IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Visto l'art. 1 della direttiva 92/120/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale; Visto l'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente l'attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Ritenuto di provvedere all'attuazione del citato art. 1 della direttiva 92/120/CEE, con le modalita' indicate nell'art. 18, comma 1, del summenzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; Decreta: Art. 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, in esercizio alla data del 26 gennaio 1993, i quali entro la stessa data abbiano presentato al Ministero della sanita' istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo.