IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge  6 ottobre 1982, n. 752, e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni per  l'attivazione  di  interventi
intesi  a  definire  una politica organica di approvvigionamento e di
razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;
  Vista  la  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  recante  norme   per
l'attuazione della politica mineraria;
  Vista  la  deliberazione  in  data  4 dicembre 1990 con la quale il
CIPE, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge  n.  221/1990,  ha
agggiornato  gli  indirizzi  generali  della  politica  nazionale nel
settore  minerario  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  con  gli
interventi  disposti dalla richiamata legge n. 752/1982 e successsive
modifiche ed integrazioni,  ha  aggiornato  altresi'  l'elenco  delle
sostanze  minerali  che rivestono rilevante interesse per il Paese ed
ha infine indicato le attivita'  minerarie  che,  per  il  preminente
valore  strategico  e/o  sociale,  devono  essere  mantenute  in fase
produttiva anche se la relativa coltivazione dia luogo a  perdite  di
gestione;
  Visto  l'art.  7, comma 2, della legge n. 221/1990 il quale dispone
che ai concessionari  di  unita'  minerarie  riconosciute  di  valore
strategico  o  sociale  che  presentino programmi di ristrutturazione
finalizzati al recupero di condizioni di economicita' di  gestione  o
piani  di  riconversione  in  attivita'  sostitutive  possono  essere
concessi contributi in conto capitale  nella  misura  del  costo  del
lavoro e comunque non superiore alle perdite di gestione;
  Visto  il  comma  3  dello  stesso  art.  7  che affida al CIPI, su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  e  sentite  le  regioni interessate ed il Consiglio
superiore delle miniere, il  compito  di  approvare  i  programmi  di
ristrutturazione  e  di  indicare i livelli produttivi di massima per
ciascuna miniera;
  Vista la proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  trasmessa  in  data 27 luglio 1993 con la quale, su
conforme parere del Consiglio superiore delle miniere e delle regioni
interessate, sono state indicate le  miniere  da  mantenere  in  fase
produttiva,  pur  se in perdita di gestione, allo scopo di consentire
la   realizzazione   dei   programmi   di   ristrutturazione   o   di
riconversione;
  Preso  atto  che  non  sono  state  presentate  domande tendenti ad
ottenere contributi per  gli  interventi  di  mantenimento  in  stato
potenziale  della  coltivazione  delle  miniere,  per  cui  la  somma
disponibile per  tali  interventi  non  puo'  essere  destinata  alle
miniere  interessate  alla  ristrutturazione  o riconversione secondo
quanto stabilito dalla deliberazione del 20 dicembre 1990;
  Ritenuto di dovere fissare i livelli produttivi di massima  per  le
miniere   interessate   dai   piani   di   ristrutturazione   e/o  di
riconversione, consentendo oscillazioni in piu' o in mendo del 20%;
  Considerata l'esigenza di dover ridurre, a causa dell'insufficienza
dei fondi disponibili, il contributo massimo  concedibile  in  misura
percentualmente uguale per tutte le miniere;
                              Delibera:
  Ai  fini  dell'attuazione  degli  indirizzi generali della politica
nazionale  del   settore   minerario   determinati   dal   CIPE   con
deliberazione  del  4  novembre  1990  sono  approvati i programmi di
ristrutturazione  delle  unita'  minerarie  elencate  nella   tabella
allegata  -  che  fa parte integrante della presente delibera - nella
quale sono altresi' indicati, per il mantenimento in fase  produttiva
nell'anno  1992,  sia  il  livello produttivo di massima per ciascuna
miniera che l'importo del contributo concedibile ai sensi dell'art. 7
della legge n. 221/1990.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA