IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Visto il proprio decreto del 9 aprile 1993, n. 946575, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 1993, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a contrarre un prestito sul mercato delle eurodivise per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, recante soppressione dell'EFIM"; Vista la lettere del commissario liquidatore dell'EFIM dell'11 ottobre 1993, n. CL/1195/93, con la quale viene richiesta una modifica del sopracitato decreto del 9 aprile 1993 in modo da consentire l'utilizzazione del prestito contratto sul mercato delle eurodivise anche per far fronte alle necessita' di pagamento dei debiti in lire a medio-lungo termine, al fine di pervenire ad un trattamento omogeneo di tutti i creditori di tale categoria; Ritenuto opportuno consentire l'utilizzazione delle disponibilita' rivenienti alla Cassa depositi e prestiti per effetto dell'operazione di finanziamento stipulata sul mercato delle eurodivise ai sensi del surrichiamato decreto ministeriale del 9 aprile 1993 anche per il pagamento dei debiti in lire assunti nel territorio della Repubblica in relazione alle operazioni di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487/1992, al fine di assicurare parita' di trattamento nell'ambito di tale categoria di creditori; Decreta: Le disponibilita' rivenienti alla Cassa depositi e prestiti per effetto del prestito contratto sul mercato delle eurodivise ai sensi del decreto ministeriale del 9 aprile 1993 di cui alle premesse, possono essere utilizzate anche per far fronte alle necessita' di pagamento dei debiti in lire assunti nel territorio della Repubblica in relazione ai contratti ed alle operazioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, limitatamente alle rate scadute alla data di pubblicazione del presente decreto ed alle eventuali transazioni effettuate entro i termini di vigenza della apertura di credito di cui al medesimo decreto del 9 aprile 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI