito contratto sul  mercato  delle
eurodivise  anche  per  far  fronte  alle necessita' di pagamento dei
debiti in lire a medio-lungo termine, al  fine  di  pervenire  ad  un
trattamento omogeneo di tutti i creditori di tale categoria;
  Ritenuto  opportuno consentire l'utilizzazione delle disponibilita'
rivenienti alla Cassa depositi e prestiti per effetto dell'operazione
di finanziamento stipulata sul mercato delle eurodivise ai sensi  del
surrichiamato  decreto  ministeriale  del  9 aprile 1993 anche per il
pagamento dei debiti in lire assunti nel territorio della  Repubblica
in  relazione  alle operazioni di cui all'art. 6, comma 4, del citato
decreto-legge  n.  487/1992,  al  fine  di  assicurare   parita'   di
trattamento nell'ambito di tale categoria di creditori;
                              Decreta:
  Le  disponibilita'  rivenienti  alla  Cassa depositi e prestiti per
effetto del prestito contratto sul mercato delle eurodivise ai  sensi
del  decreto  ministeriale  del  9  aprile 1993 di cui alle premesse,
possono essere utilizzate anche per far  fronte  alle  necessita'  di
pagamento  dei debiti in lire assunti nel territorio della Repubblica
in relazione ai contratti ed alle operazioni di cui all'art. 6, comma
4, del decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1993, n. 33, limitatamente
alle rate scadute alla data di pubblicazione del presente decreto  ed
alle  eventuali  transazioni  effettuate  entro  i termini di vigenza
della apertura di credito di cui al medesimo  decreto  del  9  aprile
1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI