Agli assessori alla sanita'  delle
                                  regioni e province autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini dei medici
  Sono   pervenute   da   parte   di   numerosi   servizi   per    le
tossicodipendenze   delle   unita'   sanitarie  locali  richieste  di
chiarimento in merito a varie problematiche relative all'impiego  dei
farmaci  sostitutivi,  nei  trattamenti delle tossicodipendenze, dopo
l'abrogazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno  1993,  n.  171,  a  seguito di referendum popolare, di talune
disposizioni del testo unico sulle sostanze stupefacenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rela-
tive alla materia di cui trattasi.
  In   particolare,   con   diversi  quesiti,  viene  evidenziata  la
necessita' di chiarire, nel contesto della disciplina generale  sulla
somministrazione  delle  sostanze stupefacenti per fini terapeutici e
dei  principi  contenuti  nelle  disposizioni  del  testo  unico  non
investite dal provvedimento di abrogazione sopra richiamato, criteri,
modalita' e limiti da osservare per l'uso dei farmaci sostitutivi nei
programmi  di trattamento degli stati di tossicodipendenza sia presso
le strutture pubbliche che nell'ambito di quelle private.
  Si deve osservare, in proposito, che dopo  l'abrogazione  dell'art.
2,  comma  1,  lettera e), punto 4) del testo unico, che demandava al
Ministro della sanita' di stabilire con proprio decreto "i  limiti  e
le  modalita'  di  impiego  dei  farmaci  sostitutivi", nonche' delle
disposizioni di cui all'art. 120, comma 5 e dell'art.  121,  comma  1
(concernenti,   rispettivamente,  l'obbligo  dei  medici  curanti  di
inviare al Servizio pubblico le schede sanitarie relative ai soggetti
tossicodipendenti che si sottopongono a trattamenti terapeutici e  di
segnalare   le   persone  assistite  che  facciano  uso  di  sostanze
stupefacenti ai fini dell'avvio di un programma terapeutico  e  socio
riabilitativo)    restano,   in   vigore,   perche'   non   investite
dall'abrogazione, le disposizioni riguardanti:
   1) l'attribuzione del Ministro della sanita'  di  determinare  gli
indirizzi  per  la  cura  e  il  reinserimento  sociale  dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (art. 2,
comma 1, lettera a);
   2) la previsione che spetti al Ministro della sanita'  determinare
le   procedure  diagnostiche  e  medico-legali  per  accertare  l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope  (art.  78,  comma  1,
lettera a);
   3)  il  compito  istituzionale dei SERT di effettuare accertamenti
diagnostici e definire ed  attuare  programmi  terapeutici  e  socio-
riabilitativi per i tossicodipendenti (art. 120, comma 1; art.  122);
   4)  l'obbligo per i medici che prescrivono preparazioni contenenti
sostanze stupefacenti per fini terapeutici di osservare  la  speciale
disciplina  concernente le modalita' di compilazione delle ricette, i
limiti quantitativi, la conservazione della documentazione (art. 43);
   5) la previsione che l'uso terapeutico di preparati  medicinali  a
base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope debba corrispondere a
"necessita'  di  cura  in  relazione  alle   particolari   condizioni
patologiche del soggetto" (art. 72, comma 2);
   6)  la  possibilita'  per  gli esercenti la professione medica che
assistono  persone  dedite  all'uso  di  sostanze   stupefacenti   di
avvalersi dell'ausilio dei SERT (art. 120, comma 4).
  Sussiste,  inoltre,  un vincolo di carattere generale che impone di
utilizzare per  finalita'  terapeutiche  i  soli  farmaci  che  siano
espressamente  destinati  a tale impiego nel decreto ministeriale che
ne autorizza la immissione in commercio.
  Da questo insieme di disposizioni si possono ricavare, ad avviso di
questo Ministero, coerenti criteri, modalita' e limiti  da  osservare
nella materia in oggetto.
  Innanzi   tutto   si   deve  evidenziare  che  il  presupposto  per
l'attuazione del trattamento con farmaci  sostitutivi  e'  costituito
dalla  sussistenza di uno stato di dipendenza fisica nei confronti di
sostanze stupefacenti, il cui  accertamento  deve  essere  effettuato
utilizzando   le   vigenti  procedure  diagnostiche  e  medico-legali
(decreto 12 luglio 1990, n. 186),  di  regola  a  cura  del  Servizio
pubblico per le tossicodipendenze.
  Ai  servizi  pubblici per le tossicodipendenze spetta, altresi', il
compito di definire il programma  per  l'esecuzione  del  trattamento
terapeutico con impiego di farmaci sostitutivi, determinando le rela-
tive modalita', i dosaggi, la durata, i criteri per il controllo.
  Si  tratta,  come  e'  ben  noto, di un adempimento che si fonda su
complesse  valutazioni  di  carattere  clinico,   socio-sanitario   e
psicologico   e   percio'  richiede  l'apporto  di  varie  competenze
professionali, sia da parte degli operatori del SERT sia da parte  di
specialisti  appartenenti  ad  altri servizi funzionalmente collegati
dell'unita' sanitaria locale (tossicologi, infettivologi, psichiatri,
ecc.).
  Al fine di orientare  l'attivita'  degli  operatori,  il  Ministero
della  sanita'  si riserva di predisporre apposite linee-guida per le
attivita' di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  degli  stati  di
tossicodipendenza,   sentito  l'Istituto  superiore  di  sanita',  il
Consiglio superiore di sanita'  e  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Si  ritiene,  alla  luce  della lunga esperienza maturata in questo
settore in tutti  i  Paesi  del  mondo,  che  dette  linee-guida  non
potranno  che  essere  orientare  verso  l'obiettivo di promuovere un
trattamento terapeutico globale, in un piu' vasto piano  che  preveda
anche  interventi  di carattere psicologico e socio-riabilitativo, al
fine di conseguire uno stabile superamento dello stato di  dipendenza
nei confronti delle sostanze stupefacenti.
  In  tale contesto, questo Ministero ritiene che anche i trattamenti
terapeutici con impiego di  farmaci  sostitutivi,  che  i  medici  di
medicina   generale   intenderanno  attuare  nell'ambito  delle  loro
attivita' di diagnosi e cura, dovranno necessariamente inquadrarsi in
un progrmma - che gli stessi medici potranno concordare con  il  SERT
territorialmente  competente  -  articolato in rapporto alle esigenze
accertate per ogni singolo  caso,  con  la  eventuale  previsione  di
concomitanti  interventi  di  tipo medico-specialistico, psicologico,
sociale e riabilitativo da effettuare presso altri servizi.
  Il programma dovra' prevedere, altresi', modalita' di assunzione  e
modalita'   di  controllo  sia  da  parte  dei  medici  curanti  che,
eventualmente, da parte di altre strutture dell'unita' sanitaria  lo-
cale,   e   cio'  anche  al  fine  di  prevenire  forme  illecite  di
utilizzazione dei farmaci prescritti.
  Nell'ambito  delle  differenti  realta'  locali,  ciascuna  regione
dovra'  individuare  le  opportune  modalita'  idonee   a   garantire
l'attuazione  dei  programmi  di  cui  trattasi  e  a  prevenire, nel
contempo, le possibilita' di duplicazione dei trattamenti.
  Ai  medici  che  eseguono  i  trattamenti  in  argomento   incombe,
comunque,  l'obbligo  di  curare  la tenuta e la conservazione di una
specifica documentazine clinica (scheda sanitaria) che deve contenere
i dati essenziali inerenti agli accertamenti effettuati, alle terapie
praticate e ai risultati conseguiti.
  E' appena il caso di sottolineare che, in sede di valutazione della
situazione clinica di ciascun soggetto, ai  fini  della  formulazione
del  programma, dovra' essere attentamente considerata l'opportunita'
di riservare a strutture pubbliche qualificate la  realizzazione  dei
trattamenti  la  cui  complessita'  richieda  una attuazione comunque
protratta nel tempo nonche' dei programmi relativi a  quadri  clinici
complicati dalla gravita' di patologie correlate.
  Infine,  per  quanto  concerne  il  problema  relativo  ai  farmaci
utilizzabili nei trattamenti terapeutici della  tossicodipendenza  si
conferma  che,  in  base  alle  vigenti  disposizioni,  e' consentito
l'impiego per detta finalita' del solo metadone cloridrato sciroppo.
  Per quanto concerne l'ipotesi di impiego  di  altri  farmaci,  sono
stati   gia'   avviati   da   questo   Ministero  gli  indispensabili
approfondimenti circa la possibilita'  di  ammettere  l'utilizzazione
della   buprenorfina   cloridrato   e   delle  relative  modalita'  e
condizioni.
  Una uguale possibilita' e' invece da escludere per quanto  concerne
la  morfina,  tenendo  conto  degli  orientamenti  della  letteratura
scientifica internazionale e della negativa esperienza che  l'impiego
di  tale  sostanza  ha gia' fatto registrare nel nostro Paese qualche
anno fa.
  In considerazione della complessita' dei problemi di natura clinica
che   si    riconnettono    ai    trattamenti    terapeutici    della
tossicodipendenza  questo  Ministero  ritiene  che,  d'intesa  tra le
regioni e gli ordini  dei  medici,  possa  risultare  di  particolare
utilita'  la  realizzazione di iniziative di formazione, destinate ai
medici di medicina  generale,  con  la  partecipazione  attiva  degli
operatori  dei  Servizi  pubblici  per le tossicodipendenze, anche al
fine di individuare modalita' di collaborazione ed integrazione nella
attuazione dei programmi e dei trattamenti.
  Per parte sua, il Ministero della sanita', con progetti finalizzati
che saranno predisposti ai  sensi  dell'art.  127  del  testo  unico,
promuovera'  quanto  prima  l'attuazione  di  iniziative  a carattere
nazionale riguardanti la  formazione  di  formatori,  sulla  base  di
intese  con  le  regioni,  con  le  universita'  e  con le principali
organizzazioni mediche.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA