Con decreto ministeriale n. 559/C.11433-XV.J(140) del 27 luglio 1993 il dispositivo di sicurezza denominato: "Airbag-Gasgenerator FG" che la societa' General Motors Italia S.p.a. intende importare dalla societa' Bayern-Chemie Airbag GMBH-Aschau/INN (Germania) e' riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Il dispositivo montato sull'autoveicolo secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice potra' essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma B) della nota aggiunta all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non piu' classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria. Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del dispositivo di sicurezza deve essere eseguito da persone appositamente istruite in officine specializzate.