Alle imprese interessate
                                    All'A.B.I.
                                    All'ASSILEA
                                    All'ASSIREME
                                    Agli    istituti    di    credito
                                  convenzionati con Agensud
                                    Alle    societa'    di    leasing
                                  convenzionate con Agensud
                                    Alla Confindustria
                                    Alla Confapi
                                    Alla Confagricoltura
                                    Alla Coldiretti
                                    Alla   Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                    Alla Confcommercio
                                    Alla Confesercenti
                                    Al   Comitato   di  coordinamento
                                  delle confederazioni artigiane
                                    Al    Commissario     liquidatore
                                  Agensud
  Con  riferimento  all'art.  3  del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
403, che  ha  disposto  nuove  procedure  per  la  concessione  delle
agevolazioni  alle  iniziative non ancora deliberate dall'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15  aprile
1993,  di  cui  al comma 3 dell'art.   1 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992,  n.  488,  si  porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che
saranno trasmessi agli istituti di credito ed alle societa' di  leas-
ing  convenzionati  appositi  elenchi delle iniziative interessate da
dette  procedure  e  riferiti  alle  aziende  le   cui   domande   di
agevolazione  risultino  pervenute  all'Agenzia.  Con  riferimento  a
ciascuna delle iniziative degli elenchi ed a tutte le altre  ivi  non
comprese  per  le  quali  sia  stata  presentata  comunque domanda di
agevolazione  agli  enti  istruttori  in  indirizzo,  questi   ultimi
dovranno  effettuare  entro  il  31  dicembre  1993  uno dei seguenti
adempimenti:
   fornire  i  propri   esiti   istruttori   non   ancora   trasmessi
all'Agenzia;
   confermare  o,  ove  occorra, aggiornare gli esiti istruttori gia'
trasmessi all'Agenzia.
  Nei casi di nuovi esiti  istruttori  e  di  aggiornamento  dovranno
essere trasmesse, oltre a quanto previsto dalle convenzioni stipulate
con  l'Agenzia,  anche  le comunicazioni sulle risultanze istruttorie
secondo il modello allegato sub 1, redatte dagli istituti di  credito
o dalle societa' di leasing.
  Nei   casi   di   conferma   dovranno   essere  trasmesse  solo  le
comunicazioni indicate.
  Le  comunicazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere corredate dalle
dichiarazioni compilate secondo lo schema allegato  sub  2  rese  dai
legali  rappresentanti  delle  ditte  richiedenti  e sottoscritte dai
presidenti  dei  rispettivi   collegi   sindacali,   ove   esistenti,
attestanti  tra l'altro la sussistenza delle condizioni per l'accesso
alle agevolazioni, lo stato di esecuzione del  progetto,  l'ammontare
delle  spese  sostenute  rapportato al costo complessivo del progetto
medesimo, come previsto dal comma 1  dell'art.  3  del  decreto-legge
richiamato in oggetto.
  Ad  integrazione  delle  previste  comunicazioni  delle societa' di
leasing e nei soli casi di contratti di  locazione  finanziaria  gia'
stipulati  alla  data delle dichiarazioni, lo stato di esecuzione del
progetto e l'ammontare delle spese gia'  effettuate  sono  dichiarati
dai   legali   rappresentanti  delle  societa'  medesime  o  da  loro
procuratori all'uopo delegati (cfr. ultima pagina dell'allegato 1).
  Alle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltre allegate le
certificazioni previste dalla  vigente  normativa  sulla  lotta  alla
criminalita' organizzata e quelle attestanti la vigenza delle imprese
richiedenti.
  Gli  enti  istruttori  renderanno  disponibile  in  tempo  utile la
modulistica da utilizzare per le procedure in argomento.
  Per l'uniformita' di comportamento di tutti i soggetti  interessati
e  per  una piu' efficace applicazione delle disposizioni legislative
si precisa quanto segue:
   le nuove disposizioni di legge si applicano  nei  confronti  delle
iniziative  di  cui  all'art.  1,  comma  3, lettere b), c) ed e) del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con esclusione dei progetti  di
ricerca  e  delle  iniziative  di grandi dimensioni per le quali alla
data del 15 aprile 1993 e' gia' intervenuta  una  delibera  da  parte
dell'Agenzia   subordinata   alla   delibera  di  ammissibilita'  del
C.I.P.I.;
   per ciascuna iniziativa tutta la  documentazione  indicata  dovra'
essere  trasmessa  a mezzo di raccomandata a/r, anche a mano, entro e
non oltre il 31 dicembre  1993  ed  esclusivamente  dall'istituto  di
credito  o  dalla  societa'  di  leasing competente per l'istruttoria
dell'iniziativa medesima;
   non saranno prese in esame le  pratiche  sprovviste  o  incomplete
della  predetta  documentazione - ad eccezione di quella per la quale
la  vigente  normativa  prevede  espressamente   un   inoltro   anche
successivo  alla  concessione, ma comunque antecedente all'erogazione
delle  agevolazioni  -,  quelle  trasmesse  oltre  il  termine  sopra
indicato,  nonche'  quelle carenti delle informazioni richieste negli
schemi allegati;
   l'ammontare delle spese gia' effettuate per la  realizzazione  del
progetto  ed il suo costo complessivo devono comprendere le eventuali
spese per scorte, purche' oggetto della domanda cui si  riferisce  la
singola dichiarazione;
   con  riferimento  alle  dichiarazioni  di  cui  all'allegato 2, si
intendono avviati a realizzazione alla data  del  21  agosto  1992  i
programmi   per   i   quali   risultavano   sostenute  spese  -  come
riscontrabile da  documenti  fiscalmente  regolari  emessi  entro  la
stessa  data  anche se quietanzati successivamente - per l'acquisto o
la  costruzione  di  immobilizzazioni  oggetto  della  richiesta   di
agevolazioni;
   nel  caso  di iniziativa realizzata con il sistema della locazione
finanziaria ed interessata da un contestuale finanziamento  agevolato
per  scorte,  la societa' di leasing e l'istituto di credito titolari
delle rispettive istruttorie dovranno inviare separate  comunicazioni
e  dichiarazioni. Le scorte non potranno comunque essere agevolate se
non risultera' agevolato il corrispondente investimento in leasing. I
programmi  di  acquisto  di  sole  scorte  si  intendono  avviati   a
realizzazione  alla  data  del  21  agosto  1992  solo se a tale data
risultano sostenute  spese  per  le  stesse,  come  riscontrabile  da
documenti fiscalmente regolari emessi entro la data medesima anche se
quietanzati successivamente;
   con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 2, lo stato
di  esecuzione  del  progetto  deve  essere rilevato in rapporto allo
stato di avanzamento materiale degli investimenti;
   le agevolazioni saranno calcolate  con  riferimento  agli  importi
proposti dagli enti istruttori a seguito dell'esame di ammissibilita'
e congruita' delle spese da parte degli stessi, cosi' come prescritto
dalla vigente normativa e dalle specifiche convenzioni;
   la  facolta'  di  richiedere  l'anticipazione  di  cui  al comma 3
dell'art. 3 del decreto-legge in argomento  costituisce  un'ulteriore
modalita'  per  le imprese di ottenere l'erogazione del contributo in
conto capitale, che si aggiunge, senza alterarne il regime, a  quelle
gia' previste dalla previgente normativa;
   il  numero di progetto e di matricola Agenzia, da riportare a cura
degli enti istruttori negli schemi allegati, sono quelli indicati nei
citati   elenchi   trasmessi   dall'Agenzia   agli   enti   medesimi;
l'indicazione  non  e'  richiesta  per  le iniziative non comprese in
detti elenchi;
   nel  modello  allegato  sub  1  ciascun  ente  istruttore   dovra'
riportare  il codice Agenzia relativo all'ente medesimo; detto codice
e' desumibile dagli elenchi sopra indicati.
  Per tutto quanto non  contenuto  nel  decreto-legge  oggetto  della
presente circolare, si applicano le disposizioni di cui alla legge 19
dicembre 1992, n. 488 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
  Si  richiama infine la particolare attenzione degli enti istruttori
su quanto regolato dalle vigenti convenzioni in  ordine  alla  dovuta
informativa  ed  ai  conseguenti  adempimenti  istruttori  in caso di
modifiche ai progetti di investimento; queste ultime pertanto,  cosi'
come   le   dichiarazioni  rese  dalle  ditte  richiedenti,  dovranno
pervenire in tempo utile agli enti medesimi da parte degli  operatori
interessati,  al  fine della puntuale osservanza del suddetto termine
del 31 dicembre 1993.
                                                  Il Ministro: SAVONA