IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli
altri  enti  locali,  conseguente  a  fenomeni  di  infiltrazione   e
condizionamento di tipo mafioso, al fine di  apprestare  strumenti  e
forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalita' e
restituire efficienza e trasparenza all'azione  amministrativa  degli
enti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al comma 1 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo  1990,  n.
55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio  1991,  n.
164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  luglio  1991,  n.
221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento  del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla  carica
di consigliere, di  sindaco,  di  presidente  della  provincia  e  di
componente delle rispettive giunte, anche  se  diversamente  disposto
dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e  funzionamento  degli
organi predetti, nonche' di ogni  altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte.".