IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  le  dighe  costruite  senza  l'approvazione   del
relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti  possono
costituire un grave rischio per le popolazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'istituzione di una procedura  di  approvazione  in
sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli
per le popolazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  dei  lavori  pubblici,
dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento  delle
politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri
di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore  a  100.000
metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, oltre che  alla
concessione  per  la  derivazione  e  la   utilizzazione   dell'acqua
pubblica, in  quanto  necessaria  ai  sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive  modificazioni,
all'approvazione tecnica del progetto. 
  2. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni op-
era di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate  ai
fini dell'approvazione del progetto originario. 
  3. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se  di  variante,  di
dighe  e  l'emanazione  del  relativo  atto  amministrativo   e'   di
competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18  maggio
1989, n. 183. 
  4. L'approvazione tecnica dei progetti  si  intende  in  ogni  caso
rilasciata con salvezza dei diritti  di  terzi  e  senza  pregiudizio
degli oneri e vincoli  gravanti  sul  soggetto  interessato  e  sugli
immobili  con  riferimento  agli   interessi   pubblici   ambientali,
urbanistici,    paesaggistici,    artistici,    storico-archeologici,
sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine  pubblico  e
della pubblica sicurezza. 
  5. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241.