IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con  la  politica  comunitaria,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568,  recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n.  142,  ed  in  particolare  gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 25 agosto  1991,  n.  282,  concernente  la  riforma
dell'ENEA;
  Vista  la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la  propria  delibera  in  data  30  dicembre  1992,  recante
direttive  per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e
comunitari;
  Visto il programma quadro della  ricerca  comunitaria  relativo  al
quinquennio 1990-94;
  Visto  il  programma  comunitario  STRIDE  inteso  a  rafforzare il
potenziale in materia di ricerca,  tecnologia  ed  innovazione  delle
regioni meno progredite;
  Visto  il  programma  comunitario  SPRINT  rivolto  a promuovere la
diffusione di nuove tecnologie e l'innovazione tramite  strutture  di
reti nazionali a livello europeo;
  Visti  i  contratti stipulati tra la Comunita' europea e l'ENEA per
la realizzazione di progetti di ricerca  nei  settori  dell'ambiente,
della fusione controllata e dell'innovazione;
  Considerato  che,  a  fronte  delle  risorse rese disponibili dalla
Comunita' europea in tale contesto, ammontanti circa a 64,3  miliardi
di  lire,  occorre  provvedere  ad  assicurare  le necessarie risorse
nazionali pubbliche;
  Considerato    che    l'accordo    di    programma    ENEAMinistero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica
la  quota  finanziaria  1993 a carico dell'ENEA in lire 100 miliardi,
rivalutati in lire 106,399 miliardi per l'effetto delle  oscillazioni
del cambio;
  Considerato  che  il  CIPE  definisce il programma degli interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
  Vista  la  richiesta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - IGFOR, con nota n. 140943 del 1 giugno 1993;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Il  programma  degli  interventi  finanziari  per  l'anno 1993,
concernente il cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio  dei
contributi   comunitari   e  specificati  nell'accordo  di  programma
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica-ENEA  indicato in premessa, ammonta a complessivi 156,399
miliardi di lire, di cui lire 106,399 miliardi a carico  dell'ENEA  e
lire  50 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo
di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2.  Il  Fondo  di  rotazione  provvede a far affluire allo stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica  la  quota  a  proprio  carico,  secondo  le  procedure
previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568.
  3. Lo stato di avanzamento delle azioni viene comunicato, anche  su
supporto  informatico,  al  Fondo  di rotazione da parte dei soggetti
responsabili dell'attuazione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge
n. 183/1987.
  4. Il Fondo di rotazione, in  relazione  alle  risorse  trasferite,
puo'  effettuare  specifici  controlli,  avvalendosi  delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le
altre amministrazioni interessate.
   Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164