IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attivazione di interventi intesi a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante norme per l'attuazione della politica mineraria; Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 221/1990, ha agggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla richiamata legge n. 752/1982 e successsive modifiche ed integrazioni, ha aggiornato altresi' l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese ed ha infine indicato le attivita' minerarie che, per il preminente valore strategico e/o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione; Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 221/1990 il quale dispone che ai concessionari di unita' minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' di gestione o piani di riconversione in attivita' sostitutive possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del costo del lavoro e comunque non superiore alle perdite di gestione; Visto il comma 3 dello stesso art. 7 che affida al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite le regioni interessate ed il Consiglio superiore delle miniere, il compito di approvare i programmi di ristrutturazione e di indicare i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 27 luglio 1993 con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere e delle regioni interessate, sono state indicate le miniere da mantenere in fase produttiva, pur se in perdita di gestione, allo scopo di consentire la realizzazione dei programmi di ristrutturazione o di riconversione; Preso atto che non sono state presentate domande tendenti ad ottenere contributi per gli interventi di mantenimento in stato potenziale della coltivazione delle miniere, per cui la somma disponibile per tali interventi non puo' essere destinata alle miniere interessate alla ristrutturazione o riconversione secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 20 dicembre 1990; Ritenuto di dovere fissare i livelli produttivi di massima per le miniere interessate dai piani di ristrutturazione e/o di riconversione, consentendo oscillazioni in piu' o in mendo del 20%; Considerata l'esigenza di dover ridurre, a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili, il contributo massimo concedibile in misura percentualmente uguale per tutte le miniere; Delibera: Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 novembre 1990 sono approvati i programmi di ristrutturazione delle unita' minerarie elencate nella tabella allegata - che fa parte integrante della presente delibera - nella quale sono altresi' indicati, per il mantenimento in fase produttiva nell'anno 1992, sia il livello produttivo di massima per ciascuna miniera che l'importo del contributo concedibile ai sensi dell'art. 7 della legge n. 221/1990. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA