IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30  aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina
igienica  della  produzione  e   commercializzazione   dei   prodotti
alimentari e delle bevande;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  537,  di
attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a  base  di
carne;
  Visto  l'art.  1  della  direttiva  92/120/CEE del Consiglio del 17
dicembre 1992, relativa alla  concessione  di  deroghe  temporanee  e
limitate  alle  norme  sanitarie  specifiche  per  la produzione e la
commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale;
  Visto l'art. 22, comma 11,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  537,  concernente  l'attuazione  della  direttiva 92/5/CEE
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari  di
prodotti a base di carne;
  Ritenuto  di  provvedere  all'attuazione  del  citato  art. 1 della
direttiva 92/120/CEE, con le modalita' indicate nell'art.  18,  comma
1, del summenzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione
dei prodotti di origine animale, di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, in esercizio
alla data del 26 gennaio 1993, i quali entro la stessa  data  abbiano
presentato  al  Ministero della sanita' istanza di riconoscimento CEE
ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo.