(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839
                       dell'11 dicembre 1984)
  Vengono  qui  riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel  periodo  16  giugno-15  settembre  1993  non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto  del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri  entro  il  15
settembre 1993.
  L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.
  In  tale  tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1993, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
  Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16  giugno-15
settembre  1993  i  cui  testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo  supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 1994.
  Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente  come  testo
ufficiale.  In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
  Per  comodita'  di  consultazione  e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale  sono  indicati  gli  atti    internazionali
soggetti  a  legge  di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non si   riproduce  il  testo,
essendo  lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
                                                         TABELLA N. 1
     ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
      ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1993
     Data, luogo della firma, titolo        Data di entrata in vigore
                    --                                  --
              377.
22 marzo-16 agosto 1991, Roma
  Scambio di Note tra Italia e Thailandia            16 agosto 199
  concernente la modifica delle tabelle
  delle rotte, di cui all'Accordo aereo
  dell'11 febbraio 1974
              378.
8 giugno-16 luglio 1992, Singapore
  Scambio di Note tra Italia e Singapore             16 luglio 1992
  concernente la modifica delle tabelle
  delle rotte allegata all'Accordo aereo
  firmato a Singapore in data 28
  giugno 1985, con Allegati
              379.
18 settembre-26 ottobre 1992, Ankara
  Scambio di Lettere tra Italia e Turchia            26 ottobre 1992
  concernente la modifica del Trattato di
  commercio e navigazione, con Protocollo
  aggiuntivo del 29 dicembre 1936, per
  l'abolizione degli articoli da 1 a 5
              380.
29 ottobre 1992, Abuja
  Accordo di ristrutturazione del debito             29 ottobre 1992
  tra Italia e Nigeria, con Allegati
              381.
13 novembre 1992, Roma
  Processo Verbale in materia di imposte             1 gennaio 1993
  sul valore aggiunto tra il Ministro
  degli Esteri italiano ed il Segretario
  di Stato di San Marino
              382.
17 gennaio 1993, Il Cairo
  Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto            30 marzo 1993
  per la reciproca esenzione dei visti di
  ingresso ai titolari di passaporti
  diplomatici o di servizio, con Nota Esecutiva
              383.
15-24 aprile 1993, Roma
  Scambio di Lettere in materia di imposte           24 aprile 1993
  sul valore aggiunto tra il Ministro
  degli Esteri italiano e il Segretario di
  Stato agli Affari Esteri di San Marino
  che modifica il punto D del Processo
  Verbale, firmato a Roma il 13novembre 1992
              384.
18 maggio 1993, Accra
  Accordo tra Italia e Ghana sugli aiuti             18 maggio 1993
  alimentari
              385.
17 dicembre 1992-18 maggio 1993, Bangkok
  Scambio di Lettere fra Italia e Thailandia         18 maggio 1993
  concernente la modifica della  tabella
  delle rotte, di cui all'Accordo aereo
  dell'11 febbraio 1974
              386.
25 maggio 1993, Bogota'
  Programma di cooperazione tra Italia e             25 maggio 1993
  Colombia per la prevenzione, cura e
  riabilitazione dei disturbi di sviluppo
  nell'eta' evolutiva
              387.
28 maggio 1993, Roma
  Accordo di cooperazione tra il Ministro            5 agosto 1993
  dell'Interno italiano e quello romeno
  della lotta contro il traffico illecito
  di sostanze stupefacenti e psicotrope e
  contro la criminalita' organizzata
              388.
28 giugno 1993, Tegucigalpa
  Accordo per la costituzione di un fondo            28 giugno 1993
  di contropartita degli aiuti alimentari fra
  Italia e Honduras per un programma di
  appoggio all'Agenzia di sviluppo del
  dipartimento di Ocotepeque, con Allegato
              389.
5 luglio 1993, Roma
  Accordo tra Italia e Sierra Leone di               5 luglio 1993
  cancellazione del debito estero della
  Sierra Leone nei confronti dell'Italia,
  in applicazione della legge n. 106 del
  28 marzo 1991
              390.
9 luglio 1993, Lusaka
  Accordo tra Italia e Zambia di                     9 luglio 1993
  cancellazione del debito estero dello
  Zambia nei confronti dell'Italia, in
  applicazione della legge n. 106 del
  28 marzo 1991, con Allegati
                                                         TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                   RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
     Data, luogo della firma, titolo        Data di entrata in vigore
                    --                                  --
Trattato di estradizione tra Italia e              1 agosto 1993
  Brasile (Roma, 17 ottobre 1989).
  (Vedi legge n. 144 del 23 aprile 1991
  in S.O. n. 32 alla G.U. n. 108 del
  10 maggio 1991).
Trattato fra Italia e Brasile per l'assistenza     1 agosto 1993
  giudiziaria in materia penale (Roma, 17 ottobre
  1989). (Vedi legge n. 41 del 7 gennaio 1992 in
  S.O. n. 19 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1992).
                                377.
                    Roma, 22 marzo-16 agosto 1991
                Scambio di note tra il Governo della
             Repubblica Italiana ed il Governo del Regno
             di Thailandia concernente la modifica delle
            tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo
                        dell'11 febbraio 1974
                 (Entrata in vigore: 16 agosto 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         ROYAL THAI EMBASSY
                         Via Nomentana, 132
                             00162 ROMA
  La  Reale  Ambasciata  Thailandese  presenta  i suoi complimenti al
Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento  alla  Nota  Verbale
del  Ministero  N. 074/6050, in data 22 marzo 1991, relativa al Memo-
randum  d'Intesa  confidenziale  firmato  l'8  marzo  1991   fra   le
Delegazioni  Thailandese  ed  Italiana  circa  le  Consultazioni  sui
Servizi Aerei, ha l'onore di informare quest'ultima, in risposta, che
il Reale Governo Thailandese concorda  sul  testo  del  summenzionato
Memorandum d'Intesa, che modifica il secondo paragrafo del Memorandum
d'Intesa  firmato dai due paesi l'11 agosto 1987, il cui testo e' qui
appresso riportato:
  "Le  due  delegazioni  confermano  che  ciascuna  compagnia   aerea
designata   e'  autorizzata  ad  effettuare  fino  a  cinque  servizi
settimanali con qualsiasi tipo di  aeromobile,  ad  esclusione  degli
aerei supersonici.
  I  cinque servizi settimanali di cui sopra, autorizzati a favore di
ciascuna compagnia  aerea  designata,  possono  essere  effettuati  a
scelta  di ciascuna compagnia aerea su una delle due rotte, ovvero su
entrambe, fino a concorrenza di cinque servizi settimanali."
  La Nota Verbale del Ministero sopra menzionata e la  presente  Nota
Verbale  saranno  considerate  costituenti  un Accordo fra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia,  che
entrera' in vigore alla data della presente Nota Verbale.
  La Reale Ambasciata Thailandese coglie l'occasione per rinnovare al
Ministero  degli  Affari  Esteri le assicurazioni della sua piu' alta
considerazione.
                                378.
                 Singapore, 8 giugno-16 luglio 1992
                           Scambio di Note
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo   della
Repubblica  di  Singapore concernente la modifica delle tabelle delle
rotte allegata all'Accordo aereo  firmato  a  Singapore  in  data  28
giugno 1985, con Allegati
                 (Entrata in vigore: 16 luglio 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                                        Prot. N. 0976
  L'Ambasciata  della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti
al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore, ed ha
l'onore di fare riferimento agli accordi  stipulati  dalla  Singapore
Airlines  e dall'Alitalia il 3 dicembre 1991 al fine di migliorare le
loro  disposizioni  operative,  ed  approvati  provvisoriamente e con
effetto immediato dalla Civil Aviation Authority di Singapore,  CAAS,
e dall'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile, Civilavia.
  Nel  corso  della  riunione  di  dicembre,  si  e'  riscontrata  la
necessita'  di  emendare  gli  accordi  bilaterali   intergovernativi
attualmente  in  vigore, al fine di garantire un retroterra normativo
che tenga conto dei nuovi accordi operativi fra i due  vettori  aerei
nazionali.
  A  tal uopo, il Governo della Repubblica Italiana desidera proporre
i seguenti emendamenti:
     1)  Accordo siglato a Singapore il 28 giugno 1985
         Sostituire l'allegato all'accordo con quello
         proposto all'Allegato N. 1
     2)  Memorandum d'Intesa Confidenziale firmato il
         28 giugno 1985
         Introdurre gli emendamenti proposti
         all'Allegato N. 2
  Nel  caso  in  cui  detti  emendamenti  vengano   approvati,   essi
entreranno  in  vigore  alla stessa data in cui verra' emessa la Nota
Verbale del Ministero degli Affari Esteri di  Singapore,  a  conferma
dell'approvazione da parte del Governo della Repubblica di Singapore.
  L'Ambasciata  della  Repubblica  Italiana  coglie  l'occasione  per
rinnovare al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di
Singapore i sensi della sua piu' alta considerazione.
                      Singapore, 8 giugno 1992.
                             ALLEGATO I
                              TABELLA I
  Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea
designata dalla Repubblica Italiana:
Colonna 1       Colonna 2       Colonna 3       Colonna 4
Punti di        Punti           Punti a         Punti
Partenza        Intermedi       Singapore       "oltre"
Punti in        Qualsiasi       Singapore       Qualsiasi
Italia          Punto                           Punto in
                                                Asia ed In
                                                Australasia
                             TABELLA II
  Rotte  da  effettuare  in  direzione ovest da parte della compagnia
aerea designata della Repubblica di Singapore:
Colonna 1       Colonna 2       Colonna 3       Colonna 4
Punti di        Punti           Punti in        Punti
Partenza        Intermedi       Italia          "oltre"
Punti a         Qualsiasi       Roma            Qualsiasi
Singapore       Punto                           Punto in
                                                Europa e
                                                Nordamerica
                                                (Costa Est)
Note
(1)     Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle
        rotte specificate nelle Tabelle I e II
        dell'Allegato, a scelta delle rispettive
        compagnie aeree designate, potranno essere
        tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i
        voli, a condizione che tali voli abbiano origine
        nel territorio della Parte Contraente che ha
        designato la compagnia aerea.
(2)     La compagnia aerea designata di una delle due
        Parti Contraenti avra' il diritto di sospendere i servizi
        nel territorio dell'altra Parte Contraente.
                             ALLEGATO II
(1)     Paragrafo II:   Tabella delle Rotte
        Cancellare il contenuto di tale paragrafo e
        sostituirlo con il seguente:
        (a)     Per la Singapore Airlines
                Dai punti a Singapore, in direzione ovest
                via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed
                oltre verso qualsiasi punto in Europa e in
                America del Nord (Costa Est).
        (b)     Per l'Alitalia
                Dai Punti in Italia, in direzione est via
                qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed
                oltre verso qualsiasi punto in Asia ed
                Asia Australe.
(2)     Paragrafo III
        Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il
        titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come
        segue:
        Diritti di Traffico della Quinta Liberta'
        Per la Singapore Airlines
        (a)     Qualsiasi punto intermedio
        (b)     Qualsiasi punto "oltre" in Europa
        Per l'Alitalia
        (c)     Qualsiasi punto intermedio
        (d)     Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est
                asiatico ed in Australia (il Sud-Est
                asiatico comprende Myanmar, Laos,
                Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia,
                Brunei, Filippine ed Indonesia).
(3)     Paragrafo IV
        Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il
        titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con
        quanto segue:
        Numero di Frequenze
        3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di
        velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea
        designata (eccetto gli aerei supersonici).
MFA 557/92
  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della Repubblica di Singapore
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica  Italiana
e fa riferimento alla sua Nota N. 0976 in data 8 giugno 1992.
  Il  Ministero  ha  l'onore  di  confermare  che  il  Governo  della
Repubblica di Singapore accetta i seguenti emendamenti:
(a)     Accordo sui Servizi Aerei del 28 giugno 1985
        Cancellare e sostituire l'allegato all'Accordo
        con l'Allegato I.
(b)     Memorandum d'Intesa Confidenziale del 28 giugno
        1985
        Apportare gli emendamenti indicati all'Allegato
        II.
  Il Ministero conferma altresi' che la Nota N.  0976 dell'Ambasciata
della Repubblica Italiana e la presente Nota insieme costituiranno un
accordo  fra  il  Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo
della Repubblica Italiana, che entrera' in  vigore  alla  data  della
presente Nota.
  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della Repubblica di Singapore
coglie l'occasione  per  rinnovare  all'Ambasciata  della  Repubblica
Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.
SINGAPORE
16 luglio 1992
Ambasciata della Repubblica Italiana
Singapore
                             ALLEGATO I
                              TABELLA I
  Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea
designata della Repubblica Italiana:
Colonna 1       Colonna 2       Colonna 3       Colonna 4
Punti di        Punti           Punti a         Punti
Partenza        Intermedi       Singapore       "oltre"
Punti in        Qualsiasi       Singapore       Qualsiasi
Italia          Punto                           Punto in
                                                Asia ed in
                                                Australasia
                             TABELLA II
  Rotte  da  effettuare  in  direzione ovest da parte della compagnia
aerea designata della Repubblica di Singapore:
Colonna 1       Colonna 2       Colonna 3       Colonna 4
Punti di        Punti           Punti a         Punti
Partenza        Intermedi       Italia          "oltre"
Punti a         Qualsiasi       Roma            Qualsiasi
Singapore       Punto                           Punto in
                                                Europa e
                                              Nordamerica
                                              (Costa Est)
Note
1)      Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle
        rotte specificate nelle Tabelle I e II
        dell'Allegato, a scelta delle rispettive
        compagnie aeree designate, potranno essere
        tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i
        voli, a condizione che tali voli abbiano origine
        nel territorio della Parte Contraente che ha
        designato la compagnia aerea.
2)      La compagnia aerea designata di una delle due
        Parti Contraenti avra' il diritto di sospendere i
        servizi nel territorio dell'altra Parte
        Contraente.
                             ALLEGATO II
1)       Paragrafo II:    Tabella delle Rotte
         Cancellare il contenuto di tale paragrafo e
         sostituirlo con il seguente:
         (a)   Per la Singapore Airlines
               Dai punti a Singapore, in direzione ovest
               via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed
               oltre verso qualsiasi punto in Europa e in
               America del Nord (Costa Est).
         (b)   Per l'Alitalia
               Dai punti in Italia, in direzione est via
               qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed
               oltre verso qualsiasi punto in Asia ed
               Asia Australe.
(2)      Paragrafo III
         Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il
         titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come
         segue:
         Diritti di Traffico della Quinta Liberta'
         Per la Singapore Airlines
         (a)   Qualsiasi punto intermedio
         (b)   Qualsiasi punto "oltre" in Europa
         Per l'Alitalia
         (c)   Qualsiasi punto intermedio
         (d)   Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est
               asiatico ed in Australia (il Sud-Est
               asiatico comprende Myanmar, Laos,
               Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia,
               Brunei, Filippine ed Indonesia).
(3)      Paragrafo IV
         Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il
         titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con
         quanto segue:
         Numero di Frequenze
         3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di
         velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea
         designata (eccetto gli aerei supersonici).
                                379.
                Ankara, 18 settembre-26 ottobre 1992
                         Scambio di Lettere
        tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia
  concernente la modifica del Trattato di commercio e navigazione,
           con Protocollo aggiuntivo del 29 dicembre 1936,
              per l'abolizione degli articoli da 1 a 5
                (Entrata in vigore: 26 ottobre 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
Ambasciata d'Italia                                  2601
L'Ambasciatore                         Ankara, 18 settembre 1992
Eccellenza,
  in  considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della
CEE negli ultimi anni, appare doverosa una modifica del  Trattato  di
Commercio  e  Navigazione  del  29  Dicembre  1936  e  suo Protocollo
aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia
e la Repubblica Italiana.
  La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da
1 a 5 di detto Trattato, non essendo tali articoli compatibili con la
politica commerciale della Comunita'.
  Al riguardo, e qualora cio' di cui sopra  sia  accettabile  per  il
Governo  Turco,  ho  l'onore di proporre, Eccellenza, che la presente
lettera  e  la  Sua  risposta  affermativa  siano  considerate   come
costituenti  un  Accordo  tra i nostri due governi agli effetti delle
suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione
del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo.
  Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti
avra' notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive  proce-
dure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna.
  Mi  avvalgo  dell'opportunita',  Eccellenza, per rinnovarLe i sensi
della mia piu' alta considerazione.
---------------------
S.E.
Sig. Hikmet CETIN
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Turchia
Ankara
Repubblica di Turchia
Ministero degli Affari Esteri
                                        Ankara, 26 ottobre 1992
Eccellenza,
  ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra  Eccellenza
del 18 Settembre, del seguente tenore:
  "In considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della
CEE  negli  ultimi anni, appare doverosa una modifica del Trattato di
Commercio e  Navigazione  del  29  Dicembre  1936  e  suo  Protocollo
aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia
e la Repubblica Italiana.
  La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da
1 a 5 di detto trattato, non essendo tali articoli compatibili con la
politica commerciale della Comunita'.
  Al  riguardo,  e  qualora  cio' di cui sopra sia accettabile per il
Governo Turco, ho l'onore di proporre, Eccellenza,  che  la  presente
lettera   e  la  Sua  risposta  affermativa  siano  considerate  come
costituenti un Accordo tra i nostri due governi  agli  effetti  delle
suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione
del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo.
  Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti
avra'  notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive proce-
dure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna.
  Ho l'onore di confermare l'accordo del Governo della Repubblica  di
Turchia sulla questione.
  Mi  avvalgo della presente opportunita', Eccellenza, per rinnovarLe
i sensi della mia piu' alta considerazione.
                                       Oktay AKSOY
                              Direttore Generale ad interim
                         per le Relazioni Economiche Bilaterali
---------------
S.E.
Giorgio Franchetti Pardo
Ambasciatore d'Italia
ANKARA
                                380.
                       Abuja, 29 ottobre 1992
               Accordo di ristrutturazione del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
        e il Governo della Repubblica Federale della Nigeria,
                           con Allegati(1)
                (Entrata in vigore: 29 ottobre 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
             FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
         IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
  Il  Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Federale della Nigeria (di seguito denominata "RFN"),  nello  spirito
di  amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi ed in
applicazione del Processo Verbale firmato  il  18  gennaio  1991  dai
paesi  partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto
quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo riguarda la ristrutturazione:
  a) dei debiti commerciali e finanziari  in  capitale  ed  interessi
contrattuali  dovuti  all'Italia dalla "RFN" o da uno Stato federato,
ovvero da una  istituzione  pubblica  della  Repubblica  Federale  di
Nigeria  o  di  uno  o  piu'  dei  suoi Stati federati, coperti dalla
garanzia di tali istituzioni, in scadenza dal 1 gennaio  1991  al  31
marzo  1992  e  non  pagati, relativi a contratti per la fornitura di
beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, nonche' a  convenzioni
finanziarie  stipulate  anteriormente  al  1  ottobre  1985,  con una
scadenza  originaria  superiore  a  un  anno,  coperti  da   garanzia
assicurativa  dello  Stato  Italiano, tramite la Sezione Speciale per
l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione   (qui   di   seguito
denominata "SACE");
  b)  degli  arretrati sui debiti indicati al precedente paragrafo a)
maturati al 31 dicembre 1990, e non pagati;
  c) dei debiti in capitale ed interessi dovuti alla SACE nel periodo
1 gennaio 1991 - 31 marzo 1992 e non pagati, relativi all'accordo fra
il Governo della Repubblica  Italiana  e  la  RFN,  stipulato  il  27
febbraio  1989,  in  applicazione  del  Processo  Verbale del Club di
Parigi del 16 dicembre 1986.
  I debiti suindicati compresi negli Allegati  1  e  2,  che  formano
oggetto  del  presente  Accordo,  possono essere modificati di comune
accordo tra le due Parti.
                             ARTICOLO II
  1) I debiti di cui all'Articolo I a)  e  b)  saranno  trasferiti  -
nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie -
dalla  RFN  alla  SACE, in 14 rate semestrali uguali e successive, la
prima delle quali scadra' il 15 febbraio 2000 e l'ultima il 15 agosto
2006.
  2) I debiti di cui all'Articolo I c)  saranno  trasferiti  -  nelle
valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla
RFN  alla  SACE  in  8  rate semestrali uguali e successive, la prima
delle quali scadra' il 15 febbraio 1996 e l'ultima il 15 agosto 1999.
                            ARTICOLO III
  1)  La  RFN  si  impegna  a  pagare  ed  a trasferire alla SACE gli
interessi  di  ritardato  regolamento  calcolati  su  ciascun  debito
considerato nel presente Accordo non pagato alla scadenza originaria.
  2) Tali interessi saranno calcolati come segue:
   i) dalla data di scadenza del debito alla data di
      indennizzo da parte della SACE, al tasso appositamente
      indicato per il ritardato regolamento nei contratti o
      nelle convenzioni finanziarie o, nel caso in cui non sia
      stato indicato alcun tasso di interesse, al tasso
      stabilito nel successivo paragrafo ii);
  ii) dalla data di indennizzo da parte della SACE fino alla
      completa estinzione dei debiti, al tasso fisso annuale
      del 12,70% e del 12,50% per quanto riguarda i debiti
      esigibili rispettivamente in Lire Sterline ed in Lire
      Italiane e al tasso variabile equivalente al Libor
      semestrale che figura nel Financial Times il 15 giugno
      o il 15 dicembre immediatamente precedenti la data di
      pagamento, piu' 50 "punti base", per quanto riguarda i
      debiti esigibili in Dollari USA, Marchi tedeschi,
      Franchi svizzeri e Franchi belgi.
  3)  Gli interessi di cui sopra saranno trasferiti, nelle valute in-
dicate nei contratti o nelle  convenzioni  finanziarie,  con  cadenza
semestrale, a partire del 15 febbraio 1993.
                             ARTICOLO IV
  Il   presente  Accordo  non  pregiudica  ne'  i  vincoli  giuridici
stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali  stipulati
dalle  parti  per  le  operazioni  cui  si riferiscono i debiti della
Nigeria di cui all'Articolo I del presente Accordo.   Di  conseguenza
nessuna  delle disposizioni del presente Accordo puo' essere invocata
per  giustificare  qualsivoglia  modifica  di  detti  contratti   e/o
convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani.
                             ARTICOLO V
  Il  presente  Accordo entrera' in vigore ove le condizioni previste
nella lettera inviata il 18 gennaio 1991 dal Presidente del  Club  di
Parigi  al  Capo  Delegazione della Repubblica Federale della Nigeria
siano state soddisfatte.
                             ARTICOLO VI
  Le disposizioni del presente Accordo saranno prive di effetto se le
condizioni previste alla Sezione IV (4)  del  secondo  paragrafo  del
Processo  Verbale  firmato  a  Parigi  il 18 gennaio 1991 non saranno
state soddisfatte.
Fatto ad Abuja il 24.10.1992  in  due  copie  originali  entrambe  in
lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
                                381.
                       Roma, 13 novembre 1992
  Processo Verbale in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA)
    tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
            ed il Segretario di Stato agli Affari Esteri
                   della Repubblica di San Marino
                 (Entrata in vigore: 1 gennaio 1993)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
      VERBALE DELL'INCONTRO TRA IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            ED IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI
                   DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
                      (Roma, 13 novembre 1992)
  In  occasione  del  loro  incontro odierno a Roma il Ministro degli
Affari  Esteri  della  Repubblica  italiana,  Emilio  Colombo,  e  il
Segretario  di  Stato della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti,
hanno constatato che le discussioni tra le delegazioni dei rispettivi
paesi hanno permesso di trovare una intesa sui seguenti punti.
  In tale situazione il Ministro Colombo e  il  Segretario  di  Stato
Gatti  convengono  che,  deve considerarsi concluso una intesa tra le
due Parti sul seguente testo che  costituisce  impegno  reciproco  ai
fini  delle  decisioni  dei prossimi Comitati di Cooperazione CEE-SAN
MARINO.
  1. Armonizzazione delle aliquote della monofase con le aliquote IVA
comunitarie.
  La Repubblica di San  Marino si impegna ad armonizzare le  aliquote
della propria imposta monofase con le aliquote IVA comunitarie.
  A  tal  fine  la  Repubblica di San Marino si adeguera' con propria
normativa interna, a far data dal 1 gennaio  1993,  agli  accordi  di
armonizzazione  delle aliquote IVA in sede comunitaria previsti dalla
Direttiva comunitaria approvata dal Consiglio ECOFIN del  19  Ottobre
1992.
  In  particolare,  a  partire  dal  1  gennaio  1993,  saranno  rese
applicabili nel territorio di San Marino, nei riguardi della predetta
imposta monofase, aliquote non distorsive rispetto a quelle  previste
dalla citata Direttiva e relative alla singola aliquota normale, alle
due aliquote ridotte (per i particolari beni e servizi definiti sulla
apposita   lista   comunitaria),   nonche'  alla  eventuale  aliquota
superridotta (per gli  specifici  prodotti  previsti  nella  predetta
Direttiva).  La  Repubblica  di  San  Marino  si  impegna altresi' ad
adeguarsi alle ulteriori norme di armonizzazione delle  aliquote  IVA
che dovessero essere applicate in sede comunitaria.
  2.   Precisazioni   da   apportare  allo  scambio  di  lettere  del
21.12.1972.
  In relazione all'Accordo di cooperazione e di unione  doganale  tra
la  Comunita'  Economica  Europea  e  la  Repubblica  di  San Marino,
stipulato il 16 dicembre 1991,  nonche'  all'accordo  interinale  ivi
riferito, i quali fanno espressamente salvi gli impegni esistenti tra
la  Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' dello
scambio di lettere del 21.12.72, si e' deciso di apportare, a seguito
dell'eliminazione   dei   controlli   alle   frontiere    nell'ambito
comunitario  a  partire  dal 1 gennaio 1993, le seguenti precisazioni
allo scambio di lettere del 21.12.72 per la regolazione dei  rapporti
di  interscambio  tra  la  Repubblica Italiana e la Repubblica di San
Marino in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
  A) Esportazioni italiane in San Marino
  Fermi restando gli obblighi gia' previsti dagli accordi  in  vigore
fino  alla  piena  operativita'  del  sistema di "listing" di cui qui
appresso,  l'operatore  economico  italiano  che   invia   beni   nel
territorio  sammarinese  e'  tenuto  ad inviare al Centro Informativo
Tasse  dell'Amministrazione  finanziaria,  entro  il  giorno  15  del
secondo  mese  successivo  a  ciascun  trimestre  solare,  una  lista
riepilogativa  di  tutte   le   transazioni   fatte   con   operatori
sammarinesi,   specificando   i   dati   identificativi  delle  parti
contraenti, il numero di  partita  IVA  del  cedente,  il  numero  di
identificazione del cessionario sammarinese nonche' il valore globale
dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente
operativo  tale  sistema  al  piu'  presto, e comunque non oltre il 1
gennaio 1994.
  I predetti dati saranno  messi  a  disposizione  elettronica  della
Repubblica  di  San  Marino entro la fine del terzo mese successivo a
ciascun trimestre solare.
  La predetta procedura dovra' essere osservata anche per le cessioni
di beni nei confronti di privati  consumatori  nei  casi  in  cui  la
normativa  comunitaria  preveda  la riscossione dell'IVA nel paese di
destinazione delle merci.
  La Repubblica di San Marino si impegna ad attribuire agli operatori
economici residenti sul proprio  territorio  un  apposito  numero  di
identificazione,  nonche'  a  mettere a disposizione della Repubblica
Italiana entro il terzo mese successivo a ciascun  trimestre  solare,
analoghi  dati  riguardanti  i beni di provenienza italiana importati
nel territorio sammarinese da  soggetti  ivi  residenti,  compresi  i
privati consumatori sopramenzionati.
  B) Esportazioni sammarinesi in Italia
  Fermi  restando  gli obblighi gia' previsti dagli accordi in vigore
fino alla piena operativita' del sistema  di  "listing"  di  cui  qui
appresso,  la  Repubblica  di  San  Marino si impegna ad adottare nei
confronti dei propri operatori  economici  una  procedura  analoga  a
quella   prevista  dalla  Repubblica  Italiana  nei  confronti  degli
esportatori  nazionali,  nonche'  a  mettere  a  disposizione   della
Repubblica  Italiana,  entro  il  terzo  mese  successivo  a  ciascun
trimestre solare, una lista riepilogativa  di  tutte  le  transazioni
fatte   con   operatori   economici  italiani,  specificando  i  dati
identificativi delle parti contraenti, il numero  di  identificazione
del  cedente  sammarinese,  il  numero di partita IVA del cessionario
italiano, nonche' il valore globale dei beni. La  Repubblica  di  San
Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al piu'
presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994.
  La   Repubblica  Italiana  si  impegna  a  mettere  a  disposizione
elettronica della Repubblica di San Marino i dati riguardanti i  beni
provenienti  da  detta  Repubblica  diretti  ad  operatori  economici
nazionali.
  La predetta procedura dovra' essere osservata anche per le cessioni
di beni nei confronti di privati  consumatori  nei  casi  in  cui  la
normativa  comunitaria  preveda  la riscossione dell'IVA nel paese di
destinazione delle merci.
  C)  Importazioni  da  altri Paesi comunitari diversi dall'Italia in
San Marino.
  Le operazioni relative ai  beni  provenienti  da  paesi  comunitari
diversi  dall'Italia con destinazione San Marino sono appurate presso
l'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, nel rinviare  al  Paese
di  provenienza il documento doganale T2, o quello che sara' previsto
da eventuali successive modifiche della normativa comunitaria, ne da'
completa comunicazione  anche  al  Ministero  delle    Finanze  della
Repubblica Italiana.
  D)  Esportazioni  sammarinesi  verso altri paesi comunitari diversi
dall'Italia
  I documenti di transito T2 emessi dall'Ufficio  Tributario  di  San
Marino  per  esportazioni  di beni dal territorio della Repubblica di
San Marino ad altri Paesi comunitari sono vidimati  dalle  dogane  di
Rimini  e  Ravenna.  In  caso  di eventuale successiva modifica della
normativa comunitaria in relazione  a  tale  procedura,  il  presente
punto verra' riconsiderato.
  Nei  casi  di  mancato  appuramento presso le dogane comunitarie di
destinazione, la Repubblica di San Marino dovra' darne  comunicazione
alla Dogana che ha vidimato il documento.
  In tale ipotesi i beni si presumono, salvo prova contraria, immessi
in  consumo nel territorio italiano. In tal caso la Repubblica di San
Marino si impegna a riscuotere  l'IVA  presso  il  proprio  operatore
economico per conto dello Stato italiano.
  E)  Restano  in  vigore  tutte  le  altre disposizioni previste nel
citato scambio di lettere del 21.12.72, che non  siano  in  contrasto
con le intese di cui sopra.
                          firme illeggibili
                                382.
                      Il Cairo, 17 gennaio 1993
                         Scambio di Lettere
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto
           per la reciproca esenzione dei visti d'ingresso
        ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio,
                         con Nota Esecutiva
                 (Entrata in vigore: 30 marzo 1993)
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                                  Il Cairo, 17 gennaio 1993
Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak
Assistente del Ministro per gli Affari Esteri,
  con  la  presente lettera ho il piacere di informare Sua Eccellenza
che, a seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero  degli  Affari
Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di
proporre   la  reciproca  esenzione  dei  visti  d'ingresso  -  senza
limitazioni circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore  dei
cittadini  dei  due Paesi titolari di validi passaporti diplomatici o
di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorita'.
  Peraltro, la suddetta esenzione  non  arrechera'  pregiudizio  alle
disposizioni  normative  o alle norme di carattere generale in vigore
nei due Paesi concernenti la sicurezza interna cosi' come l'ingresso,
la permanenza e il movimento degli stranieri.
  Ove  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  Araba
d'Egitto  concordi  con  la  summenzionata   proposta,   l'Ambasciata
d'Italia   ha   l'onore   di   proporre   che  la  presente  lettera,
congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano  un  accordo
di periodo indeterminato tra i due Governi.
  Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno in cui la presente
lettera e la lettera di risposta verranno firmate.
  La  presente  lettera  e'  scritta  in  lingua  italiana,  araba ed
inglese, ogni testo essendo  egualmente  autentico,  ed  in  caso  di
differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede.
  Entrambe  le  parti  hanno  il  diritto  di  denunciare il presente
Accordo con un preavviso di almeno tre mesi.
  Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della  mia
piu' alta considerazione.
                                    Patrizio Schmidlin
                                   Ambasciatore d'Italia
                             presso la Repubblica Araba d'Egitto
                                     Il Cairo, 17 gennaio 1993
Sua Eccellenza Ambasciatore Patrizio Schmidlin,
  ho  l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in
data 17 gennaio 1993 il cui testo e' il seguente:
  "Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak
Assistente del Ministro per gli Affari Esteri,
  con la presente lettera ho il piacere di informare  Sua  Eccellenza
che,  a  seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di
proporre  la  reciproca  esenzione  dei  visti  d'ingresso  -   senza
limitazioni  circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore dei
cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti  diplomatici  o
di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorita'.
  Peraltro,  la  suddetta  esenzione  non arrechera' pregiudizio alle
disposizioni normative o alle norme di carattere generale  in  vigore
nei due Paesi concernenti la sicurezza interna cosi' come l'ingresso,
la permanenza e il movimento degli stranieri.
  Ove  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  Araba
d'Egitto  concordi  con  la  summenzionata   proposta,   l'Ambasciata
d'Italia   ha   l'onore   di   proporre   che  la  presente  lettera,
congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano  un  accordo
di periodo indeterminato tra i due Governi.
  Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno in cui la presente
lettera e la lettera di risposta verranno firmate.
  La  presente  lettera  e'  scritta  in  lingua  italiana,  araba ed
inglese, ogni testo essendo  egualmente  autentico,  ed  in  caso  di
differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede.
  Entrambe  le  parti  hanno  il  diritto  di  denunciare il presente
Accordo con preavviso di almeno tre mesi.
  Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della  mia
piu' alta considerazione.
                                 Patrizio Schmidlin
                                Ambasciatore d'Italia
                         presso la Repubblica Araba d'Egitto"
  Ho  inoltre  il  piacere  di  confermare  a  nome del Governo della
Repubblica Araba d'Egitto che la presente lettera e la lettera di Sua
Eccellenza formano  un  accordo  di  periodo  indeterminato  tra  due
Governi,  che  il presente accordo entrera' in vigore a partire dalla
data  odierna  e che entrambe le parti hanno il diritto di denunciare
l'accordo con un preavviso di almeno tre mesi.
  La presente  lettera  e'  scritta  in  lingua  araba,  italiana  ed
inglese,  ogni  testo  essendo  egualmente  autentico,  ed in caso di
differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede.
  Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della  mia
piu' alta considerazione.
                               Ambasciatore Ismail Mubarak
                       Assistente del Ministro degli Affari Esteri
                      Traduzione non ufficiale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI
  IL  MINISTERO  DEGLI  AFFARI  ESTERI  (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E
CONVENZIONI) PRESENTA I SUOI MIGLIORI COMPLIMENTI E  FACENDO  SEGUITO
ALL'ACCORDO  FIRMATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E
LA REPUBBLICA ITALIANA IL 17 GENNAIO 1993 CONCERNENTE L'ESENZIONE DEI
VISTI D'INGRESSO A FAVORE DEI CITTADINI DEI RISPETTIVI PAESI TITOLARI
DI PASSAPORTI DIPLOMATICI O DI SERVIZIO RILASCIATI  DALLE  COMPETENTI
AUTORITA'  HA  L'ONORE  DI  FAR  PRESENTE  CHE PER QUANTO CONCERNE LA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO QUESTO ACCORDO SI APPLICA AI SEGUENTI  TIPI
DI PASSAPORTO:
- PASSAPORTI DIPLOMATICI
- PASSAPORTI SPECIALI
- PASSAPORTI DI SERVIZIO
  ALLA  PRESENTE SI ACCLUDE COPIA DEI MODELLI DEI SUDDETTI PASSAPORTI
PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLE  COMPETENTI  AUTORITA'  INCARICATE  DI
ESEGUIRE IL PREDETTO ACCORDO.
  IL  MINISTERO  DEGLI  AFFARI  ESTERI  (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E
CONVENZIONI) COGLIE L'OCCASIONE PER RINNOVARE ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
AL CAIRO I SENSI DELLA SUA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE.
IL CAIRO, 17.1.1993
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
IL CAIRO
Ministero degli Esteri
Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni
data: 18/1/1993
prot. n. 190
                           Nota esecutiva
  Il  Ministero  degli  Esteri  della   Repubblica   Araba   d'Egitto
(Dipartimento  Affari Legali Internazionali e Convenzioni) presenta i
suoi migliori complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo e  facendo
riferimento  all'Accordo  firmato  il  17  gennaio  1993  concernente
l'esenzione dal visto di ingresso  per  i  cittadini  dei  due  paesi
titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali, si pregia
di informare che dara' il via alla procedura legale necessaria per la
ratifica   dell'Accordo  e  che  ne  informera'  tutte  le  autorita'
competenti per la sua attuazione.
  Questo Ministero desidera  confermare  quanto  concordato  in  data
odierna  in  relazione  al  giorno  30 marzo 1993 come data di inizio
dell'attuazione dell'Accordo in ambedue i paesi.
  Il Ministero (Dipartimento Legale) invita  a  volerne  cortesemente
prendere  nota  e  a  comunicare per iscritto l'approvazione a quanto
precede costituendo la presente Nota parte inscindibile e integrativa
del summenzionato Accordo.
  Il    Ministero    degli   Esteri   (Dipartimento   Affari   Legali
Internazionali e Convenzioni)  coglie  l'occasione  per  esprimere  a
codesta Ambasciata i sensi della sua piu' alta considerazione.
_______________________________________
all'Ambasciata d'Italia al Cairo
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                            NOTA VERBALE
  L'Ambasciata  d'Italia  presenta  i  suoi  complimenti al Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica Araba  d'Egitto  -  Dipartimento
Affari  Legali  Internazionali  e  Convenzioni  -  ed  ha  l'onore di
rispondere alla  sua  Nota  Verbale  del  18  gennaio  1993  relativa
all'accordo  firmato  il 17 gennaio c.a. concernente l'esecuzione del
visto d'ingresso per i cittadini dei due Paesi titolari di passaporti
diplomatici, di servizio e speciali.
  A tale riguardo questa  Ambasciata,  su  istruzioni  del  Ministero
degli  Affari Esteri della Repubblica Italiana, conferma come data di
inizio dell'accordo in ambedue i Paesi il  giorno  30  marzo  1993  e
considera   la  presente  nota  parte  integrante  del  summenzionato
accordo.
  L'Ambasciata d'Italia si avvale  dell'occasione  per  rinnovare  al
Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  Araba d'Egitto -
Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni  -  gli  atti
della sua piu' alta considerazione.
          F.to Alessandro FALLAVOLLITA
Cairo, 28 FEB 1993
                    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
       DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI INTERNAZIONALI E CONVENZIONI
                   DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
                              IL CAIRO
                                383.
                       Roma, 15-24 aprile 1993
                         Scambio di Lettere
           in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA)
    tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
   e il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di
      San Marino che modifica il punto D del Processo Verbale,
                 firmato a Roma il 13 novembre 1992
                 (Entrata in vigore: 24 aprile 1993)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                           Roma, 24 aprile 1993
Signor Segretario di Stato,
  ho  l'onore  di  accusare  ricevuta  della  lettera di V.E. in data
15.4.93 del seguente tenore:
  "Con riferimento al processo verbale firmato a Roma il 13  novembre
1992,  propongo  che  il  punto  D  di  tale  processo  verbale venga
sostituito dal seguente:
  "Esportazioni sammarinesi  verso  altri  Paesi  comunitari  diversi
dall'Italia.
  L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette settimanalmente (o con
periodicita'   da   definire)   all'Ufficio  che  verra'  individuato
dall'Amministrazione finanziaria  italiana  copia  dei  documenti  T2
emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della
CEE diversi dall'Italia.
  L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresi', all'Ufficio
che  verra'  individuato  dall'Amministrazione  finanziaria italiana,
copia degli esemplari di riscontro dei documenti  T2  ricevuti  dalle
dogane dei Paesi Comunitari di destinazione.
  In   caso   di   mancato  appuramento  dei  documenti  di  Transito
Comunitario, l'Ufficio Tributario di San Marino ne da'  comunicazione
all'Ufficio  che  verra'  indicato  dall'Amministrazione  finanziaria
italiana e si  attiva  immediatamente  per  la  riscossione  dell'IVA
italiana  gravante  sui  beni  oggetto  della  cessione comunitaria e
rimette la somma corrispondente all'Ufficio  che,  parimenti,  verra'
indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana.
  Cio'  in  quanto  in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova
contraria - immessi in consumo nel territorio italiano".
  Qualora la S.V. concordi, la  presente  nota  unitamente  alla  Sua
risposta  costituiranno  modifica  del  predetto processo verbale del
13.11.92".
  Voglia gradire, Signor Ministro,  gli  atti  della  mia  piu'  alta
considerazione.""
  Ho  l'onore  di  comunicare  alla  E.V.  che il Governo italiano e'
d'accordo su quanto precede.
  Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
S.E.
Gabriele GATTI
Segretario di Stato per gli
Affari Esteri della Repubblica
di San Marino
     SAN MARINO
                         San Marino, 15 Aprile 1993/1692 d.F.R.
Prot. n. 3881/EE/143/FF/4
Signor Ministro,
  con riferimento al processo verbale firmato a Roma il  13  Novembre
1992,  propongo  che  il  punto  d.  di  tale  processo verbale venga
sostituito dal seguente:
  "Esportazioni sammarinesi  verso  altri  Paesi  comunitari  diversi
dall'Italia.
  L'Ufficio  Tributario  di  San Marino trasmette settimanalmente  (o
con periodicita' da  definire)  all'Ufficio  che  verra'  individuato
dall'Amministrazione  finanziaria  italiana  copia  dei  documenti T2
emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della
CEE diversi dall'Italia.
  L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresi', all'Ufficio
che verra'  individuato  dall'Amministrazione  finanziaria  italiana,
copia  degli  esemplari  di riscontro dei documenti T2 ricevuti dalle
dogane dei Paesi Comunitari di destinazione.
  In  caso  di  mancato  appuramento  dei   documenti   di   Transito
Comunitario,  l'Ufficio Tributario di San Marino ne da' comunicazione
all'Ufficio  che  verra'  indicato  dall'Amministrazione  finanziaria
italiana  e  si  attiva  immediatamente  per  la riscossione dell'IVA
italiana gravante sui  beni  oggetto  della  cessione  comunitaria  e
rimette  la  somma  corrispondente all'Ufficio che, parimenti, verra'
indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana.
  Cio'  in  quanto  in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova
contraria - immessi in consumo nel territorio italiano".
  Qualora la S.V. concordi, la  presente  nota  unitamente  alla  Sua
risposta  costituiranno  modifica  del  predetto processo verbale del
13.11.1992.
  Voglia gradire, Signor Ministro,  gli  atti  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                               IL SEGRETARIO DI STATO
                                                  (Gabriele Gatti)
S.E.
Onorevole Emilio COLOMBO
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
R O M A
                                384.
                        Accra, 18 maggio 1993
          Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica del Ghana
                       sugli aiuti alimentari
                 (Entrata in vigore: 18 maggio 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA SUGLI AIUTI ALIMENTARI
  Il  PRESENTE  ACCORDO  e'  stato  redatto  il 18 maggio 1993 fra il
Governo della Repubblica  Italiana  (qui  di  seguito  denominato  il
Governo  Italiano) da una parte, ed il Governo della Repubblica Ghana
(qui di seguito denominato Governo del Ghana) dall'altra.
PREMESSO CHE
  Il Governo Italiano continuera' a prestare assistenza al Governo ed
al popolo del Ghana e ad  appoggiare  i  Programmi  di  Aggiustamento
Strutturale e di Ripresa Economica del Ghana.
  Il  Governo  Italiano  conviene  di  concedere al Governo del Ghana
Aiuti Alimentari sottoforma di zucchero, che sara' venduto attraverso
i normali canali commerciali del Ghana.
  Entrambe  le  parti  hanno  concordato  che  gli  Aiuti  Alimentari
dovranno generare valuta locale, come fondi corrispondenti a sostegno
del Programma di Ripristino della Ferrovia Orientale e Centrale.
PERTANTO, E' STATO CONVENUTO quanto segue:
1.   Il Governo Italiano, ai sensi del presente Accordo,
     fornira' al Governo del Ghana 3550 tonnellate di
     zucchero confezionato in sacchi di polietilene da
     cinquanta (50) kilogrammi, ciascuno dei quali
     contenente pacchetti singoli da 1 o 2 kilogrammi, per
     un valore equivalente a circa tre miliardi di lire
     (circa US. $ 2.460.000,00), con costo, assicurazione e
     nolo (CIF) a carico del Ghana.
2.   Il Governo Italiano fornira' detto zucchero al Governo
     del Ghana con consegna CIF al posto di Tema, con la
     relativa polizza di carico a bordo.
3.   Tali consegne di zucchero avranno luogo con un'unica
     spedizione di 169 containers.
4.   Il Governo del Ghana, conformemente alle norme
     previste, concedera' a tali spedizioni di zucchero
     l'esenzione da tasse, imposte ed accise. Tutte le
     relative spese di immagazzinamento e distribuzione
     saranno sostenute dal Governo del Ghana.
5.   Lo zucchero fornito in base agli Aiuti Alimentari
     Italiani non potra' essere venduto, ne' riesportato al
     di fuori dalla Repubblica del Ghana.
     Inoltre, al fine di assolvere i compiti previsti dal
     presente Accordo, l'Italia ed il Ghana convengono di
     adottare qualsiasi misura di salvaguardia atta a non
     turbare la normale rotta commerciale dei prodotti che
     saranno inviati dall'Italia al Ghana in ottemperanza
     agli accordi presi.
6.   Il Governo del Ghana accendera' un conto speciale a
     nome del Ministero delle Finanze e della
     Pianificazione Economica presso la Banca Centrale del
     Ghana, intitolato "Fondi Corrispondenti, Aiuti
     Alimentari Italiani", su cui sara' versato l'importo
     totale, in valuta del Ghana, equivalente al valore
     totale fisso di ciascuna spedizione di zucchero
     inviata dall'Italia. E' stato concordato che il Ghana
     designera' il Ministero delle Finanze e della
     Pianificazione Economica quale autorita' responsabile
     della realizzazione delle attivita' relative
     all'impiego dei fondi corrispondenti. In
     particolare, un funzionario di detto Ministero
     fungera' da "Vice Funzionario Nazionale per le
     Autorizzazioni" per l'amministrazione dei fondi
     corrispondenti ottenuti con la vendita degli aiuti
     italiani.
7.   Il versamento di detto importo su tale conto speciale
     verra' effettuato dal Ministro delle Finanze e della
     Pianificazione Economica non oltre i sei (6) mesi
     dalla data di arrivo di ogni spedizione.
8.   Tale somma sara' impiegata per coprire alcuni dei
     costi locali del Programma di Ripristino della
     Ferrovia Centrale ed Orientale. L'eventuale residuo
     sara' assegnato ad altri programmi, da concordare con
     il consenso reciproco delle autorita' interessate del
     Ghana e dell'Italia.
9.   L'equivalente di un milione di dollari USA (US.$
     1.000.000) dei fondi corrispondenti verra' accantonato
     per formare i tecnici della Societa' delle Ferrovie
     del Ghana nel settore dei sistemi di comunicazione
     ferroviari ed in altri settori collegati.
10.  L'accesso al conto e le spese con esso contenute ai
     fini del programma di cui sopra saranno autorizzati
     dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione
     Economica, ovvero dal suo rappresentante incaricato,
     che ne informera' immediatamente l'Ambasciatore
     Italiano.
     Il saldo dei fondi corrispondenti, derivante dalle
     forniture di riso italiano gia' consegnato, e non
     ancora finalizzato ed utilizzato, verra' trasferito -
     non appena determinato - su detto conto corrente
     speciale, e in ogni caso non oltre due mesi dalla
     data della firma del presente Accordo. A tal fine, le
     parti riconoscono che l'importo totale realizzato
     dalla vendita delle spedizioni di riso del 1990 e
     1991 e' stato pari a US$ 1.347.248,00.
11.  I due Governi si consulteranno su qualsiasi questione
     possa insorgere circa il presente Accordo, o sia ad
     esso collegata, soprattutto ogniqualvolta cio' si
     renda necessario.
12.  A partire dalla data di arrivo delle derrate di cui
     all'Art. 4, l'Ambasciata d'Italia ad Accra, di comune
     accordo con l'Autorita' del Ghana a tal uopo
     designata, procedera' ad uno scambio di lettere
     contenente una dettagliata valutazione delle spese
     che il Ghana prevede di sostenere per il trasporto e
     l'immagazzinamento delle derrate, preventivamente
     calcolate, anche su base forfettaria. Tale ammontare
     puo' essere dedotto dal valore delle forniture
     concordato, e potra' pertanto essere effettuato
     l'esatto calcolo dei fondi corrispondenti, da versare
     sullo speciale c/c, di cui all'Art. 6.
13.  Il Governo Italiano designa l'Ambasciata d'Italia ad
     Accra quale autorita' responsabile dell'espletamento
     degli obblighi di cui al presente Accordo, mentre il
     Governo del Ghana designa il Ministero delle Finanze
     e della Pianificazione Economica quale autorita'
     responsabile dell'espletamento degli obblighi di cui
     al presente Accordo.
     Tutte le lettere tecniche necessarie all'attuazione
     delle disposizioni dell'Art. 13, e firmate dalle
     autorita' esecutive indicate negli stessi articoli,
     saranno accluse nel presente Accordo e ne faranno
     parte. Gli scambi di lettere saranno numerati in
     ordine cronologico.
     Tutti i documenti tecnici attinenti all'attuazione
     dei vari ambiti del programma e preparati da organi o
     aziende ufficiali incaricati dalle autorita', indicate
     all'Art. 13 del presente Accordo, saranno firmati
     anche da dette autorita'. I documenti saranno allegati
     al presente Accordo e ne faranno parte. I documenti
     allegati saranno numerati in ordine cronologico.
14.  Tutte le controversie sull'attuazione del presente
     Accordo saranno risolte tramite colloqui, ovvero
     attraverso i canali diplomatici.
15.  Gli emendamenti al presente Accordo potranno essere
     apportati in qualsiasi momento con uno scambio di
     lettere fra le parti firmatarie.
16.  Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data
     della firma e restera' in vigore  finche' i fondi
     corrispondenti non saranno completamente esauriti.
17.  Ai fini del presente Accordo, si specificano i
     seguenti destinatari:
     per il Governo Italiano:        L'Ambasciatore
                                     Ambasciata d'Italia
                                     Accra
     per il Governo del Ghana:       Il Ministro
                                     Ministero delle Finanze
                                     e della Pianificazione
                                     Economica
                                     Casella Postale M 40
                                     Accra
  IN   FEDE  DI  CHE  le  parti  all'Accordo,  tramite  i  rispettivi
rappresentati, hanno firmato e  trasmesso  il  presente  Accordo  nel
giorno e nell'anno precedentemente indicati.
Per il Governo Italiano                   Per il Governo del Ghana
                                385.
              Bangkok, 17 dicembre 1992-18 maggio 1993
                         Scambio di lettere
              fra il Governo della Repubblica Italiana
                ed il Governo del Regno di Thailandia
         concernente la modifica della tabella delle rotte,
           di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974
                 (Entrata in vigore: 18 maggio 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                    Ministero degli Affari Esteri,
                                                  Saranrom Palace.
                                     17 dicembre B.E. 2535 (1992)
Eccellenza,
  ho  l'onore  di  fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma il 25
luglio 1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia  e
la  Delegazione  del  Governo  della  Repubblica Italiana, al fine di
rivedere le Tabelle di Rotta e le  intese  sui  diritti  di  traffico
della  quinta liberta', relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra il
Governo del Regno  di  Thailandia  ed  il  Governo  della  Repubblica
Italiana,  che  figurano  nello  Scambio  di Note Diplomatiche del 14
giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche' la capacita' ed  il  regime
di frequenza che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del
16  agosto  1991.  Alla  fine  dei  colloqui,  e'  stato raggiunto il
seguente accordo:
1. Tabella delle Rotte
  Le due Delegazioni hanno convenuto  di  modificare  come  segue  la
tabella delle rotte:
                              Sezione 1
  Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia
aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia:
--------------------------------------------------
Sua Eccellenza
Dr. Leopoldo Giacomo Maria Ferri de Lazara
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
della Repubblica Italiana
BANGKOK
  Punti   in   Thailandia   -  punti  intermedi  (ad  esclusione  del
Transpacifico) - Roma - Madrid o Lisbona  -  Barcellona  -  Zurigo  o
Copenhagen  - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam o
Bruxelles - Londra - New York - Rio  de  Janeiro  o    Buenos  Aires.
Potra'  essere  attivato  un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione
che, se  fuori  dall'Europa,  non  si  trovi  oltre  i  90  gradi  di
longitudine ovest negli Stati Uniti.
  La  compagnia  aerea  designata  del  Regno  di Thailandia puo', su
ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno  dei  punti
di  cui  sopra,  a  condizione  che  i servizi concordati sulla rotta
abbiano inizio in Thailandia.
                              Sezione 2
  Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia
aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana:
  Punti in Italia - punti intermedi ad esclusione del  Transpacifico)
-  Bangkok  -  Kuala  Lampur  o  Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City
(Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai -  Ma-
nila  - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne.
Potra'  essere  attivato  un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione
che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia.
  La compagnia aerea designata della  Repubblica  Italiana  puo',  su
ciascuno  o  tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti
di cui sopra, a condizione  che  i  servizi  concordati  sulla  rotta
abbiano inizio in Italia.
2.  Capacita' e Frequenze
  Le  due  delegazioni  hanno  convenuto che ciascuna Compagnia aerea
designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali
con  qualsiasi  tipo  di  aeromobile,  ad  esclusione   degli   aerei
supersonici.
3.  Diritti di Traffico della Quinta Liberta'
  Fino  ad  ogni  quattro  punti  sulle rispettive rotte specificate,
compreso il punto aggiuntivo  che  ciascuna  compagnia  aerea  dovra'
scegliere  nella  Tabella  delle  Rotte,  i diritti di traffico della
quinta liberta' potranno essere utilizzati su 6  servizi  settimanali
su 9 servizi settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le
frequenze  superiori  ai  6  servizi settimanali sopra menzionati, da
attivare con i diritti di traffico  della  quinta  liberta'  potranno
essere  discusse  dalle  due  compagnia    aeree  e  sottoposte  alle
rispettive Autorita' Aereonautiche.
  Se  questi  emendamenti  sono  accettabili  per  il  Governo  della
Repubblica  Italiana,  ho  l'onore di proporre, per conto del Governo
del Regno di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le  intese  sui
diritti  di traffico della quinta liberta' che figurano nello Scambio
di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche'
le capacita' ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio  di
Note  del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in base
ai paragrafi di cui sopra, e che la presente Nota e la  Nota  di  Sua
Eccellenza,  in  risposta, costituiscano un accordo fra i due Governi
su tali argomenti, che entrera' in vigore alla  data  della  Nota  di
risposta di Sua Eccellenza.
  La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia piu'
alta considerazione.
                                        (Dr. Pracha Guna-Kasem)
                                          Segretario Permanente
                                        Bangkok, 18 maggio 1993
Eccellenza,
  ho  l'onore  di  fare riferimento alla Sua Nota in data 17 dicembre
1992, il cui testo e' il seguente:
  "Ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma  il  25
luglio  1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia e
la Delegazione del Governo della  Repubblica  Italiana,  al  fine  di
rivedere  le  Tabelle  di  Rotta  e le intese sui diritti di traffico
della quinta liberta', relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra  il
Governo  del  Regno  di  Thailandia  ed  il  Governo della Repubblica
Italiana, che figurano nello Scambio  di  Note  Diplomatiche  del  14
giugno  1988  e dell'8 luglio 1988, nonche' la capacita' ed il regime
di frequenze che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del
16 agosto 1991.  Alla  fine  dei  colloqui,  e'  stato  raggiunto  il
seguente accordo:
1. Tabella delle Rotte
  Le  due  Delegazioni  hanno  convenuto  di modificare come segue la
tabella delle rotte:
                              Sezione 1
  Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia
aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia:
___________________________
S.E. Pracha Guna-Kasem
Segretario Permanente
Ministero degli Affari Esteri
di Sua Maesta' Thailandese
BANGKOK
  Punti  in  Thailandia  -  punti  intermedi   (ad   esclusione   del
Transpacifico)  -  Roma  -  Madrid  o Lisbona - Barcellona - Zurigo o
Copenhagen - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam  o
Bruxelles - Londra - New York - Rio de Janeiro o Buenos Aires. Potra'
essere  attivato  un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che, se
fuori dall'Europa, non si trovi oltre i 90 gradi di longitudine ovest
negli Stati Uniti.
  La compagnia aerea designata  del  Regno  di  Thailandia  puo',  su
ciascuno  o  tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti
di cui sopra, a condizione  che  i  servizi  concordati  sulla  rotta
abbiano inizio in Thailandia.
                              Sezione 2
  Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia
aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana:
  Punti in Italia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico)
-  Bangkok  -  Kuala  Lumpur  o  Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City
(Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai -  Ma-
nila  - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne.
Potra' essere attivato un ulteriore punto  aggiuntivo,  a  condizione
che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia.
  La  compagnia  aerea  designata  della Repubblica Italiana puo', su
ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno  dei  punti
di  cui  sopra,  a  condizione  che  i servizi concordati sulla rotta
abbiano inizio in Italia.
2. Capacita' e Frequenze
  Le due delegazioni hanno convenuto  che  ciascuna  compagnia  aerea
designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali
con   qualsiasi   tipo  di  aeromobile,  ad  esclusione  degli  aerei
supersonici.
3. Diritti di Traffico della Quinta Liberta'
  Fino a ogni  quattro  punti  sulle  rispettive  rotte  specificate,
compreso  il  punto  aggiuntivo  che  ciascuna compagnia aerea dovra'
scegliere nella Tabella delle Rotte,  i  diritti  di  traffico  della
quinta  liberta'  potranno essere utilizzati su 6 servizi settimanali
su 9 servizi settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le
frequenze superiori ai 6 servizi  settimanali  sopra  menzionati,  da
attivare  con  i  diritti di traffico della quinta liberta', potranno
essere  discusse  dalle  due  compagnia  aeree  e   sottoposte   alle
rispettive Autorita' Aereonautiche.
  Se  questi  emendamenti  sono  accettabili  per  il  Governo  della
Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre, per  conto  del  Governo
del  Regno  di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le intese sui
diritti di traffico della quinta liberta' che figurano nello  Scambio
di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche'
le  capacita' ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio di
Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in  base
ai  paragrafi  di  cui sopra, e che la presente Nota e la Nota di Sua
Eccellenza, in risposta, costituiscano un accordo fra i  due  Governi
su  tali  argomenti,  che  entrera' in vigore alla data della Nota di
risposta di Sua Eccellenza".
  In risposta, ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il  Governo
Italiano  concorda  sulle  proposte  di  cui  sopra, e che la Nota in
riferimento e la presente Nota  saranno  considerate  costituenti  un
Accordo  fra i nostri Governi, che entrera' in vigore alla data della
presente Nota.
  La prego di accettare, Eccellenza, i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                          Leopoldo Ferri de Lazara
                                             Ambasciatore Italiano
                                386.
                       Bogota', 25 maggio 1993
                      Programma di cooperazione
              tra il Governo della Repubblica Italiana
             ed il Governo della Repubblica di Colombia
              per la prevenzione, cura e riabilitazione
                  dei disturbi nell'eta' evolutiva
                 (Entrata in vigore: 25 maggio 1993)
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA DI COLOMBIA PER LA PREVENZIONE, CURA E
RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DI SVILUPPO NELL'ETA' EVOLUTIVA.
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
  In attuazione dell'Accordo di Cooperazione  Tecnica  e  Scientifica
sottoscritto  tra  i  due  Governi  il  30  marzo  1971  e tenendo in
considerazione che:
I.      in data 4 agosto 1986 e' stato firmato in Bogota' il Protocol
        relativo al Programma di Cooperazione tra il Governo della
        Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombi
        per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione dei disturbi di
        sviluppo dell'Eta' Evolutiva, PCREV;
II.     in data 24 novembre 1988 e 9 marzo 1990 il Governo colombiano
        attraverso il Departamento Nacional de Planeacion, ha richies
        al Governo Italiano la cooperazione per l'estensione, del
        Programma PCREV;
III.    in data 23 maggio 1990, attraverso nota verbale, l'Ambasciata
        Italiana ha informato il Governo Colombiano dell'approvazione
        del Programma da parte del Governo Italiano,
           hanno  convenuto  di  sottoscrivere  il  presente  Accordo
secondo i termini e gli articoli seguenti:
                         A R T I C O L O   I
                               OGGETTO
1.    Le due Parti concorreranno allo sviluppo della seconda fase
      del programma PCREV, in seguito denominato Programma,
      finalizzata a rafforzare e ampliare la metodologia PCREV e il
      suo carattere partecipativo nel quadro delle politiche
      nazionali, attraverso la realizzazione dei seguenti obbiettivi:
       -   continuare il rafforzamento e la riorganizzazione dei
           servizi di salute, educazione e sociali nella zona pilota
           di Tunjuelito in Santafe' de Bogota', Distrito Capital e
           contribuire alla diffusione del modello PCREV a livello
           distrettuale e nazionale;
       -   rafforzare il funzionamento del Centro di informazione,
           Documentazione e Comunicazione, INFODOC, componente del
           PCREV;
       -   contribuire a formare e aggiornare il personale colombiano
           di salute ed educazione sulla metodologia di PCREV;
       -   appoggiare la formazione professionale e l'integrazione
           lavorativa degli handicappati e degli adolescenti in
           situazioni di rischio.
       -   appoggiare e promuovere azioni dirette all'infanzia e
           all'adolescenza in situazioni di pericolo sociale.
       -   appoggiare l'integrazione delle attivita' PCREV con
           l'assistenza di base in salute a livello locale, con le
           attivita' di salute mentale e il miglioramento degli
           spazi sociali;
       -   appoggiare le attivita' di promozione per i minori con
           problemi relativi alla giustizia.
2.   A tal fine, il PCREV nella seconda fase di attuazione prevede
     le seguenti attivita':
     A.  appoggio alla salute materno-infantile e per l'adolescenza
         con particolare riguardo a:
         -   promozione dell'assistenza al parto e attivita'
             preventive per il parto di medio e alto rischio;
         -   individuazione e preparazione al parto delle madri
             adolescenti;
         -   individuazione e assistenza precoce ai neonati che
             presentino rischi o problemi di sviluppo;
         -   assistenza ai neonati di basso peso con il metodo
             "madre canguro";
         -   individuazione e assistenza precoce per i disturbi
             di sviluppo psichici, fisici e sensoriali nei primi
             tre anni di vita;
         -   prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi psichici,
             fisici e sensoriali nell'infanzia e nell'adolescenza,
             mediante strategie comunitarie;
         -   promozione di attivita' di salute mentale comunitaria;
         -   promozione di attivita' alternative alla
             istituzionalizzazione.
     B.  Appoggio all'educazione e innovazione pedagogica con
         particolare riferimento a :
         -   facilitazione dell'accesso di tutti i bambini al
             sistema scolastico regolare, attraverso l'attenzione
             specifica all'individuazione e integrazione dei bambini
             esclusi per le loro caratteristiche fisiche, psicolo-
             giche o sociali;
         -   integrazione nel sistema scolastico regolare dei bambini
             segregati in istituzioni speciali;
         -   promozione della pedagogia dell'integrazione negli
             organismi scolastici;
         -   promozione dell'educazione speciale come agente
             dell'integrazione dei bambini nel sistema scolastico
             regolare.
     C.  Appoggio alle attivita' di prevenzione e di promozione
         sociale per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare
         riferimento alle attivita' di:
         -   educazione per il miglioramento della qualita' di vita;
         -   applicazione della Carta delle Nazioni Unite sui
             diritti dei minori;
         -   appoggio all'integrazione sociale e lavorativa degli
             adolescenti sottoposti a rischi sociali.
     D.  Promozione e organizzazione dell'informazione, documenta-
         zione e formazione con particolare riguardo a :
         -   collaborazione con le istituzioni di educazione media e
             universitaria che si occupano della formazione delle
             risorse umane per i settori sociali e della salute
             con il proposito di introdurre nei curricula formativi
             i contenuti della metodologia PCREV;
         -   realizzazione di seminari e corsi di formazione sulla
             metodologia PCREV diretti a educatori;
         -   realizzazione di incontri di scambio sulle esperienze
             PCREV;
         -   realizzazione di incontri internazionali sulla metologia
             PCREV;
         -   produzione e diffusione di documenti, materiali di
             informazione e di formazione su PCREV.
     E.  Appoggio al perfezionamento, valutazione e monitoraggio
         delle attivita' PCREV.
3.   Le attivita' descritte si svolgeranno, secondo le specificazioni
     indicate nei piani operativi, nelle seguenti zone:
     -   Alcaldia Menor di Tunjuelito, nel Distrito Capital di
         Santafe' de Bogota';
     -   zone di diffusione del Programma, che saranno definite
         nei piani operativi annuali.
4.   La collaborazione tra le Parti si realizzera' durante un
     periodo di tre (3) anni.
                        A R T I C O L O   II
                       IL CONTRIBUTO ITALIANO
1.   Come contributo al Programma, la Parte Italiana si impegna a
     somministrare:
     -   assistenza tecnica attraverso missioni di esperti;
     -   organizzazione e realizzazione di attivita' di formazione
         del personale colombiano delle aree sociale e di salute;
     -   organizzazione e realizzazione in Italia di viaggi formativi
         e informativi;
     -   fornimento di apparecchiature e materiali per le attivita'
         di PCREV;
     -   fornimento di veicoli e ricambi;
     -   partecipazione nel disegno e adattamento di opere civili;
     -   organizzazione e realizzazione di ricerche su temi specifici
         relativi a PCREV;
     -   organizzazione di scambi tecnici e specifici;
     -   produzione di documentazione su PCREV;
     -   costituzione di due fondi operativi in Colombia per
         contribuire ai costi locali.
2.   I fondi saranno amministrati rispettivamente dall'Ambasciata
     Italiana in Colombia e da Cotecno e sono esenti da imposte.
3.   I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli forniti
     dal Governo Italiano, si consegneranno al momento della
     nazionalizzazione al Direttore Tecnico Colombiano in
     rappresentazione della Parte Colombiana. I costi di trasporto
     fino al destino finale saranno a carico della Parte Italiana.
     I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli resteranno
     a disposizione degli esperti italiani senza limitazioni fino
     alla terminazione del Programma, quando il Comitato di
     Coordinamento decidera' il loro destino definitivo.
4.   La totalita' delle spese del contributo italiano anteriormente
     menzionate non sara' superiore a lire 8.598.450.000
     (ottomilacinquecentonovantottomilioniquattrocentocinquantamila
     lire italiane).
                        A R T I C O L O   III
                      IL CONTRIBUTO COLOMBIANO
1.   Come contributo al Programma la Parte Colombiana si impegna a
     fornire il personale tecnico, amministrativo e logistico
     necessario per lo svolgimento delle attivita'; ad assumere
     i salari basici; a facilitare la infrastruttura e ad assicurare
     le spese correnti di funzionamento, consumo e mantenimento.
2.   La Parte Colombiana si impegna, ulteriormente, a nominare il
     Direttore Tecnico Nazionale e i Subdirettori in ogni zona.
3.   La totalita' delle spese del contributo colombiano anteriormente
     menzionate sara' assunta da parte delle entita' esecutrici e si
     riflettera' nel Piano Operativo.
                        A R T I C O L O   IV
                        LE ENTITA' ESECUTRICI
1.   Su indicazione della Parte Colombiana, per la Parte Italiana,
     la esecuzione delle attivita' giornaliere stipulate nei piani
     operativi del Programma saranno svolte dalla Societa' Italiana
     COTECNO
2.   Una componente del Programma sara' direttamente gestita dalla
     Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS)
     del Ministero degli Affari Esteri Italiano. In questo modo
     si assicurera' particolarmente la collaborazione con le
     autorita' colombiane per la diffusione e la supervisione
     delle attivita' svolte da COTECNO.
3.   La Parte Colombiana designa i Ministeri di Salute ed Educazione
     e l'Istituto Colombiano di Bienestar Familiar a livello
     centrale; le Secretarias de Salud, Educacion e il Departamento
     Administrativo de Bienestar Social nel Distrito Capital de
     Santafe' de Bogota' con il cordinamento locale della Consejeria
     para Asuntos Sociales de la Alcaldia de Bogota', come entita'
     esecutrici del Programma. Il coordinamento nazionale sara'
     eseguito dal Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer
     y la Familia. Le autorita' del Programma studieranno e
     approveranno il coinvolgimento di altre Entita' statali e
     privati necessarie allo sviluppo dello stesso e le loro
     funzioni e responsabilita' saranno definite nei rispettivi
     documenti di progetto e piani operativi.
                         A R T I C O L O   V
                       DIREZIONE DEL PROGRAMMA
1.   Il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la
     Familia designera' un funzionario, preferibilmente a tempo
     pieno, per svolgere le funzioni di Direttore Tecnico Nazionale
     Colombiano del programma PCREV. La Consejeria para Asuntos
     Sociales de la Alcaldia Mayor de Bogota' a sua volta,
     designera' un funzionario, preferibilmente a tempo pieno,
     come Codirettore Tecnico del programma PCREV nell'ambito del
     Distrito Capital de Santafe' de Bogota'.
2.   La Societa' Italiana COTECNO designa uno dei suoi esperti
     come direttore italiano del programma PCREV e la Direzione
     Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
     Affari Esteri Italiano, DGCS, designera' un responsabile
     locale della gestione della componente DGCS.
3.   I funzionari designati dalle Parti costituiscono la Direzione
     Tecnica del Programma o D.T.
4.   La D.T. ha le seguenti funzioni:
     -   coordinamento operativo del Programma;
     -   organizzazione delle iniziative di informazione e
         formazione;
     -   organizzazione delle attivita' nella zona pilota di
         Tunjuelito;
     -   organizzazione delle attivita' del progetto nelle zone
         di diffusione in collaborazione con i Comitati Locali
         PCREV;
     -   preparazione della documentazione tecnica dei piani
         operativi richiesti;
     -   preparazione dei piani operativi semestrali;
     -   applicazione degli orientamenti operativi definiti dal
         Comitato di Coordinamento Nazionale a tutti i livelli
         del Programma.
5.   Il direttore italiano nominato da COTECNO, rappresentera'
     in Colombia la Parte Italiana e sara' responsabile di fronte
     alle autorita' italiane  della corretta utilizzazione del
     contributo italiano.
6.   Il direttore italiano lavorera' in comune accordo con i
     direttori colombiani e rispettera' le istruzioni operative
     da loro date al personale colombiano.
7.   Le entita' esecutrici colombiane provvederanno a fornire
     al direttore italiano tutta l'informazione che possa essere
     considerata necessaria per l'attuazione del Programma.
8.   Le stesse responsabilita' e impegni specificati per il
     direttore italiano saranno applicabili ai direttori colombiani
     da parte delle autorita' colombiane.
                        A R T I C O L O   VI
               COMITATI DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA
1.   Il programma conta per la sua direzione, coordinamento e
     governo su un Comitato di Direzione o C.D., un Comitato di
     Coordinamento Nazionale o C.C.N, un Comitato di Coordinamento
     per il Distrito Capital de Santafe' de Bogota' e Comitati
     Locali PCREV.
2.   Il Comitato di Direzione del Programma o C.D, e' costituito da
     rapresentati di:
     -   La Presidencia de la Republica, Programa Presidencial para
         la Juventud, la Mujer y la Familia;
     -   Il Departamento Nacional de Planeacion;
     -   Il Ministero degli Affari Esteri Italiano -  Direzione
         Generale della Cooperazione allo Sviluppo;
     -   L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Bogota';
     -   I Direttori Tecnici del Programma.
     Il C.D. avra' le seguenti funzioni:
     -   dare gli orientamenti generali al Programma e valutarne
         lo sviluppo
     -   approvare i piani operativi annuali
     -   approvare le variazioni e i cambiamenti del Programma
         che si rendano necessari.
     Il C.D. si riunira' una volta all'anno per accordo delle
     Parti e potra' riunirsi straordinariamente ogni volta che
     una Parte lo ritenga necessario. Quando esso lo richieda,
     saranno presenti altre entita' statali.
3.   Il Comitato di Coordinamento Nazionale e' costituito da
     rappresentanti di:
     -   il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y
         la Familia;
     -   il Ministero della Sanita';
     -   il Ministero dell'Educazione, MEN;
     -   l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF;
     -   l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI;
     -   l'Instituto Nacional para Sordos, INSOR;
     -   il Servizio Nazionale per l'Apprendimento, SENA;
     -   il Departamento Nacional de Planeacion, DNP;
     -   la Societa' Italiana COTECNO;
     -   l'Alcaldia Mayor di Bogota';
     -   la Direzione Tecnica del Programma;
     -   l'Universita' Nazionale di Colombia;
     Il C.C.N avra' le seguenti funzioni:
     -   definire orientamenti operativi nei settori di attivita'
         del progetto;
     -   dare istruzioni ai distinti livelli operativi coinvolti
         nel Programma per garantire la coerenza e il coordinamento
         delle attivita' dei distinti settori nelle zone di
         diffusione;
     -   preparare con la D.T. i piani operativi annuali;
     -   preparare con la D.T. i piani operativi semestrali.
     Il C.C.N. si riunira' ogni 6 (6) mesi su convocazione da
     parte del Departamento Nacional de Planeacion che lo presiedera'
     La Segreteria Tecnica del C.C.N. sara' effettuata dalla
     Direzione Tecnica del Programma.
4.   Il Comitato Coordinatore per il Distrito Capital de Santafe'
     de Bogota', sara' costituito da rappresentanti di:
     -   la Consejeria de Asuntos Sociales de la Alcaldia Mayor;
     -   la Secretaria de Salud di Bogota';
     -   la Secretaria de Educacion di Bogota';
     -   il Departamento Administrativo de Bienestar Social. DABS;
     -   l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF -
         Regional di Bogota';
     -   l'Instituto Nacional para sordos, INSOR;
     -   la Direzione Tecnica del Progetto;
     -   la societa' Italiana COTECNO;
     -   l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI;
     -   il Servizio Nazionale di Apprendimento, SENA;
     -   l'Universita' Nazionale di Colombia.
     Il Comitato di Coordinamento per il Distrito Capital di Santafe'
     di Bogota' avra' le stessi funzioni che il C.C.N. svolge in
     riferimento all'ambito nazionale.
     Il C.C.D. si riunira' ogni tre (3) mesi su convocazione del
     Direttore Tecnico del Distrito che lo presiedera'. La
     Segreteria Tecnica del C.C.D. sara' svolta dalla stessa D.T.
5.   I Comitati Locali del Programma PCREV si costituiranno nelle
     zone di diffusione e saranno costituti dall'alcalde o suo
     delegato, e dai rappresentanti locali delle istituzioni,
     entita' e gruppi comunitari coinvolti nel Programma.
     I Comitati Locali PCREV avranno il compito di assicurare la
     piu' ampia partecipazione comunitaria al Programma e di
     facilitare il coordinamento operativo a livello locale delle
     attivita' dei distinti settori coinvolti.
                        A R T I C O L O   VII
                         IL PIANO OPERATIVO
1.   Le entita' esecutrici stabiliranno di comune accordo un piano
     operativo generale che raccolga gli obbiettivi di sviluppo e
     specifici, gli antecedenti, la giustificazione, le attivita'
     e i risultati, la descrizione delle strategie di lavoro, i
     costi e gli strumenti richiesti e i procedimenti di valutazione,
     cosi' come un cronogramma delle attivita' del programma nella
     loro totalita'.
2.   I piani operativi generali e annuali includeranno i municipi
     nei quali si realizzeranno le attivita' di diffusione del
     Programma, le attivita' che si svolgeranno nella zona pilota
     di Tunjuelito, le attivita' di informazione, formazione e
     documentazione, i compiti delle istituzioni ed entita'
     coinvolte, la previsione di spesa specifica per il contributo
     delle due Parti, uno schema delle priorita' assegnate alle
     attivita', un cronogramma operativo, la lista dei materiali
     da fornire dalle Parti e il programma di formazione della
     controparte colombiana.
3.   I piani operativi generali e annuali formeranno parte
     integrante di questo Programma. Qualsiasi modificazione o
     correzione che si voglia introdurre dovra' essere richiesta
     al Comitato di Direzione del Programma.
                       A R T I C O L O   VIII
                 CONDIZIONI DOGANALI DEI MACCHINARI
          E APPARECCHIATURE E STATUS DEL PERSONALE ITALIANO
  Il personale, i macchinari e le apparecchiature fornite dal Governo
Italiano  a  questo  Programma  godranno  dei  privilegi  e immunita'
menzionati negli Articoli IV y V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica
e Scientifica sottoscritto dai due Governi il 30 marzo 1971.
                        A R T I C O L O   IX
                              RAPPORTI
  Nel corso del Programma la Direzione Tecnica  elaborera'  relazioni
ogni  sei  (6)  mesi  sullo  stato di avanzamento delle attivita'. Al
termine del Programma  elaborera'  una  relazione  finale.  Tutte  le
relazioni  che saranno prodotte dal Programma per la Colombia saranno
in idioma  spagnolo  e  si  invieranno  a  tutti  gli  organismi  che
integrino  i  Comitati  di  Direzione e Coordinamento per Bogota'. Il
primo inviera' le relazioni ai Ministeri ed Entita' competenti.
                         A R T I C O L O   X
                       INFORMAZIONE RISERVATA
  Tutta l'informazione prodotta o  relativa  al  Programma  sara'  di
proprieta' del Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la
Familia,  come  entita'  coordinatrice  nazionale e non potra' essere
rivelata a terzi senza la sua previa autorizzazione.
                        A R T I C O L O    XI
                           FORZA MAGGIORE
  Nessuna delle Parti sara' responsabile di  fronte  all'altra  della
perdita  o  di  danni  qualsiasi natura che soffra l'altra Parte come
conseguenza di ritardo o realizzazione incompleta nell'esecuzione del
Programma causati da forza maggiore o caso  fortuito,  opportunamente
comprovati dal Comitato di Coordinamento.
                        A R T I C O L O   XII
                            SUBCONTRATTI
  La  societa'  italiana COTECNO non potra' subcontrattare in tutto o
in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non
si   considera   subcontrattazione   l'assegnazione   di    attivita'
specializzate  previste  nel Programma ad altre persone o entita' che
non costituiscano parte  preponderante  del  Programma.  La  societa'
italiana   COTECNO   manterra'  cio'  nonostante  la  responsabilita'
inizialmente convenuta.
  L'eventuale assegnazione di attivita' specializzate da parte  della
societa' italiana COTECNO sara' sottoposta alla previa autorizzazione
della   Direzione  Generale  della  Cooperazione  allo  Sviluppo  del
Ministero degli Affari Esteri Italiano.
                       A R T I C O L O   XIII
                            CONTROVERSIE
  Qualsiasi differenza concernente l'interpretazione o  realizzazione
di  questo  Programma  che  non  possa  essere  risolta dalle entita'
esecutrici dovra' essere presentata al Comitato di  Coordinamento  in
prima  istanza,  se e' richiesto al Comitato di Direzione e, nel caso
che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.
                        A R T I C O L O   XIV
                     ENTRATA IN VIGORE E DURATA
  Il Programma entrera' in vigore il giorno che si firmi il  presente
Accordo,  avra'  una  durata di 36 mesi e sara' tacitamente rinnovato
per  il  periodo  necessario  per  la  terminazione  delle  attivita'
descritte  nel  Piano  Operativo, salvo denuncia scritta di una delle
Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
  Firmato a Santafe' de Bogota', D.C., il giorno venticinque del mese
di maggio dell'anno millenovecentonovantatre in due  testi  originali
in spagnolo e italiano ugualmente validi.
PER IL GOVERNO DELLA                            PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                            REPUBBLICA DI COLOMBIA
L'Ambasciatore                        Il Ministro degli Affari Esteri
Filippo Anfuso                              Noemi' Sanin de Rubio
                                387.
                        Roma, 28 maggio 1993
                       Accordo di cooperazione
       tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana
              e il Ministro dell'Interno della Romania
  nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti
          e psicotrope e contro la criminalita' organizzata
                 (Entrata in vigore: 5 agosto 1993)
ACCORDO   DI   COOPERAZIONE   TRA  IL  MINISTERO  DELL'INTERNO  DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA  ROMANIA  NELLA
LOTTA   CONTRO  IL  TRAFFICO  ILLECITO  DI  SOSTANZE  STUPEFACENTI  E
PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
  Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il  Ministero
dell'Interno della Romania chiamati in seguito "Parti contraenti";
  VISTE    le  previsioni  della  Convenzione  unica  sulle  sostanze
stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal  Protocollo
aggiuntivo  del  1972  (Ginevra,  25  marzo), della Convenzione sulle
sostanze psicotrope (Vienna, 21  febbraio  1971),  della  Convenzione
contro  il  traffico  illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope
(Vienna 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione"  (New  York,
23 febbraio 1990, redatte sotto l'egida dell'ONU;
  CONVINTI   che la cooperazione internazionale e' indispensabile per
l'efficace  prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito   di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  per  la  lotta  al  crimine
organizzato;
  CONSAPEVOLI  che il traffico illecito di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope,  nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione,
rappresentano una seria minaccia  per  il  regolare  sviluppo  socio-
economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;
  CONSAPEVOLI   altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu'
coinvolte   organizzazioni   criminali   che   operano    su    scala
internazionale;
  CONSIDERATE    pertanto  la  necessita'  e  la  comune  volonta' di
intensificare  la  cooperazione  bilaterale  nella  lotta  contro  il
traffico  illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la
criminalita' organizzata,
                             CONVENGONO
                             Articolo I
1.   Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato
     misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico
     illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la
     criminalita' organizzata.
2.   Il Comitato misto sara' co-presieduto dai due Ministri e
     comprendera' rappresentanti delle due Parti responsabili
     dell'applicazione del presente accordo.
3.   Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori
     del Comitato, ove se ne ravvisi la necessita', rappresentanti
     anche di altri Dicasteri ed Uffici.
4.   Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una
     volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In
     caso di necessita', su specifica richiesta di una delle due
     Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche
     tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di
     questioni che rivestano carattere d'urgenza.
                             Articolo II
  Le   Parti   contraenti,  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta
dell'altra   Parte,   nei   limiti   consentiti   dalle    rispettive
legislazioni:
a)   si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle
     persone implicate nel crimine organizzato, delle persone e
     dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di
     sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi
     implicati, nonche' delle persone e delle organizzazioni
     sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio del denaro
     proveniente da attivita' illecite;
b)   si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle
     persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico
     illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati
     di svolgere tale traffico, nonche' di quelle relative alle
     persone appartenenti o sospettate di appartenere alla
     criminalita' organizzata;
c)   concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune per
     consentire il rapido scambio di tutte le informazioni
     attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
     psicotrope e la criminalita' organizzata.
                            Articolo III
1.   In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e
     senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi
     bi-multilaterali:
     a)  su richiesta degli organi centrali competenti di una delle
         Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure
         investigative presso gli organi competenti nel caso di
         attivita' connesse al traffico illecito di sostanze
         stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la
         criminalita' organizzata;
     b)  la parte richiesta fara' ogni sforzo per attuare i
         provvedimenti richiesti nel piu' breve tempo possibile.  I
         risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte
         richiedente;
     c)  i funzionari degli organi competenti della Parte
         richiedente possono essere presenti all'attuazione dei
         provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi
         centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i
         medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e
         godranno della protezione giuridica vigente in detto
         Paese.
2.   Le predette procedure investigative non verranno effettuate
     nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino
     il suo diritto di sovranita' e/o minaccino la sua sicurezza o
     altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una
     motivata comunicazione di diniego di assistenza sara'
     tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.
                             Articolo IV
1.   Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali
     competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su
     richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che
     possono contribuire a contrastare il traffico illecito di
     sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si
     scambieranno informazioni su:
     a)  i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze
         stupefacenti e psicotrope;
     b)  l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo,
         ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di
         unita' cinofile antidroga;
     c)  pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche
         riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze
         stupefacenti e psicotrope;
     d)  nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di
         produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di
         occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle
         sostanze psicotrope;
     e)  metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di
         frontiera;
     f)  nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di
         sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di
         occultamento delle sostanze stesse.
2.   Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta,
     mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla
     legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti
     contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito
     di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3.   Le Parti  contraenti si scambieranno informazioni circa i
     sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di
     reato e in particolare da quello di traffico illecito di
     sostanze stupefacenti e psicotrope.
4.   Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri
     convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per
     gli operatori di polizia antidroga.
5.   Le Parti contraenti si consulteranno in vista dell'adozione
     di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi
     internazionali in cui sia questione di lotta al traffico
     illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla
     criminalita' organizzata.
                             Articolo V
1.   Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali
     competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su
     richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che
     possono contribuire a contrastare la criminalita' organizzata.
     In particolare si scambieranno informazioni su:
     a)  le varie forme di criminalita' organizzata e i metodi della
         lotta contro di essa;
     b)  gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali
         organizzati nei due Paesi;
     c)  gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti
         di cui al punto b);
     d)  le misure tecniche per garantire la sicurezza negli
         aereoporti e negli scali marittimi, nonche' la difesa di
         persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;
     e)  le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di
         carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e
         d'antiquariato, nonche' gli altri crimini connessi con la
         criminalita' organizzata, al cui smascheramento e
         perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.
2.   Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per
     consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno
     le loro esperienze in materia di lotta contro la
     criminalita' organizzata, nonche' i testi ufficiali delle norme
     giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta
     forma di criminalita'.
3.   Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di
     mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni
     volte alla repressione della criminalita' organizzata,
     nonche' le reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai
     servizi di prevenzione e la formazione professionale dei
     quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno
     previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di
     perfezionamento.
4.   Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e
     seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti
     indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita'
     organizzata. In questo ambito e in conformita' alle vigenti
     legislazioni nazionali delle Parti, si tendera' ad individuare
     le modalita' di azioni comuni delle forze di polizia impegnate
     nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico di
     stupefacenti, il riciclaggio del denaro proveniente da
     attivita' illecite. Le forme di assistenza e di collaborazione
     in conformita' al presente Accordo verranno assicurate
     direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti
     contraenti. Tali organi si incontreranno al piu' presto per
     definire le relative modalita' operative.
                             Articolo VI
  Il  presente  Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti
si  saranno  scambiata  notifica  dell'avvenuto  espletamento   delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
  Il  presente Accordo sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo,
esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia  effettuata
da  una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei
mesi.
  Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti in due
lingue, italiana e rumena. Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO                    IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                        DELLA ROMANIA
  (firma illegibile)                          (firma illegibile)
                                388.
                     Tegucigalpa, 28 giugno 1993
      Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita
            degli aiuti alimentari fra Italia e Honduras
        per un programma di appoggio all'Agenzia di sviluppo
            del dipartimento di Ocotepeque, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 28 giugno 1993)
               ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO
               DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI
                        FRA ITALIA E HONDURAS
        PER UN PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO
                   DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE
                                          TEGUCIGALPA, 28 JUN. 1993
  In  occasione  dell'incontro  bilaterale  dell'11  maggio  1992  la
Delegazione Italiana, diretta dall'Ambasciatore Lodovico  Masetti,  e
la    Delegazione    Honduregna,    diretta   dal   ViceMinistro   di
Pianificazione, Manuel Euceda, hanno concordato che l'invio da  parte
italiana  di  un  aiuto  alimentare  in  Honduras,  del valore di 500
milioni  di  Lire  Italiane,  sara'  trasformato  in  un   fondo   di
contropartita da destinare ad un programma di appoggio all'Agenzia di
Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque.
  Desiderando  precisare  le  regole  che  reggeranno la gestione, il
controllo e l'autorizzazione di questo fondo, entrambe le parti hanno
concordato quanto segue:
ART. 1    COMPONENTE DEGLI AIUTI
          Gli aiuti saranno composti da 1122 tonnellate di
          frumento di grano duro per un valore di 500 milioni
          di Lire Italiane.
          Il valore indicato si riferisce al mercato italiano.
ART. 2    UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI
          1.  Con il prodotto netto ricavato dalla vendita degli
              aiuti italiani, l'Honduras si impegna a stabilire
              un Fondo di Contropartita, da destinare
              ad un Programma di appoggio dell'Agenzia di
              Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque.
ART. 3    AUTORITA' RESPONSABILI
          1.  L'Honduras indica il Ministero della Pianificazione
              come Organismo responsabile del compimento
              degli obblighi in virtu' del presente Accordo.
          2.  L'Italia indica la propria Ambasciata in Tegucigalpa
              come organismo responsabile del compimento
              dei propri obblighi in virtu' del presente Accordo.
ART. 4    VENDITA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AIUTI
          La determinazione del valore effettivo degli aiuti
          sara' calcolata moltiplicando la quantita' netta
          arrivata al porto di Honduras per il prezzo commerciale
          prevalente nel mercato mondiale alla data dello
          sdoganamento dei prodotti, che potra' essere dedotta
          dalla data della polizza.
          Da questo valore si potra' dedurre il costo relativo
          all'immagazzinaggio ed al trasporto dei prodotti
          all'interno del paese, che non potra' comunque superare
          il 20% del valore dei prodotti stessi.
ART. 5    COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA
          1.  Dopo trenta giorni dalla consegna dei prodotti,
              il Governo di Honduras, attraverso il Ministero
              della Pianificazione, procedera' all'apertura di
              un Conto Bancario intestato "Fondo di Contropartita
              Italia/Honduras per un programma di appoggio
              all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque"
          2.  Il Fondo di Contropartita sara' utilizzato solo ed
              esclusivamente per la copertura delle spese locali
              per l'attuazione dell'attivita' dell'Agenzia di
              Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque, secondo
              i Piani di Spesa approvati dal Comitato di Gestione.
          3.  Il Governo di Honduras si impegna ad esonerare le
              tasse portuali, imposte sull'importazione, spese
              di immagazzinaggio ed altre imposte pubbliche,
              beni di consumo e servizi connessi alla realizzazione
              del Programma. Non si applica questa disposizione
              se  l'acquisizione  dei beni di consumo o
              le spese relative ai servizi si effettuano sul
              mercato locale.
          4.  Il Ministero della Pianificazione fornira' rapporti
              mensili sulla situazione del Fondo e sui piani
              di recupero del Fondo dell'Ambasciata d'Italia.
ART. 6    STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA
          1.  La struttura organizzativa del Programma si
              articolera' nelle seguenti strutture e funzioni:
              - un Comitato di Gestione
              - un Supervisore dell'amministrazione del Fondo,
                nominato dall'Ambasciata d'Italia
              - La Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di
                Ocotepeque.
          2.  Al Comitato di Gestione compete:
              - la gestione finanziaria e l'amministrazione del
                Fondo di Contropartita
              - l'approvazione delle linee operative di intervento
                proposte dalla  Agenzia di  Sviluppo  per
                l'uso del Fondo di Contropartita
              - il controllo della esecuzione di tutte le
                decisioni inerenti alla costituzione ed alla
                gestione del Fondo di Contropartita
          3.  Al Supervisore dell'Amministrazione del Fondo
              nominato dall'Ambasciata d'Italia, d'accordo con il
              Comitato di Gestione, compete:
              - il controllo della corretta amministrazione del
                Fondo
              - le autorizzazioni degli ordini di pagamento
                emessi dai Responsabili della Agenzia di
                Sviluppo
              Il Supervisore dell'Amministrazione rispondera'
              del controllo dell'amministrazione del fondo e
              degli ordini di pagamento autorizzati, al Ministero
              della  Pianificazione  ed  all'Ambasciata
              d'Italia.
          4.  Alla Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di
              Ocotepeque, d'accordo con il Comitato di Gestione,
              compete:
              - la preparazione dei Piani Operativi e la
                realizzazione delle attivita' previste dai Piani
              - la emissione degli ordini di pagamento, in accordo
                con il Supervisore dell'Amministrazione
              - la preparazione di rapporti di attivita' e dei
                rapporti consuntivi delle spese sostenute
ART. 7    COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
          Il Comitato sara' formato da:
              - L'Ambasciatore d'Italia o un suo rappresentante,
                con funzioni di Supervisore dell'Amministrazione
                del Fondo
              - Il Ministro della Pianificazione o un suo
                rappresentante
ART. 8    MODALITA' DELLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA
          E DELLA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
          1.  Il Comitato di Gestione dovra' approvare il
              "Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del
              Dipartimento di Ocotepeque" e dovra' proporre
              precise indicazioni:
              - sulle linee operative di intervento del Programma
              - sui progetti specifici nel quali il Programma
                si articola
              - sulle previsioni di spesa per la realizzazione
                dei progetti
          2.  All'inizio di ogni trimestre il Comitato di
              Gestione dovra' approvare un Piano Preventivo di
              Spesa coerente con l'articolazione del programma.
              Ogni Piano Trimestrale Preventivo di Spesa dovra'
              chiaramente indicare:
              - il valore delle spese per ognuna delle voci
              - il calendario delle spese
              - i progetti a cui le spese si riferiscono
          3.  Gli ordini di pagamento saranno autorizzabili
              esclusivamente in base ai Piani Preventivi di
              Spesa approvati, saranno emessi dai Responsabili
              dell'Agenzia di Sviluppo ed autorizzati dal
              Supervisore dell'Amministrazione.
          4.  Alla fine di ogni trimestre, il Comitato di
              Gestione dovra' ratificare le spese sostenute nel
              trimestre in un Piano Consuntivo delle spese
              trimestrali.
          5.  Il Comitato di Gestione dovra' riunirsi almeno
              ogni tre mesi e ogni volta che uno dei membri che
              lo compongono lo richieda formalmente.
ART. 9    CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA
          1.  Oltre al controllo diretto eseguito attraverso il
              Supervisore dell'Amministrazione, si prevedera' un
              controllo indiretto che si realizzera' per mezzo
              della trasmissione della documentazione sotto
              indicata al Ministero della Pianificazione ed alla
              Ambasciata d'Italia, da parte del Comitato di
              Gestione e della Banca in cui sara' depositato il
              Fondo.
              1.1 Il Comitato di gestione dovra' fornire regolarmente
                  copia dei seguenti documenti:
                  - Programma nelle sue linee generali
                  - Piani Operativi Trimestrali approvati e
                    Piani Consuntivi delle spese sostenute
                  - Ordini di pagamento emessi dall'Agenzia ed
                    approvati dal Supervisore dell'Amministrazione.
              1.2 La Banca dovra' trasmettere un rapporto mensile
                  riportando i movimenti della valuta registrati
                  nel corso del mese sul c/c del Fondo di
                  Contropartita.
        2.    Il Comitato di Gestione dovra' fornire informazione
              e documentazione inerente la gestione del Fondo
              di Contropartita tutte le volte che il Ministero
              della Pianificazione o l'Ambasciata d'Italia
              lo richiedano formalmente.
        3.    Analogamente il Responsabile dell'Agenzia ed il
              Supervisore dell'Amministrazione del Fondo dovranno
              rapidamente fornire  le informazioni  ed  i
              chiarimenti formalmente richiesti, facilitando
              l'accesso alla contabilita' del Fondo di Contropartita
              all'Ambasciata d'Italia e/o al Ministero della
              Pianificazione.
ART. 10   IMPEGNI GENERALI
          Honduras ed Italia garantiranno che il presente Accordo
          sia rispettato e fra le parti esistera' uno scambio
          reciproco di informazioni.
ART. 11   SOSPENSIONI
          1.  La parte italiana, previe consultazioni con le
              Autorita' Honduregne, potra' richiedere la
              sospensione dell'erogazione dei fondi depositati
              nella Banca prescelta, in caso si diano anomalie
              nei seguenti casi:
              - deposito dei fondi raccolti attraverso la vendita
                dei prodotti italiani,  nel Conto del Fondo
                di Contropartita
              - la gestione, controllo e utilizzazione del Fondo
                di Contropartita
              - la assunzione di qualsiasi altro impegno preso
                in base al presente Accordo
          2.  La erogazione del Fondo potra' essere riattivata
              dopo la correzione delle anomalie riscontrate
ART. 12   Qualsiasi documento o comunicazione emesso dall'Honduras
          o dall'Italia in base al presente Accordo, sara'
          inviata per iscritto ai seguenti indirizzi:
          ITALIA:     Sede dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa
          HONDURAS:   Sede del Ministro della  Pianificazione  a
                      Tegucigalpa
ART. 13   EMENDAMENTI
          Il presente Accordo potra' essere modificato di comune
          accordo in qualsiasi momento, mediante lo scambio di
          corrispondenza fra le due parti sottoscriventi.
ART. 14   ENTRATA IN VIGORE E DURATA
          Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della
          firma e si manterra' durante tutto il periodo necessario
          per la completa utilizzazione del Fondo di Contropartita.
     Per il Governo d'Italia                Per il Governo d'Honduras
     L'Ambasciatore d'Italia       Il Vice Ministro di Pianificazione
       (firma illegibile)                          (firma illegibile)
                             ALLEGATO  A
              LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO
       ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE
  Il  programma  prevede  un  sostegno  finanziario  e  tecnico  alla
operativita' dell'Agenzia  di  Sviluppo  recentemente  istituita  nel
Valle di Sensenti (Dipartimento di Ocotepeque).
  L'Agenzia di Sviluppo, attivata dalle istituzioni locali honduregne
e dal Programma PRODERE/UNDP, prevede:
Una struttura organizzativa composta da:
    - Assemblea Generale, Giunta Direttiva e Consiglio
      Consultivo, formati da rappresentanti degli organi locali
      di governo,  delle istituzioni pubbliche,  del settore
      privato
    - Una Struttura Tecnica formata da operatori locali
      distaccati dalle istituzioni pubbliche e private
      partecipanti nell'Agenzia
    - Una Struttura di Partecipazione locale formata dai
      Consigli di Sviluppo dei municipi dell'area di intervento
      dell'Agenzia
I programmi di sviluppo che comprendono:
    - pianificazione territoriale socio-economica
    - intermediazione bancaria ed assistenza tecnica
    - appoggio alle piccole e medie imprese e cooperative
      locali
    - promozione dell'occupazione attraverso l'avvio di nuovi
      progetti produttivi, la costituzione di imprese sociali
      per i gruppi sociali svantaggiati, l'informazione sulla
      domanda-offerta di occupazione
  Il  presente  Programma  di  appoggio all'Agenzia di Sviluppo ha la
finalita' generale di promuovere l'occupazione nell'area di influenza
dell'Agenzia, valorizzando i metodi di sviluppo locale  basati  sulla
partecipazione  della  popolazione,  sulla  priorizzazione dei gruppi
sociali a rischio di poverta', sulla valorizzazione  delle  capacita'
tecniche e delle risorse locali.
Il Programma di propone di concretizzare i seguenti obiettivi:
    - migliorare le condizioni di vita, in termini economici
      e sociali, della popolazione che ha meno accesso a reddito
      e servizi
    - appoggiare e rafforzare la cultura impresariale ed il
      tessuto economico-produttivo locale sopratutto attraverso
      le piccole imprese e le strutture cooperative
    - rinforzare istituzionalmente le diverse istanze locali,
      pubbliche e private, perche' possano assumere un ruolo
      attivo nella pianificazione e gestione dei processi di
      sviluppo
Il  Programma  consiste  nel dare un contributo finanziario e tecnico
all'Agenzia per lo sviluppo delle seguenti attivita':
    - realizzazione di attivita' di pianificazione territoriale,
      attraverso metodologie che coinvolgano la popolazione
      locale,  che permettano di inquadrare le attivita'
      produttive promosse dalle Agenzie in settori che abbiano
      prospettive di sviluppo
    - dare appoggio alle imprese attraverso l'intermediazione
      finanziaria e l'assistenza tecnica per progetti di
      ristrutturazione o creazione di nuove imprese, privilegiando
      quelli particolarmente innovatori  nel  contesto
      locale per i contenuti tecnologici, produttivi e sociali
    - fornire informazioni sul mercato del lavoro ed adeguare
      allo stesso le attivita' di formazione e riqualificazione
      professionale
    - dare appoggio ad imprese sociali, che integrino gruppi
      sociali particolarmente esposti ai rischi di poverta', e
      che producano servizi e beni utili alla collettivita'
                                389.
                         Roma, 5 luglio 1993
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
          e il Governo della Repubblica della Sierra Leone
        di cancellazione del debito estero della Sierra Leone
    nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106
                          del 28 marzo 1991
                 (Entrata in vigore: 5 luglio 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                             ACCORDO FRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di  Sierra  Leone  -  nello  spirito  di  amicizia  e di cooperazione
economica esistente fra i due paesi;
             - al fine di ridurre il debito estero della Sierra Leone
e rendere piu' agevole il suo servizio;
             - tenendo conto del disposto della Legge Italiana n. 106
del 28.3.1991;
hanno concordato quanto segue:
                             Articolo 1
  Per quanto riguarda le somme erogate al 31 dicembre  1992,  saranno
cancellate  le  rate  del  capitale e degli interessi con scadenza in
quella  data,  e  non  regolate,  come  pure  quelle   con   scadenza
successiva, relative ai seguenti crediti agevolati:
-    credito agevolato di US $ 20.000.000 per la
     costruzione di infrastrutture e la progettazione
     esecutiva della Diga di Bumbuna, di cui alla
     Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale
     ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone,
     firmata a Freetown il 2.2.1982 ed a Roma il 4.2.1982;
-    credito agevolato di Lire italiane 138.000.000.000
     per la fornitura di beni e servizi italiani per la
     centrale idroelettrica di Bumbuna, di cui alla
     Convenzione fra Mediocredito Centrale e la Repubblica
     di Sierra Leone, firmata a Roma il 28.6.1989.
  Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati
all'Allegato 1 al presente Accordo.
                             Articolo 2
  Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre
1992,  e  non  regolate,  come  pure quelle con scadenza posteriore a
detta data,  relative  ai  seguenti  accordi  di  consolidamento  del
debito, saranno cancellate:
-    Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il
     Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
     Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale
     Concordato del 10 aprile 1987 della riunione del "Club
     di Parigi";
-    Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il
     Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
     Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale
     Concordato del 26 giugno 1989 della riunione del "Club
     di Parigi";
-    Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il
     Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
     Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale
     Concordato del 20 novembre 1992 della riunione del
     "Club di Parigi".
  Le  rate  cancellate  degli  accordi di consolidamento di cui sopra
sono elencate all'Allegato 1 bis al presente Accordo.
                             Articolo 3
  La cancellazione di cui  sopra  non  riguarda  le  somme  seguenti,
erogate  successivamente  al  31 dicembre 1992, che dovranno pertanto
essere versate alla scadenza:
-    Lire Italiane 37.953.695.611, relativi al credito
     agevolato di Lire Italiane 138.000.000.000.
-    dollari USA 77.423,20 relative al credito agevolato
     di dollari USA 20.000.000.
                             Articolo 4
  Il  Governo  della  Repubblica  di  Sierra  Leone  si   impegna   a
restituire,  a  scadenza,  le  somme  ed i crediti che non sono stati
cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo.
                             Articolo 5
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
  Fatto a Roma il  5  luglio  1993  in  duplice  copia  nella  lingua
inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede.
Per il Governo della                    Per il Governo della
Repubblica Italiana                  Repubblica di Sierra Leone
                                390.
                        Lusaka, 9 luglio 1993
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
             e il Governo della Repubblica dello Zambia
           di cancellazione del debito estero dello Zambia
    nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106
                 del 28 marzo 1991, con Allegati (1)
                 (Entrata in vigore: 9 luglio 1993)
____________
(1) Gli allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
             ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dello  Zambia - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica
esistente fra i due paesi;
    - al fine di ridurre il debito estero dello Zambia e rendere piu'
agevole il suo servizio;
    - tenendo conto del disposto della  Legge  Italiana  n.  106  del
28.3.1991;
    hanno concordato quanto segue:
                             Articolo 1
  Per  quanto  riguarda le somme erogate al 31 dicembre 1992, le rate
del capitale e degli interessi con scadenza in  quella  data,  e  non
regolate,  come  pure  quelle  con  scadenza  successiva, relative ai
seguenti crediti agevolati, saranno cancellate:
-    il credito agevolato di US $ 11.750.000 per la
     fornitura di beni e servizi italiani per la
     costruzione della strada Mansa-Lufubu, di cui alla
     Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale
     e la Banca dello Zambia, firmata a Roma il 20.1.1986;
-    il credito agevolato di ECU 9.356.000 per la
     fornitura di beni e servizi italiani per un impianto
     di lavorazione ed imballaggio di verdure, di cui alla
     Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero
     delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a
     Roma il 3.2.1987;
-    il credito agevolato di ECU 33.973.000 per la
     fornitura di beni e servizi italiani per
     l'approvvigionamento idrico della citta' di Kabwe, di
     cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il
     Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia,
     firmata a Roma il 15.4.1987;
-    il credito agevolato di dollari USA 12.000.000 per la
     fornitura di beni e servizi italiani per la
     ricostruzione della condotta di Tazama, di cui alla
     Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero
     delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a
     Roma il 4.8.1987.
  Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati
all'Allegato 1 al presente Accordo.
                             Articolo 2
  Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre
1992,  e  non  regolate,  come  pure quelle con scadenza posteriore a
detta data,  relative  al  seguente  accordo  di  consolidamento  del
debito, saranno cancellate:
  Accordo  Bilaterale  di  consolidamento  del  debito fra il Governo
della Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica  dello
Zambia,  in esecuzione del Verbale Concordato della riunione del Club
di Parigi del 23 luglio 1992.
  Le  rate  cancellate  sono  elencate  all'Allegato  2  al  presente
Accordo.
                             Articolo 3
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
  Fatto  a  Lusaka  il  9  luglio  1993 in duplice copia nella lingua
inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede.
Per il Governo dello Zambia                  Per il Governo Italiano