(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984) Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1993. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1993, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 1994. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1993 Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore -- -- 377. 22 marzo-16 agosto 1991, Roma Scambio di Note tra Italia e Thailandia 16 agosto 199 concernente la modifica delle tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974 378. 8 giugno-16 luglio 1992, Singapore Scambio di Note tra Italia e Singapore 16 luglio 1992 concernente la modifica delle tabelle delle rotte allegata all'Accordo aereo firmato a Singapore in data 28 giugno 1985, con Allegati 379. 18 settembre-26 ottobre 1992, Ankara Scambio di Lettere tra Italia e Turchia 26 ottobre 1992 concernente la modifica del Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo aggiuntivo del 29 dicembre 1936, per l'abolizione degli articoli da 1 a 5 380. 29 ottobre 1992, Abuja Accordo di ristrutturazione del debito 29 ottobre 1992 tra Italia e Nigeria, con Allegati 381. 13 novembre 1992, Roma Processo Verbale in materia di imposte 1 gennaio 1993 sul valore aggiunto tra il Ministro degli Esteri italiano ed il Segretario di Stato di San Marino 382. 17 gennaio 1993, Il Cairo Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto 30 marzo 1993 per la reciproca esenzione dei visti di ingresso ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, con Nota Esecutiva 383. 15-24 aprile 1993, Roma Scambio di Lettere in materia di imposte 24 aprile 1993 sul valore aggiunto tra il Ministro degli Esteri italiano e il Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino che modifica il punto D del Processo Verbale, firmato a Roma il 13novembre 1992 384. 18 maggio 1993, Accra Accordo tra Italia e Ghana sugli aiuti 18 maggio 1993 alimentari 385. 17 dicembre 1992-18 maggio 1993, Bangkok Scambio di Lettere fra Italia e Thailandia 18 maggio 1993 concernente la modifica della tabella delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974 386. 25 maggio 1993, Bogota' Programma di cooperazione tra Italia e 25 maggio 1993 Colombia per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi di sviluppo nell'eta' evolutiva 387. 28 maggio 1993, Roma Accordo di cooperazione tra il Ministro 5 agosto 1993 dell'Interno italiano e quello romeno della lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata 388. 28 giugno 1993, Tegucigalpa Accordo per la costituzione di un fondo 28 giugno 1993 di contropartita degli aiuti alimentari fra Italia e Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di sviluppo del dipartimento di Ocotepeque, con Allegato 389. 5 luglio 1993, Roma Accordo tra Italia e Sierra Leone di 5 luglio 1993 cancellazione del debito estero della Sierra Leone nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991 390. 9 luglio 1993, Lusaka Accordo tra Italia e Zambia di 9 luglio 1993 cancellazione del debito estero dello Zambia nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991, con Allegati TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore -- -- Trattato di estradizione tra Italia e 1 agosto 1993 Brasile (Roma, 17 ottobre 1989). (Vedi legge n. 144 del 23 aprile 1991 in S.O. n. 32 alla G.U. n. 108 del 10 maggio 1991). Trattato fra Italia e Brasile per l'assistenza 1 agosto 1993 giudiziaria in materia penale (Roma, 17 ottobre 1989). (Vedi legge n. 41 del 7 gennaio 1992 in S.O. n. 19 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1992). 377. Roma, 22 marzo-16 agosto 1991 Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia concernente la modifica delle tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974 (Entrata in vigore: 16 agosto 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE ROYAL THAI EMBASSY Via Nomentana, 132 00162 ROMA La Reale Ambasciata Thailandese presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Nota Verbale del Ministero N. 074/6050, in data 22 marzo 1991, relativa al Memo- randum d'Intesa confidenziale firmato l'8 marzo 1991 fra le Delegazioni Thailandese ed Italiana circa le Consultazioni sui Servizi Aerei, ha l'onore di informare quest'ultima, in risposta, che il Reale Governo Thailandese concorda sul testo del summenzionato Memorandum d'Intesa, che modifica il secondo paragrafo del Memorandum d'Intesa firmato dai due paesi l'11 agosto 1987, il cui testo e' qui appresso riportato: "Le due delegazioni confermano che ciascuna compagnia aerea designata e' autorizzata ad effettuare fino a cinque servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici. I cinque servizi settimanali di cui sopra, autorizzati a favore di ciascuna compagnia aerea designata, possono essere effettuati a scelta di ciascuna compagnia aerea su una delle due rotte, ovvero su entrambe, fino a concorrenza di cinque servizi settimanali." La Nota Verbale del Ministero sopra menzionata e la presente Nota Verbale saranno considerate costituenti un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, che entrera' in vigore alla data della presente Nota Verbale. La Reale Ambasciata Thailandese coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri le assicurazioni della sua piu' alta considerazione. 378. Singapore, 8 giugno-16 luglio 1992 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore concernente la modifica delle tabelle delle rotte allegata all'Accordo aereo firmato a Singapore in data 28 giugno 1985, con Allegati (Entrata in vigore: 16 luglio 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Prot. N. 0976 L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore, ed ha l'onore di fare riferimento agli accordi stipulati dalla Singapore Airlines e dall'Alitalia il 3 dicembre 1991 al fine di migliorare le loro disposizioni operative, ed approvati provvisoriamente e con effetto immediato dalla Civil Aviation Authority di Singapore, CAAS, e dall'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile, Civilavia. Nel corso della riunione di dicembre, si e' riscontrata la necessita' di emendare gli accordi bilaterali intergovernativi attualmente in vigore, al fine di garantire un retroterra normativo che tenga conto dei nuovi accordi operativi fra i due vettori aerei nazionali. A tal uopo, il Governo della Repubblica Italiana desidera proporre i seguenti emendamenti: 1) Accordo siglato a Singapore il 28 giugno 1985 Sostituire l'allegato all'accordo con quello proposto all'Allegato N. 1 2) Memorandum d'Intesa Confidenziale firmato il 28 giugno 1985 Introdurre gli emendamenti proposti all'Allegato N. 2 Nel caso in cui detti emendamenti vengano approvati, essi entreranno in vigore alla stessa data in cui verra' emessa la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri di Singapore, a conferma dell'approvazione da parte del Governo della Repubblica di Singapore. L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della sua piu' alta considerazione. Singapore, 8 giugno 1992. ALLEGATO I TABELLA I Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana: Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Punti di Punti Punti a Punti Partenza Intermedi Singapore "oltre" Punti in Qualsiasi Singapore Qualsiasi Italia Punto Punto in Asia ed In Australasia TABELLA II Rotte da effettuare in direzione ovest da parte della compagnia aerea designata della Repubblica di Singapore: Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Punti di Punti Punti in Punti Partenza Intermedi Italia "oltre" Punti a Qualsiasi Roma Qualsiasi Singapore Punto Punto in Europa e Nordamerica (Costa Est) Note (1) Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato, a scelta delle rispettive compagnie aeree designate, potranno essere tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i voli, a condizione che tali voli abbiano origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea. (2) La compagnia aerea designata di una delle due Parti Contraenti avra' il diritto di sospendere i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente. ALLEGATO II (1) Paragrafo II: Tabella delle Rotte Cancellare il contenuto di tale paragrafo e sostituirlo con il seguente: (a) Per la Singapore Airlines Dai punti a Singapore, in direzione ovest via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed oltre verso qualsiasi punto in Europa e in America del Nord (Costa Est). (b) Per l'Alitalia Dai Punti in Italia, in direzione est via qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed oltre verso qualsiasi punto in Asia ed Asia Australe. (2) Paragrafo III Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come segue: Diritti di Traffico della Quinta Liberta' Per la Singapore Airlines (a) Qualsiasi punto intermedio (b) Qualsiasi punto "oltre" in Europa Per l'Alitalia (c) Qualsiasi punto intermedio (d) Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est asiatico ed in Australia (il Sud-Est asiatico comprende Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia, Brunei, Filippine ed Indonesia). (3) Paragrafo IV Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con quanto segue: Numero di Frequenze 3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea designata (eccetto gli aerei supersonici). MFA 557/92 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e fa riferimento alla sua Nota N. 0976 in data 8 giugno 1992. Il Ministero ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica di Singapore accetta i seguenti emendamenti: (a) Accordo sui Servizi Aerei del 28 giugno 1985 Cancellare e sostituire l'allegato all'Accordo con l'Allegato I. (b) Memorandum d'Intesa Confidenziale del 28 giugno 1985 Apportare gli emendamenti indicati all'Allegato II. Il Ministero conferma altresi' che la Nota N. 0976 dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e la presente Nota insieme costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrera' in vigore alla data della presente Nota. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione. SINGAPORE 16 luglio 1992 Ambasciata della Repubblica Italiana Singapore ALLEGATO I TABELLA I Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea designata della Repubblica Italiana: Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Punti di Punti Punti a Punti Partenza Intermedi Singapore "oltre" Punti in Qualsiasi Singapore Qualsiasi Italia Punto Punto in Asia ed in Australasia TABELLA II Rotte da effettuare in direzione ovest da parte della compagnia aerea designata della Repubblica di Singapore: Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Punti di Punti Punti a Punti Partenza Intermedi Italia "oltre" Punti a Qualsiasi Roma Qualsiasi Singapore Punto Punto in Europa e Nordamerica (Costa Est) Note 1) Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato, a scelta delle rispettive compagnie aeree designate, potranno essere tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i voli, a condizione che tali voli abbiano origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea. 2) La compagnia aerea designata di una delle due Parti Contraenti avra' il diritto di sospendere i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente. ALLEGATO II 1) Paragrafo II: Tabella delle Rotte Cancellare il contenuto di tale paragrafo e sostituirlo con il seguente: (a) Per la Singapore Airlines Dai punti a Singapore, in direzione ovest via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed oltre verso qualsiasi punto in Europa e in America del Nord (Costa Est). (b) Per l'Alitalia Dai punti in Italia, in direzione est via qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed oltre verso qualsiasi punto in Asia ed Asia Australe. (2) Paragrafo III Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come segue: Diritti di Traffico della Quinta Liberta' Per la Singapore Airlines (a) Qualsiasi punto intermedio (b) Qualsiasi punto "oltre" in Europa Per l'Alitalia (c) Qualsiasi punto intermedio (d) Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est asiatico ed in Australia (il Sud-Est asiatico comprende Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia, Brunei, Filippine ed Indonesia). (3) Paragrafo IV Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con quanto segue: Numero di Frequenze 3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea designata (eccetto gli aerei supersonici). 379. Ankara, 18 settembre-26 ottobre 1992 Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia concernente la modifica del Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo aggiuntivo del 29 dicembre 1936, per l'abolizione degli articoli da 1 a 5 (Entrata in vigore: 26 ottobre 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Ambasciata d'Italia 2601 L'Ambasciatore Ankara, 18 settembre 1992 Eccellenza, in considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della CEE negli ultimi anni, appare doverosa una modifica del Trattato di Commercio e Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Italiana. La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da 1 a 5 di detto Trattato, non essendo tali articoli compatibili con la politica commerciale della Comunita'. Al riguardo, e qualora cio' di cui sopra sia accettabile per il Governo Turco, ho l'onore di proporre, Eccellenza, che la presente lettera e la Sua risposta affermativa siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due governi agli effetti delle suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo. Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti avra' notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive proce- dure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna. Mi avvalgo dell'opportunita', Eccellenza, per rinnovarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. --------------------- S.E. Sig. Hikmet CETIN Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia Ankara Repubblica di Turchia Ministero degli Affari Esteri Ankara, 26 ottobre 1992 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza del 18 Settembre, del seguente tenore: "In considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della CEE negli ultimi anni, appare doverosa una modifica del Trattato di Commercio e Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Italiana. La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da 1 a 5 di detto trattato, non essendo tali articoli compatibili con la politica commerciale della Comunita'. Al riguardo, e qualora cio' di cui sopra sia accettabile per il Governo Turco, ho l'onore di proporre, Eccellenza, che la presente lettera e la Sua risposta affermativa siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due governi agli effetti delle suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo. Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti avra' notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive proce- dure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna. Ho l'onore di confermare l'accordo del Governo della Repubblica di Turchia sulla questione. Mi avvalgo della presente opportunita', Eccellenza, per rinnovarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. Oktay AKSOY Direttore Generale ad interim per le Relazioni Economiche Bilaterali --------------- S.E. Giorgio Franchetti Pardo Ambasciatore d'Italia ANKARA 380. Abuja, 29 ottobre 1992 Accordo di ristrutturazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, con Allegati(1) (Entrata in vigore: 29 ottobre 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale della Nigeria (di seguito denominata "RFN"), nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato il 18 gennaio 1991 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda la ristrutturazione: a) dei debiti commerciali e finanziari in capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dalla "RFN" o da uno Stato federato, ovvero da una istituzione pubblica della Repubblica Federale di Nigeria o di uno o piu' dei suoi Stati federati, coperti dalla garanzia di tali istituzioni, in scadenza dal 1 gennaio 1991 al 31 marzo 1992 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, nonche' a convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 1 ottobre 1985, con una scadenza originaria superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano, tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"); b) degli arretrati sui debiti indicati al precedente paragrafo a) maturati al 31 dicembre 1990, e non pagati; c) dei debiti in capitale ed interessi dovuti alla SACE nel periodo 1 gennaio 1991 - 31 marzo 1992 e non pagati, relativi all'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e la RFN, stipulato il 27 febbraio 1989, in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 16 dicembre 1986. I debiti suindicati compresi negli Allegati 1 e 2, che formano oggetto del presente Accordo, possono essere modificati di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO II 1) I debiti di cui all'Articolo I a) e b) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla RFN alla SACE, in 14 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 15 febbraio 2000 e l'ultima il 15 agosto 2006. 2) I debiti di cui all'Articolo I c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla RFN alla SACE in 8 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 15 febbraio 1996 e l'ultima il 15 agosto 1999. ARTICOLO III 1) La RFN si impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi di ritardato regolamento calcolati su ciascun debito considerato nel presente Accordo non pagato alla scadenza originaria. 2) Tali interessi saranno calcolati come segue: i) dalla data di scadenza del debito alla data di indennizzo da parte della SACE, al tasso appositamente indicato per il ritardato regolamento nei contratti o nelle convenzioni finanziarie o, nel caso in cui non sia stato indicato alcun tasso di interesse, al tasso stabilito nel successivo paragrafo ii); ii) dalla data di indennizzo da parte della SACE fino alla completa estinzione dei debiti, al tasso fisso annuale del 12,70% e del 12,50% per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in Lire Sterline ed in Lire Italiane e al tasso variabile equivalente al Libor semestrale che figura nel Financial Times il 15 giugno o il 15 dicembre immediatamente precedenti la data di pagamento, piu' 50 "punti base", per quanto riguarda i debiti esigibili in Dollari USA, Marchi tedeschi, Franchi svizzeri e Franchi belgi. 3) Gli interessi di cui sopra saranno trasferiti, nelle valute in- dicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con cadenza semestrale, a partire del 15 febbraio 1993. ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Nigeria di cui all'Articolo I del presente Accordo. Di conseguenza nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore ove le condizioni previste nella lettera inviata il 18 gennaio 1991 dal Presidente del Club di Parigi al Capo Delegazione della Repubblica Federale della Nigeria siano state soddisfatte. ARTICOLO VI Le disposizioni del presente Accordo saranno prive di effetto se le condizioni previste alla Sezione IV (4) del secondo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 18 gennaio 1991 non saranno state soddisfatte. Fatto ad Abuja il 24.10.1992 in due copie originali entrambe in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 381. Roma, 13 novembre 1992 Processo Verbale in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA) tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino (Entrata in vigore: 1 gennaio 1993) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI VERBALE DELL'INCONTRO TRA IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (Roma, 13 novembre 1992) In occasione del loro incontro odierno a Roma il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, Emilio Colombo, e il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti, hanno constatato che le discussioni tra le delegazioni dei rispettivi paesi hanno permesso di trovare una intesa sui seguenti punti. In tale situazione il Ministro Colombo e il Segretario di Stato Gatti convengono che, deve considerarsi concluso una intesa tra le due Parti sul seguente testo che costituisce impegno reciproco ai fini delle decisioni dei prossimi Comitati di Cooperazione CEE-SAN MARINO. 1. Armonizzazione delle aliquote della monofase con le aliquote IVA comunitarie. La Repubblica di San Marino si impegna ad armonizzare le aliquote della propria imposta monofase con le aliquote IVA comunitarie. A tal fine la Repubblica di San Marino si adeguera' con propria normativa interna, a far data dal 1 gennaio 1993, agli accordi di armonizzazione delle aliquote IVA in sede comunitaria previsti dalla Direttiva comunitaria approvata dal Consiglio ECOFIN del 19 Ottobre 1992. In particolare, a partire dal 1 gennaio 1993, saranno rese applicabili nel territorio di San Marino, nei riguardi della predetta imposta monofase, aliquote non distorsive rispetto a quelle previste dalla citata Direttiva e relative alla singola aliquota normale, alle due aliquote ridotte (per i particolari beni e servizi definiti sulla apposita lista comunitaria), nonche' alla eventuale aliquota superridotta (per gli specifici prodotti previsti nella predetta Direttiva). La Repubblica di San Marino si impegna altresi' ad adeguarsi alle ulteriori norme di armonizzazione delle aliquote IVA che dovessero essere applicate in sede comunitaria. 2. Precisazioni da apportare allo scambio di lettere del 21.12.1972. In relazione all'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica di San Marino, stipulato il 16 dicembre 1991, nonche' all'accordo interinale ivi riferito, i quali fanno espressamente salvi gli impegni esistenti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' dello scambio di lettere del 21.12.72, si e' deciso di apportare, a seguito dell'eliminazione dei controlli alle frontiere nell'ambito comunitario a partire dal 1 gennaio 1993, le seguenti precisazioni allo scambio di lettere del 21.12.72 per la regolazione dei rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. A) Esportazioni italiane in San Marino Fermi restando gli obblighi gia' previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operativita' del sistema di "listing" di cui qui appresso, l'operatore economico italiano che invia beni nel territorio sammarinese e' tenuto ad inviare al Centro Informativo Tasse dell'Amministrazione finanziaria, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori sammarinesi, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di partita IVA del cedente, il numero di identificazione del cessionario sammarinese nonche' il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al piu' presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994. I predetti dati saranno messi a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo mese successivo a ciascun trimestre solare. La predetta procedura dovra' essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci. La Repubblica di San Marino si impegna ad attribuire agli operatori economici residenti sul proprio territorio un apposito numero di identificazione, nonche' a mettere a disposizione della Repubblica Italiana entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, analoghi dati riguardanti i beni di provenienza italiana importati nel territorio sammarinese da soggetti ivi residenti, compresi i privati consumatori sopramenzionati. B) Esportazioni sammarinesi in Italia Fermi restando gli obblighi gia' previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operativita' del sistema di "listing" di cui qui appresso, la Repubblica di San Marino si impegna ad adottare nei confronti dei propri operatori economici una procedura analoga a quella prevista dalla Repubblica Italiana nei confronti degli esportatori nazionali, nonche' a mettere a disposizione della Repubblica Italiana, entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori economici italiani, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di identificazione del cedente sammarinese, il numero di partita IVA del cessionario italiano, nonche' il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al piu' presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994. La Repubblica Italiana si impegna a mettere a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino i dati riguardanti i beni provenienti da detta Repubblica diretti ad operatori economici nazionali. La predetta procedura dovra' essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci. C) Importazioni da altri Paesi comunitari diversi dall'Italia in San Marino. Le operazioni relative ai beni provenienti da paesi comunitari diversi dall'Italia con destinazione San Marino sono appurate presso l'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, nel rinviare al Paese di provenienza il documento doganale T2, o quello che sara' previsto da eventuali successive modifiche della normativa comunitaria, ne da' completa comunicazione anche al Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana. D) Esportazioni sammarinesi verso altri paesi comunitari diversi dall'Italia I documenti di transito T2 emessi dall'Ufficio Tributario di San Marino per esportazioni di beni dal territorio della Repubblica di San Marino ad altri Paesi comunitari sono vidimati dalle dogane di Rimini e Ravenna. In caso di eventuale successiva modifica della normativa comunitaria in relazione a tale procedura, il presente punto verra' riconsiderato. Nei casi di mancato appuramento presso le dogane comunitarie di destinazione, la Repubblica di San Marino dovra' darne comunicazione alla Dogana che ha vidimato il documento. In tale ipotesi i beni si presumono, salvo prova contraria, immessi in consumo nel territorio italiano. In tal caso la Repubblica di San Marino si impegna a riscuotere l'IVA presso il proprio operatore economico per conto dello Stato italiano. E) Restano in vigore tutte le altre disposizioni previste nel citato scambio di lettere del 21.12.72, che non siano in contrasto con le intese di cui sopra. firme illeggibili 382. Il Cairo, 17 gennaio 1993 Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per la reciproca esenzione dei visti d'ingresso ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, con Nota Esecutiva (Entrata in vigore: 30 marzo 1993) AMBASCIATA D'ITALIA Il Cairo, 17 gennaio 1993 Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak Assistente del Ministro per gli Affari Esteri, con la presente lettera ho il piacere di informare Sua Eccellenza che, a seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la reciproca esenzione dei visti d'ingresso - senza limitazioni circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorita'. Peraltro, la suddetta esenzione non arrechera' pregiudizio alle disposizioni normative o alle norme di carattere generale in vigore nei due Paesi concernenti la sicurezza interna cosi' come l'ingresso, la permanenza e il movimento degli stranieri. Ove il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto concordi con la summenzionata proposta, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente lettera, congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano un accordo di periodo indeterminato tra i due Governi. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno in cui la presente lettera e la lettera di risposta verranno firmate. La presente lettera e' scritta in lingua italiana, araba ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede. Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi. Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Patrizio Schmidlin Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Araba d'Egitto Il Cairo, 17 gennaio 1993 Sua Eccellenza Ambasciatore Patrizio Schmidlin, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in data 17 gennaio 1993 il cui testo e' il seguente: "Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak Assistente del Ministro per gli Affari Esteri, con la presente lettera ho il piacere di informare Sua Eccellenza che, a seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la reciproca esenzione dei visti d'ingresso - senza limitazioni circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorita'. Peraltro, la suddetta esenzione non arrechera' pregiudizio alle disposizioni normative o alle norme di carattere generale in vigore nei due Paesi concernenti la sicurezza interna cosi' come l'ingresso, la permanenza e il movimento degli stranieri. Ove il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto concordi con la summenzionata proposta, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente lettera, congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano un accordo di periodo indeterminato tra i due Governi. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno in cui la presente lettera e la lettera di risposta verranno firmate. La presente lettera e' scritta in lingua italiana, araba ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede. Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Patrizio Schmidlin Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Araba d'Egitto" Ho inoltre il piacere di confermare a nome del Governo della Repubblica Araba d'Egitto che la presente lettera e la lettera di Sua Eccellenza formano un accordo di periodo indeterminato tra due Governi, che il presente accordo entrera' in vigore a partire dalla data odierna e che entrambe le parti hanno il diritto di denunciare l'accordo con un preavviso di almeno tre mesi. La presente lettera e' scritta in lingua araba, italiana ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese fara' fede. Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Ismail Mubarak Assistente del Ministro degli Affari Esteri Traduzione non ufficiale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI) PRESENTA I SUOI MIGLIORI COMPLIMENTI E FACENDO SEGUITO ALL'ACCORDO FIRMATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E LA REPUBBLICA ITALIANA IL 17 GENNAIO 1993 CONCERNENTE L'ESENZIONE DEI VISTI D'INGRESSO A FAVORE DEI CITTADINI DEI RISPETTIVI PAESI TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI O DI SERVIZIO RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITA' HA L'ONORE DI FAR PRESENTE CHE PER QUANTO CONCERNE LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO QUESTO ACCORDO SI APPLICA AI SEGUENTI TIPI DI PASSAPORTO: - PASSAPORTI DIPLOMATICI - PASSAPORTI SPECIALI - PASSAPORTI DI SERVIZIO ALLA PRESENTE SI ACCLUDE COPIA DEI MODELLI DEI SUDDETTI PASSAPORTI PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLE COMPETENTI AUTORITA' INCARICATE DI ESEGUIRE IL PREDETTO ACCORDO. IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI) COGLIE L'OCCASIONE PER RINNOVARE ALL'AMBASCIATA D'ITALIA AL CAIRO I SENSI DELLA SUA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE. IL CAIRO, 17.1.1993 ALL'AMBASCIATA D'ITALIA IL CAIRO Ministero degli Esteri Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni data: 18/1/1993 prot. n. 190 Nota esecutiva Il Ministero degli Esteri della Repubblica Araba d'Egitto (Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni) presenta i suoi migliori complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo e facendo riferimento all'Accordo firmato il 17 gennaio 1993 concernente l'esenzione dal visto di ingresso per i cittadini dei due paesi titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali, si pregia di informare che dara' il via alla procedura legale necessaria per la ratifica dell'Accordo e che ne informera' tutte le autorita' competenti per la sua attuazione. Questo Ministero desidera confermare quanto concordato in data odierna in relazione al giorno 30 marzo 1993 come data di inizio dell'attuazione dell'Accordo in ambedue i paesi. Il Ministero (Dipartimento Legale) invita a volerne cortesemente prendere nota e a comunicare per iscritto l'approvazione a quanto precede costituendo la presente Nota parte inscindibile e integrativa del summenzionato Accordo. Il Ministero degli Esteri (Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni) coglie l'occasione per esprimere a codesta Ambasciata i sensi della sua piu' alta considerazione. _______________________________________ all'Ambasciata d'Italia al Cairo AMBASCIATA D'ITALIA NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto - Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni - ed ha l'onore di rispondere alla sua Nota Verbale del 18 gennaio 1993 relativa all'accordo firmato il 17 gennaio c.a. concernente l'esecuzione del visto d'ingresso per i cittadini dei due Paesi titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali. A tale riguardo questa Ambasciata, su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, conferma come data di inizio dell'accordo in ambedue i Paesi il giorno 30 marzo 1993 e considera la presente nota parte integrante del summenzionato accordo. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto - Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni - gli atti della sua piu' alta considerazione. F.to Alessandro FALLAVOLLITA Cairo, 28 FEB 1993 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI INTERNAZIONALI E CONVENZIONI DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO IL CAIRO 383. Roma, 15-24 aprile 1993 Scambio di Lettere in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA) tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino che modifica il punto D del Processo Verbale, firmato a Roma il 13 novembre 1992 (Entrata in vigore: 24 aprile 1993) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 24 aprile 1993 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data 15.4.93 del seguente tenore: "Con riferimento al processo verbale firmato a Roma il 13 novembre 1992, propongo che il punto D di tale processo verbale venga sostituito dal seguente: "Esportazioni sammarinesi verso altri Paesi comunitari diversi dall'Italia. L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette settimanalmente (o con periodicita' da definire) all'Ufficio che verra' individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana copia dei documenti T2 emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della CEE diversi dall'Italia. L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresi', all'Ufficio che verra' individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana, copia degli esemplari di riscontro dei documenti T2 ricevuti dalle dogane dei Paesi Comunitari di destinazione. In caso di mancato appuramento dei documenti di Transito Comunitario, l'Ufficio Tributario di San Marino ne da' comunicazione all'Ufficio che verra' indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana e si attiva immediatamente per la riscossione dell'IVA italiana gravante sui beni oggetto della cessione comunitaria e rimette la somma corrispondente all'Ufficio che, parimenti, verra' indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana. Cio' in quanto in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova contraria - immessi in consumo nel territorio italiano". Qualora la S.V. concordi, la presente nota unitamente alla Sua risposta costituiranno modifica del predetto processo verbale del 13.11.92". Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione."" Ho l'onore di comunicare alla E.V. che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione. S.E. Gabriele GATTI Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino SAN MARINO San Marino, 15 Aprile 1993/1692 d.F.R. Prot. n. 3881/EE/143/FF/4 Signor Ministro, con riferimento al processo verbale firmato a Roma il 13 Novembre 1992, propongo che il punto d. di tale processo verbale venga sostituito dal seguente: "Esportazioni sammarinesi verso altri Paesi comunitari diversi dall'Italia. L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette settimanalmente (o con periodicita' da definire) all'Ufficio che verra' individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana copia dei documenti T2 emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della CEE diversi dall'Italia. L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresi', all'Ufficio che verra' individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana, copia degli esemplari di riscontro dei documenti T2 ricevuti dalle dogane dei Paesi Comunitari di destinazione. In caso di mancato appuramento dei documenti di Transito Comunitario, l'Ufficio Tributario di San Marino ne da' comunicazione all'Ufficio che verra' indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana e si attiva immediatamente per la riscossione dell'IVA italiana gravante sui beni oggetto della cessione comunitaria e rimette la somma corrispondente all'Ufficio che, parimenti, verra' indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana. Cio' in quanto in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova contraria - immessi in consumo nel territorio italiano". Qualora la S.V. concordi, la presente nota unitamente alla Sua risposta costituiranno modifica del predetto processo verbale del 13.11.1992. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO (Gabriele Gatti) S.E. Onorevole Emilio COLOMBO Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana R O M A 384. Accra, 18 maggio 1993 Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana sugli aiuti alimentari (Entrata in vigore: 18 maggio 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA SUGLI AIUTI ALIMENTARI Il PRESENTE ACCORDO e' stato redatto il 18 maggio 1993 fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il Governo Italiano) da una parte, ed il Governo della Repubblica Ghana (qui di seguito denominato Governo del Ghana) dall'altra. PREMESSO CHE Il Governo Italiano continuera' a prestare assistenza al Governo ed al popolo del Ghana e ad appoggiare i Programmi di Aggiustamento Strutturale e di Ripresa Economica del Ghana. Il Governo Italiano conviene di concedere al Governo del Ghana Aiuti Alimentari sottoforma di zucchero, che sara' venduto attraverso i normali canali commerciali del Ghana. Entrambe le parti hanno concordato che gli Aiuti Alimentari dovranno generare valuta locale, come fondi corrispondenti a sostegno del Programma di Ripristino della Ferrovia Orientale e Centrale. PERTANTO, E' STATO CONVENUTO quanto segue: 1. Il Governo Italiano, ai sensi del presente Accordo, fornira' al Governo del Ghana 3550 tonnellate di zucchero confezionato in sacchi di polietilene da cinquanta (50) kilogrammi, ciascuno dei quali contenente pacchetti singoli da 1 o 2 kilogrammi, per un valore equivalente a circa tre miliardi di lire (circa US. $ 2.460.000,00), con costo, assicurazione e nolo (CIF) a carico del Ghana. 2. Il Governo Italiano fornira' detto zucchero al Governo del Ghana con consegna CIF al posto di Tema, con la relativa polizza di carico a bordo. 3. Tali consegne di zucchero avranno luogo con un'unica spedizione di 169 containers. 4. Il Governo del Ghana, conformemente alle norme previste, concedera' a tali spedizioni di zucchero l'esenzione da tasse, imposte ed accise. Tutte le relative spese di immagazzinamento e distribuzione saranno sostenute dal Governo del Ghana. 5. Lo zucchero fornito in base agli Aiuti Alimentari Italiani non potra' essere venduto, ne' riesportato al di fuori dalla Repubblica del Ghana. Inoltre, al fine di assolvere i compiti previsti dal presente Accordo, l'Italia ed il Ghana convengono di adottare qualsiasi misura di salvaguardia atta a non turbare la normale rotta commerciale dei prodotti che saranno inviati dall'Italia al Ghana in ottemperanza agli accordi presi. 6. Il Governo del Ghana accendera' un conto speciale a nome del Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica presso la Banca Centrale del Ghana, intitolato "Fondi Corrispondenti, Aiuti Alimentari Italiani", su cui sara' versato l'importo totale, in valuta del Ghana, equivalente al valore totale fisso di ciascuna spedizione di zucchero inviata dall'Italia. E' stato concordato che il Ghana designera' il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica quale autorita' responsabile della realizzazione delle attivita' relative all'impiego dei fondi corrispondenti. In particolare, un funzionario di detto Ministero fungera' da "Vice Funzionario Nazionale per le Autorizzazioni" per l'amministrazione dei fondi corrispondenti ottenuti con la vendita degli aiuti italiani. 7. Il versamento di detto importo su tale conto speciale verra' effettuato dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione Economica non oltre i sei (6) mesi dalla data di arrivo di ogni spedizione. 8. Tale somma sara' impiegata per coprire alcuni dei costi locali del Programma di Ripristino della Ferrovia Centrale ed Orientale. L'eventuale residuo sara' assegnato ad altri programmi, da concordare con il consenso reciproco delle autorita' interessate del Ghana e dell'Italia. 9. L'equivalente di un milione di dollari USA (US.$ 1.000.000) dei fondi corrispondenti verra' accantonato per formare i tecnici della Societa' delle Ferrovie del Ghana nel settore dei sistemi di comunicazione ferroviari ed in altri settori collegati. 10. L'accesso al conto e le spese con esso contenute ai fini del programma di cui sopra saranno autorizzati dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione Economica, ovvero dal suo rappresentante incaricato, che ne informera' immediatamente l'Ambasciatore Italiano. Il saldo dei fondi corrispondenti, derivante dalle forniture di riso italiano gia' consegnato, e non ancora finalizzato ed utilizzato, verra' trasferito - non appena determinato - su detto conto corrente speciale, e in ogni caso non oltre due mesi dalla data della firma del presente Accordo. A tal fine, le parti riconoscono che l'importo totale realizzato dalla vendita delle spedizioni di riso del 1990 e 1991 e' stato pari a US$ 1.347.248,00. 11. I due Governi si consulteranno su qualsiasi questione possa insorgere circa il presente Accordo, o sia ad esso collegata, soprattutto ogniqualvolta cio' si renda necessario. 12. A partire dalla data di arrivo delle derrate di cui all'Art. 4, l'Ambasciata d'Italia ad Accra, di comune accordo con l'Autorita' del Ghana a tal uopo designata, procedera' ad uno scambio di lettere contenente una dettagliata valutazione delle spese che il Ghana prevede di sostenere per il trasporto e l'immagazzinamento delle derrate, preventivamente calcolate, anche su base forfettaria. Tale ammontare puo' essere dedotto dal valore delle forniture concordato, e potra' pertanto essere effettuato l'esatto calcolo dei fondi corrispondenti, da versare sullo speciale c/c, di cui all'Art. 6. 13. Il Governo Italiano designa l'Ambasciata d'Italia ad Accra quale autorita' responsabile dell'espletamento degli obblighi di cui al presente Accordo, mentre il Governo del Ghana designa il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica quale autorita' responsabile dell'espletamento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tutte le lettere tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni dell'Art. 13, e firmate dalle autorita' esecutive indicate negli stessi articoli, saranno accluse nel presente Accordo e ne faranno parte. Gli scambi di lettere saranno numerati in ordine cronologico. Tutti i documenti tecnici attinenti all'attuazione dei vari ambiti del programma e preparati da organi o aziende ufficiali incaricati dalle autorita', indicate all'Art. 13 del presente Accordo, saranno firmati anche da dette autorita'. I documenti saranno allegati al presente Accordo e ne faranno parte. I documenti allegati saranno numerati in ordine cronologico. 14. Tutte le controversie sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte tramite colloqui, ovvero attraverso i canali diplomatici. 15. Gli emendamenti al presente Accordo potranno essere apportati in qualsiasi momento con uno scambio di lettere fra le parti firmatarie. 16. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data della firma e restera' in vigore finche' i fondi corrispondenti non saranno completamente esauriti. 17. Ai fini del presente Accordo, si specificano i seguenti destinatari: per il Governo Italiano: L'Ambasciatore Ambasciata d'Italia Accra per il Governo del Ghana: Il Ministro Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica Casella Postale M 40 Accra IN FEDE DI CHE le parti all'Accordo, tramite i rispettivi rappresentati, hanno firmato e trasmesso il presente Accordo nel giorno e nell'anno precedentemente indicati. Per il Governo Italiano Per il Governo del Ghana 385. Bangkok, 17 dicembre 1992-18 maggio 1993 Scambio di lettere fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia concernente la modifica della tabella delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974 (Entrata in vigore: 18 maggio 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE Ministero degli Affari Esteri, Saranrom Palace. 17 dicembre B.E. 2535 (1992) Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma il 25 luglio 1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia e la Delegazione del Governo della Repubblica Italiana, al fine di rivedere le Tabelle di Rotta e le intese sui diritti di traffico della quinta liberta', relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra il Governo del Regno di Thailandia ed il Governo della Repubblica Italiana, che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche' la capacita' ed il regime di frequenza che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991. Alla fine dei colloqui, e' stato raggiunto il seguente accordo: 1. Tabella delle Rotte Le due Delegazioni hanno convenuto di modificare come segue la tabella delle rotte: Sezione 1 Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia: -------------------------------------------------- Sua Eccellenza Dr. Leopoldo Giacomo Maria Ferri de Lazara Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana BANGKOK Punti in Thailandia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Roma - Madrid o Lisbona - Barcellona - Zurigo o Copenhagen - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam o Bruxelles - Londra - New York - Rio de Janeiro o Buenos Aires. Potra' essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che, se fuori dall'Europa, non si trovi oltre i 90 gradi di longitudine ovest negli Stati Uniti. La compagnia aerea designata del Regno di Thailandia puo', su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Thailandia. Sezione 2 Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana: Punti in Italia - punti intermedi ad esclusione del Transpacifico) - Bangkok - Kuala Lampur o Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City (Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai - Ma- nila - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne. Potra' essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia. La compagnia aerea designata della Repubblica Italiana puo', su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Italia. 2. Capacita' e Frequenze Le due delegazioni hanno convenuto che ciascuna Compagnia aerea designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici. 3. Diritti di Traffico della Quinta Liberta' Fino ad ogni quattro punti sulle rispettive rotte specificate, compreso il punto aggiuntivo che ciascuna compagnia aerea dovra' scegliere nella Tabella delle Rotte, i diritti di traffico della quinta liberta' potranno essere utilizzati su 6 servizi settimanali su 9 servizi settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le frequenze superiori ai 6 servizi settimanali sopra menzionati, da attivare con i diritti di traffico della quinta liberta' potranno essere discusse dalle due compagnia aeree e sottoposte alle rispettive Autorita' Aereonautiche. Se questi emendamenti sono accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Regno di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le intese sui diritti di traffico della quinta liberta' che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche' le capacita' ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in base ai paragrafi di cui sopra, e che la presente Nota e la Nota di Sua Eccellenza, in risposta, costituiscano un accordo fra i due Governi su tali argomenti, che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza. La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia piu' alta considerazione. (Dr. Pracha Guna-Kasem) Segretario Permanente Bangkok, 18 maggio 1993 Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento alla Sua Nota in data 17 dicembre 1992, il cui testo e' il seguente: "Ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma il 25 luglio 1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia e la Delegazione del Governo della Repubblica Italiana, al fine di rivedere le Tabelle di Rotta e le intese sui diritti di traffico della quinta liberta', relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra il Governo del Regno di Thailandia ed il Governo della Repubblica Italiana, che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche' la capacita' ed il regime di frequenze che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991. Alla fine dei colloqui, e' stato raggiunto il seguente accordo: 1. Tabella delle Rotte Le due Delegazioni hanno convenuto di modificare come segue la tabella delle rotte: Sezione 1 Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia: ___________________________ S.E. Pracha Guna-Kasem Segretario Permanente Ministero degli Affari Esteri di Sua Maesta' Thailandese BANGKOK Punti in Thailandia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Roma - Madrid o Lisbona - Barcellona - Zurigo o Copenhagen - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam o Bruxelles - Londra - New York - Rio de Janeiro o Buenos Aires. Potra' essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che, se fuori dall'Europa, non si trovi oltre i 90 gradi di longitudine ovest negli Stati Uniti. La compagnia aerea designata del Regno di Thailandia puo', su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Thailandia. Sezione 2 Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana: Punti in Italia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Bangkok - Kuala Lumpur o Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City (Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai - Ma- nila - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne. Potra' essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia. La compagnia aerea designata della Repubblica Italiana puo', su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Italia. 2. Capacita' e Frequenze Le due delegazioni hanno convenuto che ciascuna compagnia aerea designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici. 3. Diritti di Traffico della Quinta Liberta' Fino a ogni quattro punti sulle rispettive rotte specificate, compreso il punto aggiuntivo che ciascuna compagnia aerea dovra' scegliere nella Tabella delle Rotte, i diritti di traffico della quinta liberta' potranno essere utilizzati su 6 servizi settimanali su 9 servizi settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le frequenze superiori ai 6 servizi settimanali sopra menzionati, da attivare con i diritti di traffico della quinta liberta', potranno essere discusse dalle due compagnia aeree e sottoposte alle rispettive Autorita' Aereonautiche. Se questi emendamenti sono accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Regno di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le intese sui diritti di traffico della quinta liberta' che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonche' le capacita' ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in base ai paragrafi di cui sopra, e che la presente Nota e la Nota di Sua Eccellenza, in risposta, costituiscano un accordo fra i due Governi su tali argomenti, che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza". In risposta, ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Italiano concorda sulle proposte di cui sopra, e che la Nota in riferimento e la presente Nota saranno considerate costituenti un Accordo fra i nostri Governi, che entrera' in vigore alla data della presente Nota. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Leopoldo Ferri de Lazara Ambasciatore Italiano 386. Bogota', 25 maggio 1993 Programma di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi nell'eta' evolutiva (Entrata in vigore: 25 maggio 1993) PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DI SVILUPPO NELL'ETA' EVOLUTIVA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA In attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971 e tenendo in considerazione che: I. in data 4 agosto 1986 e' stato firmato in Bogota' il Protocol relativo al Programma di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombi per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione dei disturbi di sviluppo dell'Eta' Evolutiva, PCREV; II. in data 24 novembre 1988 e 9 marzo 1990 il Governo colombiano attraverso il Departamento Nacional de Planeacion, ha richies al Governo Italiano la cooperazione per l'estensione, del Programma PCREV; III. in data 23 maggio 1990, attraverso nota verbale, l'Ambasciata Italiana ha informato il Governo Colombiano dell'approvazione del Programma da parte del Governo Italiano, hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo secondo i termini e gli articoli seguenti: A R T I C O L O I OGGETTO 1. Le due Parti concorreranno allo sviluppo della seconda fase del programma PCREV, in seguito denominato Programma, finalizzata a rafforzare e ampliare la metodologia PCREV e il suo carattere partecipativo nel quadro delle politiche nazionali, attraverso la realizzazione dei seguenti obbiettivi: - continuare il rafforzamento e la riorganizzazione dei servizi di salute, educazione e sociali nella zona pilota di Tunjuelito in Santafe' de Bogota', Distrito Capital e contribuire alla diffusione del modello PCREV a livello distrettuale e nazionale; - rafforzare il funzionamento del Centro di informazione, Documentazione e Comunicazione, INFODOC, componente del PCREV; - contribuire a formare e aggiornare il personale colombiano di salute ed educazione sulla metodologia di PCREV; - appoggiare la formazione professionale e l'integrazione lavorativa degli handicappati e degli adolescenti in situazioni di rischio. - appoggiare e promuovere azioni dirette all'infanzia e all'adolescenza in situazioni di pericolo sociale. - appoggiare l'integrazione delle attivita' PCREV con l'assistenza di base in salute a livello locale, con le attivita' di salute mentale e il miglioramento degli spazi sociali; - appoggiare le attivita' di promozione per i minori con problemi relativi alla giustizia. 2. A tal fine, il PCREV nella seconda fase di attuazione prevede le seguenti attivita': A. appoggio alla salute materno-infantile e per l'adolescenza con particolare riguardo a: - promozione dell'assistenza al parto e attivita' preventive per il parto di medio e alto rischio; - individuazione e preparazione al parto delle madri adolescenti; - individuazione e assistenza precoce ai neonati che presentino rischi o problemi di sviluppo; - assistenza ai neonati di basso peso con il metodo "madre canguro"; - individuazione e assistenza precoce per i disturbi di sviluppo psichici, fisici e sensoriali nei primi tre anni di vita; - prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi psichici, fisici e sensoriali nell'infanzia e nell'adolescenza, mediante strategie comunitarie; - promozione di attivita' di salute mentale comunitaria; - promozione di attivita' alternative alla istituzionalizzazione. B. Appoggio all'educazione e innovazione pedagogica con particolare riferimento a : - facilitazione dell'accesso di tutti i bambini al sistema scolastico regolare, attraverso l'attenzione specifica all'individuazione e integrazione dei bambini esclusi per le loro caratteristiche fisiche, psicolo- giche o sociali; - integrazione nel sistema scolastico regolare dei bambini segregati in istituzioni speciali; - promozione della pedagogia dell'integrazione negli organismi scolastici; - promozione dell'educazione speciale come agente dell'integrazione dei bambini nel sistema scolastico regolare. C. Appoggio alle attivita' di prevenzione e di promozione sociale per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento alle attivita' di: - educazione per il miglioramento della qualita' di vita; - applicazione della Carta delle Nazioni Unite sui diritti dei minori; - appoggio all'integrazione sociale e lavorativa degli adolescenti sottoposti a rischi sociali. D. Promozione e organizzazione dell'informazione, documenta- zione e formazione con particolare riguardo a : - collaborazione con le istituzioni di educazione media e universitaria che si occupano della formazione delle risorse umane per i settori sociali e della salute con il proposito di introdurre nei curricula formativi i contenuti della metodologia PCREV; - realizzazione di seminari e corsi di formazione sulla metodologia PCREV diretti a educatori; - realizzazione di incontri di scambio sulle esperienze PCREV; - realizzazione di incontri internazionali sulla metologia PCREV; - produzione e diffusione di documenti, materiali di informazione e di formazione su PCREV. E. Appoggio al perfezionamento, valutazione e monitoraggio delle attivita' PCREV. 3. Le attivita' descritte si svolgeranno, secondo le specificazioni indicate nei piani operativi, nelle seguenti zone: - Alcaldia Menor di Tunjuelito, nel Distrito Capital di Santafe' de Bogota'; - zone di diffusione del Programma, che saranno definite nei piani operativi annuali. 4. La collaborazione tra le Parti si realizzera' durante un periodo di tre (3) anni. A R T I C O L O II IL CONTRIBUTO ITALIANO 1. Come contributo al Programma, la Parte Italiana si impegna a somministrare: - assistenza tecnica attraverso missioni di esperti; - organizzazione e realizzazione di attivita' di formazione del personale colombiano delle aree sociale e di salute; - organizzazione e realizzazione in Italia di viaggi formativi e informativi; - fornimento di apparecchiature e materiali per le attivita' di PCREV; - fornimento di veicoli e ricambi; - partecipazione nel disegno e adattamento di opere civili; - organizzazione e realizzazione di ricerche su temi specifici relativi a PCREV; - organizzazione di scambi tecnici e specifici; - produzione di documentazione su PCREV; - costituzione di due fondi operativi in Colombia per contribuire ai costi locali. 2. I fondi saranno amministrati rispettivamente dall'Ambasciata Italiana in Colombia e da Cotecno e sono esenti da imposte. 3. I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli forniti dal Governo Italiano, si consegneranno al momento della nazionalizzazione al Direttore Tecnico Colombiano in rappresentazione della Parte Colombiana. I costi di trasporto fino al destino finale saranno a carico della Parte Italiana. I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli resteranno a disposizione degli esperti italiani senza limitazioni fino alla terminazione del Programma, quando il Comitato di Coordinamento decidera' il loro destino definitivo. 4. La totalita' delle spese del contributo italiano anteriormente menzionate non sara' superiore a lire 8.598.450.000 (ottomilacinquecentonovantottomilioniquattrocentocinquantamila lire italiane). A R T I C O L O III IL CONTRIBUTO COLOMBIANO 1. Come contributo al Programma la Parte Colombiana si impegna a fornire il personale tecnico, amministrativo e logistico necessario per lo svolgimento delle attivita'; ad assumere i salari basici; a facilitare la infrastruttura e ad assicurare le spese correnti di funzionamento, consumo e mantenimento. 2. La Parte Colombiana si impegna, ulteriormente, a nominare il Direttore Tecnico Nazionale e i Subdirettori in ogni zona. 3. La totalita' delle spese del contributo colombiano anteriormente menzionate sara' assunta da parte delle entita' esecutrici e si riflettera' nel Piano Operativo. A R T I C O L O IV LE ENTITA' ESECUTRICI 1. Su indicazione della Parte Colombiana, per la Parte Italiana, la esecuzione delle attivita' giornaliere stipulate nei piani operativi del Programma saranno svolte dalla Societa' Italiana COTECNO 2. Una componente del Programma sara' direttamente gestita dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri Italiano. In questo modo si assicurera' particolarmente la collaborazione con le autorita' colombiane per la diffusione e la supervisione delle attivita' svolte da COTECNO. 3. La Parte Colombiana designa i Ministeri di Salute ed Educazione e l'Istituto Colombiano di Bienestar Familiar a livello centrale; le Secretarias de Salud, Educacion e il Departamento Administrativo de Bienestar Social nel Distrito Capital de Santafe' de Bogota' con il cordinamento locale della Consejeria para Asuntos Sociales de la Alcaldia de Bogota', come entita' esecutrici del Programma. Il coordinamento nazionale sara' eseguito dal Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. Le autorita' del Programma studieranno e approveranno il coinvolgimento di altre Entita' statali e privati necessarie allo sviluppo dello stesso e le loro funzioni e responsabilita' saranno definite nei rispettivi documenti di progetto e piani operativi. A R T I C O L O V DIREZIONE DEL PROGRAMMA 1. Il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia designera' un funzionario, preferibilmente a tempo pieno, per svolgere le funzioni di Direttore Tecnico Nazionale Colombiano del programma PCREV. La Consejeria para Asuntos Sociales de la Alcaldia Mayor de Bogota' a sua volta, designera' un funzionario, preferibilmente a tempo pieno, come Codirettore Tecnico del programma PCREV nell'ambito del Distrito Capital de Santafe' de Bogota'. 2. La Societa' Italiana COTECNO designa uno dei suoi esperti come direttore italiano del programma PCREV e la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano, DGCS, designera' un responsabile locale della gestione della componente DGCS. 3. I funzionari designati dalle Parti costituiscono la Direzione Tecnica del Programma o D.T. 4. La D.T. ha le seguenti funzioni: - coordinamento operativo del Programma; - organizzazione delle iniziative di informazione e formazione; - organizzazione delle attivita' nella zona pilota di Tunjuelito; - organizzazione delle attivita' del progetto nelle zone di diffusione in collaborazione con i Comitati Locali PCREV; - preparazione della documentazione tecnica dei piani operativi richiesti; - preparazione dei piani operativi semestrali; - applicazione degli orientamenti operativi definiti dal Comitato di Coordinamento Nazionale a tutti i livelli del Programma. 5. Il direttore italiano nominato da COTECNO, rappresentera' in Colombia la Parte Italiana e sara' responsabile di fronte alle autorita' italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano. 6. Il direttore italiano lavorera' in comune accordo con i direttori colombiani e rispettera' le istruzioni operative da loro date al personale colombiano. 7. Le entita' esecutrici colombiane provvederanno a fornire al direttore italiano tutta l'informazione che possa essere considerata necessaria per l'attuazione del Programma. 8. Le stesse responsabilita' e impegni specificati per il direttore italiano saranno applicabili ai direttori colombiani da parte delle autorita' colombiane. A R T I C O L O VI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA 1. Il programma conta per la sua direzione, coordinamento e governo su un Comitato di Direzione o C.D., un Comitato di Coordinamento Nazionale o C.C.N, un Comitato di Coordinamento per il Distrito Capital de Santafe' de Bogota' e Comitati Locali PCREV. 2. Il Comitato di Direzione del Programma o C.D, e' costituito da rapresentati di: - La Presidencia de la Republica, Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia; - Il Departamento Nacional de Planeacion; - Il Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo; - L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Bogota'; - I Direttori Tecnici del Programma. Il C.D. avra' le seguenti funzioni: - dare gli orientamenti generali al Programma e valutarne lo sviluppo - approvare i piani operativi annuali - approvare le variazioni e i cambiamenti del Programma che si rendano necessari. Il C.D. si riunira' una volta all'anno per accordo delle Parti e potra' riunirsi straordinariamente ogni volta che una Parte lo ritenga necessario. Quando esso lo richieda, saranno presenti altre entita' statali. 3. Il Comitato di Coordinamento Nazionale e' costituito da rappresentanti di: - il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia; - il Ministero della Sanita'; - il Ministero dell'Educazione, MEN; - l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; - l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI; - l'Instituto Nacional para Sordos, INSOR; - il Servizio Nazionale per l'Apprendimento, SENA; - il Departamento Nacional de Planeacion, DNP; - la Societa' Italiana COTECNO; - l'Alcaldia Mayor di Bogota'; - la Direzione Tecnica del Programma; - l'Universita' Nazionale di Colombia; Il C.C.N avra' le seguenti funzioni: - definire orientamenti operativi nei settori di attivita' del progetto; - dare istruzioni ai distinti livelli operativi coinvolti nel Programma per garantire la coerenza e il coordinamento delle attivita' dei distinti settori nelle zone di diffusione; - preparare con la D.T. i piani operativi annuali; - preparare con la D.T. i piani operativi semestrali. Il C.C.N. si riunira' ogni 6 (6) mesi su convocazione da parte del Departamento Nacional de Planeacion che lo presiedera' La Segreteria Tecnica del C.C.N. sara' effettuata dalla Direzione Tecnica del Programma. 4. Il Comitato Coordinatore per il Distrito Capital de Santafe' de Bogota', sara' costituito da rappresentanti di: - la Consejeria de Asuntos Sociales de la Alcaldia Mayor; - la Secretaria de Salud di Bogota'; - la Secretaria de Educacion di Bogota'; - il Departamento Administrativo de Bienestar Social. DABS; - l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF - Regional di Bogota'; - l'Instituto Nacional para sordos, INSOR; - la Direzione Tecnica del Progetto; - la societa' Italiana COTECNO; - l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI; - il Servizio Nazionale di Apprendimento, SENA; - l'Universita' Nazionale di Colombia. Il Comitato di Coordinamento per il Distrito Capital di Santafe' di Bogota' avra' le stessi funzioni che il C.C.N. svolge in riferimento all'ambito nazionale. Il C.C.D. si riunira' ogni tre (3) mesi su convocazione del Direttore Tecnico del Distrito che lo presiedera'. La Segreteria Tecnica del C.C.D. sara' svolta dalla stessa D.T. 5. I Comitati Locali del Programma PCREV si costituiranno nelle zone di diffusione e saranno costituti dall'alcalde o suo delegato, e dai rappresentanti locali delle istituzioni, entita' e gruppi comunitari coinvolti nel Programma. I Comitati Locali PCREV avranno il compito di assicurare la piu' ampia partecipazione comunitaria al Programma e di facilitare il coordinamento operativo a livello locale delle attivita' dei distinti settori coinvolti. A R T I C O L O VII IL PIANO OPERATIVO 1. Le entita' esecutrici stabiliranno di comune accordo un piano operativo generale che raccolga gli obbiettivi di sviluppo e specifici, gli antecedenti, la giustificazione, le attivita' e i risultati, la descrizione delle strategie di lavoro, i costi e gli strumenti richiesti e i procedimenti di valutazione, cosi' come un cronogramma delle attivita' del programma nella loro totalita'. 2. I piani operativi generali e annuali includeranno i municipi nei quali si realizzeranno le attivita' di diffusione del Programma, le attivita' che si svolgeranno nella zona pilota di Tunjuelito, le attivita' di informazione, formazione e documentazione, i compiti delle istituzioni ed entita' coinvolte, la previsione di spesa specifica per il contributo delle due Parti, uno schema delle priorita' assegnate alle attivita', un cronogramma operativo, la lista dei materiali da fornire dalle Parti e il programma di formazione della controparte colombiana. 3. I piani operativi generali e annuali formeranno parte integrante di questo Programma. Qualsiasi modificazione o correzione che si voglia introdurre dovra' essere richiesta al Comitato di Direzione del Programma. A R T I C O L O VIII CONDIZIONI DOGANALI DEI MACCHINARI E APPARECCHIATURE E STATUS DEL PERSONALE ITALIANO Il personale, i macchinari e le apparecchiature fornite dal Governo Italiano a questo Programma godranno dei privilegi e immunita' menzionati negli Articoli IV y V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto dai due Governi il 30 marzo 1971. A R T I C O L O IX RAPPORTI Nel corso del Programma la Direzione Tecnica elaborera' relazioni ogni sei (6) mesi sullo stato di avanzamento delle attivita'. Al termine del Programma elaborera' una relazione finale. Tutte le relazioni che saranno prodotte dal Programma per la Colombia saranno in idioma spagnolo e si invieranno a tutti gli organismi che integrino i Comitati di Direzione e Coordinamento per Bogota'. Il primo inviera' le relazioni ai Ministeri ed Entita' competenti. A R T I C O L O X INFORMAZIONE RISERVATA Tutta l'informazione prodotta o relativa al Programma sara' di proprieta' del Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, come entita' coordinatrice nazionale e non potra' essere rivelata a terzi senza la sua previa autorizzazione. A R T I C O L O XI FORZA MAGGIORE Nessuna delle Parti sara' responsabile di fronte all'altra della perdita o di danni qualsiasi natura che soffra l'altra Parte come conseguenza di ritardo o realizzazione incompleta nell'esecuzione del Programma causati da forza maggiore o caso fortuito, opportunamente comprovati dal Comitato di Coordinamento. A R T I C O L O XII SUBCONTRATTI La societa' italiana COTECNO non potra' subcontrattare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non si considera subcontrattazione l'assegnazione di attivita' specializzate previste nel Programma ad altre persone o entita' che non costituiscano parte preponderante del Programma. La societa' italiana COTECNO manterra' cio' nonostante la responsabilita' inizialmente convenuta. L'eventuale assegnazione di attivita' specializzate da parte della societa' italiana COTECNO sara' sottoposta alla previa autorizzazione della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano. A R T I C O L O XIII CONTROVERSIE Qualsiasi differenza concernente l'interpretazione o realizzazione di questo Programma che non possa essere risolta dalle entita' esecutrici dovra' essere presentata al Comitato di Coordinamento in prima istanza, se e' richiesto al Comitato di Direzione e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione. A R T I C O L O XIV ENTRATA IN VIGORE E DURATA Il Programma entrera' in vigore il giorno che si firmi il presente Accordo, avra' una durata di 36 mesi e sara' tacitamente rinnovato per il periodo necessario per la terminazione delle attivita' descritte nel Piano Operativo, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Firmato a Santafe' de Bogota', D.C., il giorno venticinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantatre in due testi originali in spagnolo e italiano ugualmente validi. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COLOMBIA L'Ambasciatore Il Ministro degli Affari Esteri Filippo Anfuso Noemi' Sanin de Rubio 387. Roma, 28 maggio 1993 Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Romania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata (Entrata in vigore: 5 agosto 1993) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA ROMANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Interno della Romania chiamati in seguito "Parti contraenti"; VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990, redatte sotto l'egida dell'ONU; CONVINTI che la cooperazione internazionale e' indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato; CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio- economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini; CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu' coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale; CONSIDERATE pertanto la necessita' e la comune volonta' di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, CONVENGONO Articolo I 1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata. 2. Il Comitato misto sara' co-presieduto dai due Ministri e comprendera' rappresentanti delle due Parti responsabili dell'applicazione del presente accordo. 3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessita', rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici. 4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessita', su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza. Articolo II Le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni: a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati, nonche' delle persone e delle organizzazioni sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio del denaro proveniente da attivita' illecite; b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalita' organizzata; c) concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalita' organizzata. Articolo III 1. In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali: a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attivita' connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalita' organizzata; b) la parte richiesta fara' ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel piu' breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente; c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese. 2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranita' e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sara' tempestivamente comunicata alla Parte richiedente. Articolo IV 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su: a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di frontiera; f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di occultamento delle sostanze stesse. 2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga. 5. Le Parti contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalita' organizzata. Articolo V 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalita' organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su: a) le varie forme di criminalita' organizzata e i metodi della lotta contro di essa; b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi; c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b); d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito; e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonche' gli altri crimini connessi con la criminalita' organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti. 2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di criminalita'. 3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalita' organizzata, nonche' le reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento. 4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita' organizzata. In questo ambito e in conformita' alle vigenti legislazioni nazionali delle Parti, si tendera' ad individuare le modalita' di azioni comuni delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio del denaro proveniente da attivita' illecite. Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al piu' presto per definire le relative modalita' operative. Articolo VI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti in due lingue, italiana e rumena. Ambedue i testi fanno ugualmente fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA ROMANIA (firma illegibile) (firma illegibile) 388. Tegucigalpa, 28 giugno 1993 Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari fra Italia e Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di sviluppo del dipartimento di Ocotepeque, con Allegato (Entrata in vigore: 28 giugno 1993) ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI FRA ITALIA E HONDURAS PER UN PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE TEGUCIGALPA, 28 JUN. 1993 In occasione dell'incontro bilaterale dell'11 maggio 1992 la Delegazione Italiana, diretta dall'Ambasciatore Lodovico Masetti, e la Delegazione Honduregna, diretta dal ViceMinistro di Pianificazione, Manuel Euceda, hanno concordato che l'invio da parte italiana di un aiuto alimentare in Honduras, del valore di 500 milioni di Lire Italiane, sara' trasformato in un fondo di contropartita da destinare ad un programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque. Desiderando precisare le regole che reggeranno la gestione, il controllo e l'autorizzazione di questo fondo, entrambe le parti hanno concordato quanto segue: ART. 1 COMPONENTE DEGLI AIUTI Gli aiuti saranno composti da 1122 tonnellate di frumento di grano duro per un valore di 500 milioni di Lire Italiane. Il valore indicato si riferisce al mercato italiano. ART. 2 UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI 1. Con il prodotto netto ricavato dalla vendita degli aiuti italiani, l'Honduras si impegna a stabilire un Fondo di Contropartita, da destinare ad un Programma di appoggio dell'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque. ART. 3 AUTORITA' RESPONSABILI 1. L'Honduras indica il Ministero della Pianificazione come Organismo responsabile del compimento degli obblighi in virtu' del presente Accordo. 2. L'Italia indica la propria Ambasciata in Tegucigalpa come organismo responsabile del compimento dei propri obblighi in virtu' del presente Accordo. ART. 4 VENDITA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AIUTI La determinazione del valore effettivo degli aiuti sara' calcolata moltiplicando la quantita' netta arrivata al porto di Honduras per il prezzo commerciale prevalente nel mercato mondiale alla data dello sdoganamento dei prodotti, che potra' essere dedotta dalla data della polizza. Da questo valore si potra' dedurre il costo relativo all'immagazzinaggio ed al trasporto dei prodotti all'interno del paese, che non potra' comunque superare il 20% del valore dei prodotti stessi. ART. 5 COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA 1. Dopo trenta giorni dalla consegna dei prodotti, il Governo di Honduras, attraverso il Ministero della Pianificazione, procedera' all'apertura di un Conto Bancario intestato "Fondo di Contropartita Italia/Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque" 2. Il Fondo di Contropartita sara' utilizzato solo ed esclusivamente per la copertura delle spese locali per l'attuazione dell'attivita' dell'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque, secondo i Piani di Spesa approvati dal Comitato di Gestione. 3. Il Governo di Honduras si impegna ad esonerare le tasse portuali, imposte sull'importazione, spese di immagazzinaggio ed altre imposte pubbliche, beni di consumo e servizi connessi alla realizzazione del Programma. Non si applica questa disposizione se l'acquisizione dei beni di consumo o le spese relative ai servizi si effettuano sul mercato locale. 4. Il Ministero della Pianificazione fornira' rapporti mensili sulla situazione del Fondo e sui piani di recupero del Fondo dell'Ambasciata d'Italia. ART. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA 1. La struttura organizzativa del Programma si articolera' nelle seguenti strutture e funzioni: - un Comitato di Gestione - un Supervisore dell'amministrazione del Fondo, nominato dall'Ambasciata d'Italia - La Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque. 2. Al Comitato di Gestione compete: - la gestione finanziaria e l'amministrazione del Fondo di Contropartita - l'approvazione delle linee operative di intervento proposte dalla Agenzia di Sviluppo per l'uso del Fondo di Contropartita - il controllo della esecuzione di tutte le decisioni inerenti alla costituzione ed alla gestione del Fondo di Contropartita 3. Al Supervisore dell'Amministrazione del Fondo nominato dall'Ambasciata d'Italia, d'accordo con il Comitato di Gestione, compete: - il controllo della corretta amministrazione del Fondo - le autorizzazioni degli ordini di pagamento emessi dai Responsabili della Agenzia di Sviluppo Il Supervisore dell'Amministrazione rispondera' del controllo dell'amministrazione del fondo e degli ordini di pagamento autorizzati, al Ministero della Pianificazione ed all'Ambasciata d'Italia. 4. Alla Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque, d'accordo con il Comitato di Gestione, compete: - la preparazione dei Piani Operativi e la realizzazione delle attivita' previste dai Piani - la emissione degli ordini di pagamento, in accordo con il Supervisore dell'Amministrazione - la preparazione di rapporti di attivita' e dei rapporti consuntivi delle spese sostenute ART. 7 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE Il Comitato sara' formato da: - L'Ambasciatore d'Italia o un suo rappresentante, con funzioni di Supervisore dell'Amministrazione del Fondo - Il Ministro della Pianificazione o un suo rappresentante ART. 8 MODALITA' DELLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA E DELLA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA 1. Il Comitato di Gestione dovra' approvare il "Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque" e dovra' proporre precise indicazioni: - sulle linee operative di intervento del Programma - sui progetti specifici nel quali il Programma si articola - sulle previsioni di spesa per la realizzazione dei progetti 2. All'inizio di ogni trimestre il Comitato di Gestione dovra' approvare un Piano Preventivo di Spesa coerente con l'articolazione del programma. Ogni Piano Trimestrale Preventivo di Spesa dovra' chiaramente indicare: - il valore delle spese per ognuna delle voci - il calendario delle spese - i progetti a cui le spese si riferiscono 3. Gli ordini di pagamento saranno autorizzabili esclusivamente in base ai Piani Preventivi di Spesa approvati, saranno emessi dai Responsabili dell'Agenzia di Sviluppo ed autorizzati dal Supervisore dell'Amministrazione. 4. Alla fine di ogni trimestre, il Comitato di Gestione dovra' ratificare le spese sostenute nel trimestre in un Piano Consuntivo delle spese trimestrali. 5. Il Comitato di Gestione dovra' riunirsi almeno ogni tre mesi e ogni volta che uno dei membri che lo compongono lo richieda formalmente. ART. 9 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA 1. Oltre al controllo diretto eseguito attraverso il Supervisore dell'Amministrazione, si prevedera' un controllo indiretto che si realizzera' per mezzo della trasmissione della documentazione sotto indicata al Ministero della Pianificazione ed alla Ambasciata d'Italia, da parte del Comitato di Gestione e della Banca in cui sara' depositato il Fondo. 1.1 Il Comitato di gestione dovra' fornire regolarmente copia dei seguenti documenti: - Programma nelle sue linee generali - Piani Operativi Trimestrali approvati e Piani Consuntivi delle spese sostenute - Ordini di pagamento emessi dall'Agenzia ed approvati dal Supervisore dell'Amministrazione. 1.2 La Banca dovra' trasmettere un rapporto mensile riportando i movimenti della valuta registrati nel corso del mese sul c/c del Fondo di Contropartita. 2. Il Comitato di Gestione dovra' fornire informazione e documentazione inerente la gestione del Fondo di Contropartita tutte le volte che il Ministero della Pianificazione o l'Ambasciata d'Italia lo richiedano formalmente. 3. Analogamente il Responsabile dell'Agenzia ed il Supervisore dell'Amministrazione del Fondo dovranno rapidamente fornire le informazioni ed i chiarimenti formalmente richiesti, facilitando l'accesso alla contabilita' del Fondo di Contropartita all'Ambasciata d'Italia e/o al Ministero della Pianificazione. ART. 10 IMPEGNI GENERALI Honduras ed Italia garantiranno che il presente Accordo sia rispettato e fra le parti esistera' uno scambio reciproco di informazioni. ART. 11 SOSPENSIONI 1. La parte italiana, previe consultazioni con le Autorita' Honduregne, potra' richiedere la sospensione dell'erogazione dei fondi depositati nella Banca prescelta, in caso si diano anomalie nei seguenti casi: - deposito dei fondi raccolti attraverso la vendita dei prodotti italiani, nel Conto del Fondo di Contropartita - la gestione, controllo e utilizzazione del Fondo di Contropartita - la assunzione di qualsiasi altro impegno preso in base al presente Accordo 2. La erogazione del Fondo potra' essere riattivata dopo la correzione delle anomalie riscontrate ART. 12 Qualsiasi documento o comunicazione emesso dall'Honduras o dall'Italia in base al presente Accordo, sara' inviata per iscritto ai seguenti indirizzi: ITALIA: Sede dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa HONDURAS: Sede del Ministro della Pianificazione a Tegucigalpa ART. 13 EMENDAMENTI Il presente Accordo potra' essere modificato di comune accordo in qualsiasi momento, mediante lo scambio di corrispondenza fra le due parti sottoscriventi. ART. 14 ENTRATA IN VIGORE E DURATA Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma e si manterra' durante tutto il periodo necessario per la completa utilizzazione del Fondo di Contropartita. Per il Governo d'Italia Per il Governo d'Honduras L'Ambasciatore d'Italia Il Vice Ministro di Pianificazione (firma illegibile) (firma illegibile) ALLEGATO A LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE Il programma prevede un sostegno finanziario e tecnico alla operativita' dell'Agenzia di Sviluppo recentemente istituita nel Valle di Sensenti (Dipartimento di Ocotepeque). L'Agenzia di Sviluppo, attivata dalle istituzioni locali honduregne e dal Programma PRODERE/UNDP, prevede: Una struttura organizzativa composta da: - Assemblea Generale, Giunta Direttiva e Consiglio Consultivo, formati da rappresentanti degli organi locali di governo, delle istituzioni pubbliche, del settore privato - Una Struttura Tecnica formata da operatori locali distaccati dalle istituzioni pubbliche e private partecipanti nell'Agenzia - Una Struttura di Partecipazione locale formata dai Consigli di Sviluppo dei municipi dell'area di intervento dell'Agenzia I programmi di sviluppo che comprendono: - pianificazione territoriale socio-economica - intermediazione bancaria ed assistenza tecnica - appoggio alle piccole e medie imprese e cooperative locali - promozione dell'occupazione attraverso l'avvio di nuovi progetti produttivi, la costituzione di imprese sociali per i gruppi sociali svantaggiati, l'informazione sulla domanda-offerta di occupazione Il presente Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo ha la finalita' generale di promuovere l'occupazione nell'area di influenza dell'Agenzia, valorizzando i metodi di sviluppo locale basati sulla partecipazione della popolazione, sulla priorizzazione dei gruppi sociali a rischio di poverta', sulla valorizzazione delle capacita' tecniche e delle risorse locali. Il Programma di propone di concretizzare i seguenti obiettivi: - migliorare le condizioni di vita, in termini economici e sociali, della popolazione che ha meno accesso a reddito e servizi - appoggiare e rafforzare la cultura impresariale ed il tessuto economico-produttivo locale sopratutto attraverso le piccole imprese e le strutture cooperative - rinforzare istituzionalmente le diverse istanze locali, pubbliche e private, perche' possano assumere un ruolo attivo nella pianificazione e gestione dei processi di sviluppo Il Programma consiste nel dare un contributo finanziario e tecnico all'Agenzia per lo sviluppo delle seguenti attivita': - realizzazione di attivita' di pianificazione territoriale, attraverso metodologie che coinvolgano la popolazione locale, che permettano di inquadrare le attivita' produttive promosse dalle Agenzie in settori che abbiano prospettive di sviluppo - dare appoggio alle imprese attraverso l'intermediazione finanziaria e l'assistenza tecnica per progetti di ristrutturazione o creazione di nuove imprese, privilegiando quelli particolarmente innovatori nel contesto locale per i contenuti tecnologici, produttivi e sociali - fornire informazioni sul mercato del lavoro ed adeguare allo stesso le attivita' di formazione e riqualificazione professionale - dare appoggio ad imprese sociali, che integrino gruppi sociali particolarmente esposti ai rischi di poverta', e che producano servizi e beni utili alla collettivita' 389. Roma, 5 luglio 1993 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Sierra Leone di cancellazione del debito estero della Sierra Leone nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991 (Entrata in vigore: 5 luglio 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi; - al fine di ridurre il debito estero della Sierra Leone e rendere piu' agevole il suo servizio; - tenendo conto del disposto della Legge Italiana n. 106 del 28.3.1991; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Per quanto riguarda le somme erogate al 31 dicembre 1992, saranno cancellate le rate del capitale e degli interessi con scadenza in quella data, e non regolate, come pure quelle con scadenza successiva, relative ai seguenti crediti agevolati: - credito agevolato di US $ 20.000.000 per la costruzione di infrastrutture e la progettazione esecutiva della Diga di Bumbuna, di cui alla Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, firmata a Freetown il 2.2.1982 ed a Roma il 4.2.1982; - credito agevolato di Lire italiane 138.000.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la centrale idroelettrica di Bumbuna, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale e la Repubblica di Sierra Leone, firmata a Roma il 28.6.1989. Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati all'Allegato 1 al presente Accordo. Articolo 2 Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre 1992, e non regolate, come pure quelle con scadenza posteriore a detta data, relative ai seguenti accordi di consolidamento del debito, saranno cancellate: - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 10 aprile 1987 della riunione del "Club di Parigi"; - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 26 giugno 1989 della riunione del "Club di Parigi"; - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 20 novembre 1992 della riunione del "Club di Parigi". Le rate cancellate degli accordi di consolidamento di cui sopra sono elencate all'Allegato 1 bis al presente Accordo. Articolo 3 La cancellazione di cui sopra non riguarda le somme seguenti, erogate successivamente al 31 dicembre 1992, che dovranno pertanto essere versate alla scadenza: - Lire Italiane 37.953.695.611, relativi al credito agevolato di Lire Italiane 138.000.000.000. - dollari USA 77.423,20 relative al credito agevolato di dollari USA 20.000.000. Articolo 4 Il Governo della Repubblica di Sierra Leone si impegna a restituire, a scadenza, le somme ed i crediti che non sono stati cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo. Articolo 5 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 5 luglio 1993 in duplice copia nella lingua inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Sierra Leone 390. Lusaka, 9 luglio 1993 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia di cancellazione del debito estero dello Zambia nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 9 luglio 1993) ____________ (1) Gli allegati di natura tecnica non si pubblicano. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi; - al fine di ridurre il debito estero dello Zambia e rendere piu' agevole il suo servizio; - tenendo conto del disposto della Legge Italiana n. 106 del 28.3.1991; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Per quanto riguarda le somme erogate al 31 dicembre 1992, le rate del capitale e degli interessi con scadenza in quella data, e non regolate, come pure quelle con scadenza successiva, relative ai seguenti crediti agevolati, saranno cancellate: - il credito agevolato di US $ 11.750.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la costruzione della strada Mansa-Lufubu, di cui alla Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale e la Banca dello Zambia, firmata a Roma il 20.1.1986; - il credito agevolato di ECU 9.356.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per un impianto di lavorazione ed imballaggio di verdure, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 3.2.1987; - il credito agevolato di ECU 33.973.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per l'approvvigionamento idrico della citta' di Kabwe, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 15.4.1987; - il credito agevolato di dollari USA 12.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la ricostruzione della condotta di Tazama, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 4.8.1987. Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati all'Allegato 1 al presente Accordo. Articolo 2 Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre 1992, e non regolate, come pure quelle con scadenza posteriore a detta data, relative al seguente accordo di consolidamento del debito, saranno cancellate: Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, in esecuzione del Verbale Concordato della riunione del Club di Parigi del 23 luglio 1992. Le rate cancellate sono elencate all'Allegato 2 al presente Accordo. Articolo 3 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Lusaka il 9 luglio 1993 in duplice copia nella lingua inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede. Per il Governo dello Zambia Per il Governo Italiano