All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ispettorato centrale repressione frodi Ai signori commissari di Governo delle regioni Al commissario di Stato per la regione siciliana Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno: Gabinetto Direzione generale di pubblica sicurezza Al Ministero delle finanze: Direzione generale dogane e imposte indirette Direzione generale servizi finanza locale Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunita' europee - BRUXELLES Alla commissione CEE - Direzione generale agricoltura - Divisione vino - BRUXELLES Alla gestione produzione agricola Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino All'ufficio FEOGA Con regolamento CEE della Commissione n. 2721/88 del 31 agosto 1988, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2181/91 del 24 luglio 1991, sono state stabilite le modalita' di applicazione delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38 (preventiva) e 41 (sostegno) del regolamento CEE n. 822/87. Inoltre, con regolamento CEE della Commissione n. 2094/93 del 28 luglio 1993 e' stata attivata per la campagna 1993-94 la "distillazione preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 e con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993 sono stati determinati, tra l'altro, i livelli dei prezzi di cessione dei vini nonche' l'importo degli aiuti delle differenti distillazioni. Le disposizioni previste dal predetto regolamento CEE n. 2094/93 riguardano: il termine ultimo di presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive, che e' stato fissato al 15 novembre 1993; il termine di consegna in distilleria dei quantitativi di vino risultanti dai contratti approvati, che e' stato fissato, al piu' tardi, alla data del 15 marzo 1994; la costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU per hl per i quantitativi di vino che figurano nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive; la quantita' di vino da tavola, o di vino atto a dare vino da tavola, ammessa alla distillazione in causa, la quale non puo' eccedere i 12 hl per ettaro della superficie coltivata a vigneto per la produzione di vino da tavola, compresa quella destinata ad ottenere vino ad indicazione geografica. 1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva. Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioe', qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati. Il vino puo' essere ceduto soltanto a "distillatori riconosciuti" o "assimilati" o a "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti. 2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili. Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare vini da tavola, della campagna 1993-94 e precedenti, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87. Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti: alcole neutro che risponde alla definizione di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio; acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89; alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol. 3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione. Come gia' accennato nelle premesse, con regolamento CEE della Commissione n. 2094/93 e' stato determinato il quantitativo massimo di vino che puo' formare oggetto della distillazione "preventiva". A norma del predetto regolamento il produttore italiano puo' far distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere i 12 ettolitri per ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola. Come e' noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione e' quella indicata nella sezione g) della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1993-94 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola ed ai vini da tavola ad indicazione geografica. In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'argricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile, delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati. 4. Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari. Come e' noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione preventiva e' pari al 65% del prezzo di orientamento stabilito per la campagna in causa che e' di ECU 3,17/% vol/hl. Pertanto il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e' di ECU 2,06/%z vol/hl. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino. L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente. Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sara' effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima. Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura: a) ECU 1,56, se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato del regolamento n. 2046/89; b) ECU 1,45, se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti. L'aiuto comunitario e' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione e' tenuto a fornire all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1994 le prove dell'avvenuta distillazione nonche' la prova dell'avvenuto pagamento, entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino distillato. Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1 giugno 1995, un importo pari all'aiuto. E' prevista la possibilita' che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983. L'anticipo di cui sopra puo' essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva. Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sara' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione. Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 1994 - la prova che: il quantitativo totale del vino oggetto del contratto e' stato distillato; il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti. Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 5, il tasso applicabile e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto. 5. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti. Il sopracitato regolamento CEE n. 2093/93 della Commissione fissa, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1993-94 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario. Tale riduzione e' di 0,15 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione. Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono illustrate con apposita circolare di questo Ministero. 6. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino. Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono: la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore; il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa. Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato. La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 460 del 4 novembre 1987. I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi. I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformita' a quanto prescritto dal precitato decreto. Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'UTF competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con questo Ministero. Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli UTF competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalita' indicate al punto 4 della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983-84. 7. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive. I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro il 15 novembre 1993 corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1993-94. Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica che sara' predisposta dall'A.I.M.A. Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non avere presentato ad uffici di altre province precedenti domande di approvazione di contratti di distillazione specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e le quantita' di vino oggetto dei contratti approvati o in corso di approvazione. Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione da parte del produttore vinicolo, a condizione che il versamento dell'aiuto al distillatore e lo svincolo della cauzione siano subordinati alla presentazione della dichiarazione stessa. Il contratto o la dichiarazione sostitutiva dovra' contenere l'indicazione della superficie relativa al vino da tavola ed al vino da tavola con indicazione geografica che presumibilmente sara' ottenuto nel corso della campagna 1993-94. Resta, naturalmente, inteso che il volume di vino che beneficiera' dell'aiuto comunitario non potra' superare, in ogni caso, il limite massimo di 12 ettolitri per ettaro delle superfici indicate nella sezione g) della dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola ed ai fini da tavola ad indicazione geografica. Si richiama l'attenzione degli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione sull'assoluta necessita' di comunicare telegraficamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 25 novembre 1993 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati (anche se non ancora approvati) entro il 15 novembre 1993. Il contratto di distillazione, per il quale si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto, da parte del distillatore, del vino da tavola o del vino atto a dare vino da tavola e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore ai prezzi minimi di cessione indicati ai precedenti punti 4), 5). Oltre ai predetti elementi, nei contratti di distillazione e dichiarazioni sostitutive vanno indicati: a) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare precisando se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola; b) il nome e l'indirizzo del produttore; c) il luogo ove e' immagazzinato il vino; d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria; e) l'indirizzo della distilleria. Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore - sotto la propria responsabilita' - attesti di aver soddisfatto per la campagna precedente agli obblighi previsti dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 e si impegni ad addizionare al vino da tavola ed al vino atto, cloruro di litio nella misura tra i 5 e i 10 grammi per quintale conformemente a quanto precisato al precedente punto 6). Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A., pena la decadenza dell'aiuto, entro il termine del 31 maggio 1994, mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo. Si ricorda, infine, che in virtu' delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovra' essere corredato della prova che e' stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione paria 4 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso. La detta cauzione dovra' avere validita' fino al 31 marzo 1994 e rinnovarsi automaticamente di tre mesi in tre mesi fino ad autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A. La cauzione e' svincolata dall'A.I.M.A. proporzionalmente alle quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione e' sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto. La "dichiarazione" e il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate. La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui e' titolare. In tal caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidita' totale, dell'acidita' volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso. Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui e' immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie. In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai limitati tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresi', ove se ne presenti la necessita', alle operazioni connesse alla distillazione. 8. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli altri organi designati dalle regioni provvederanno all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive previo accertamento, sulla base della documentazione presentata, della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione. In relazione alle modalita' di applicazione della distillazione in causa introdotte sin dalla decorsa campagna, e, in particolare, ai limitati tempi tecnici previsti sia per la presentazione dei contratti di distillazione (15 novembre 1993) che per la consegna del vino in distilleria (15 marzo 1994), si pregano gli organismi incaricati dell'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive di procedere all'approvazione stessa con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre un mese dalla presentazione del contratto o della dichiarazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. All'uopo, i predetti organismi avranno cura di annotare sul contratto il quantitativo massimo di vino distillabile riferito alla superficie indicata nel contratto e il visto "si approva per hl . ." con timbro, data e firma sulle copie dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive, tre delle quali dovranno essere restituite agli interessati ed una sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione allegata. Al riguardo si precisa che gli uffici preposti all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive potranno procedere all'approvazione anche in assenza delle dichiarazioni di produzione e/o delle copie del registro di carico e scarico. In tal caso l'approvazione del contratto sara' effettuata sulla base di quanto il produttore interessato ha indicato nel contratto o nella dichiarazione stessa. Il produttore vinicolo che ha stipulato un contratto di distillazione o ha presentato una dichiarazione sostitutiva prima della presentazione della dichiarazione di produzione ha la facolta' di chiedere una rettifica dei volumi di vino indicati nel contratto entro il 22 dicembre 1993 qualora dalla dichiarazione di produzione risulti che la superificie relativa al vino da tavola prodotto e' inferiore a quella indicata nel contratto. Si precisa, tuttavia, che la detta revisione puo' avere per effetto soltanto la riduzione del quantitativo di vino indicato nel contratto allo scopo di adeguarlo alla superficie destinata alla produzione di vino da tavola indicata nella dichiarazione di produzione. Anche in questo caso gli uffici preposti all'approvazione dei contratti comunicheranno agli interessati ed all'A.I.M.A. l'esito della procedura di revisione il piu' sollecitamente possibile e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1994. In tal caso la cauzione di 4 ECU per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il quantitativo di vino oggetto della richiesta di riduzione. Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sara', in nessun caso, corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione e, non potra' riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione del limite massimo di 12 hl per ettaro alle superfici indicate nella dichiarazione stessa. Il vino puo' essere distillato dopo l'approvazione del relativo contratto o della relativa dichiarazione sostitutiva. Un'altra disposizione innovativa riguarda la possibilita', su esplicita richiesta avanzata dal produttore interessato entro il 22 dicembre 1993, che l'organismo di intervento competente possa rettificare il titolo alcolometrico effettivo indicato nei volumi di vino oggetto di contratto e/o dichiarazioni, entro il limite massimo di 2,0% vol. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 20 gennaio 1994, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati. 9. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore. Il vino puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1994. Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) e' ammessa una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto alle quantita' di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni). In conseguenza nessun aiuto e' concesso: per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, come sopra determinato; per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita'; per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (12 hl/Ha). Nella consegna del vino alla distillazione e' ammessa, altresi', una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9 nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8 per la zona C/I/b, di 8,5 per la zona C/II e di 9 per la zona C/III). Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore piu' avanti previsti, la mancata esecuzione o la esecuzione parziale dei contratti di distillazione approvati comporta, oltre che la eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario, anche l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. della cauzione. Se per un caso fortuito o per una causa di forza maggiore, la totalita' o una parte del vino oggetto di contratto non puo' essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa, senza indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima e' sita in un altro Paese CEE. In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto e' versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato. Il volume minimo di vino che puo' essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10 ettolitri. 10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino. Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro n. 81 - 00187 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'UTF competente per territorio da redigere in conformita' al modello allegato alla presente circolare. Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1994, nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, e il 31 gennaio 1995 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto gia' anticipato su cauzione. 11. Elaborazione vino alcolizzato. Il vino destinato alla distillazione puo' essere trasformato in vino alcolizzato. Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento n. 2721/88, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2181/91. Si ricorda inoltre che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera n. F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione. 12. Adempimenti dei distillatori. Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1994 i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino. Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte nel regolamento n. 2721/88 con il regolamento CEE n. 2181/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto. Le stesse modifiche prevedono anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo: la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa; la domanda per ottenere l'aiuto. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato. E' previsto, altresi', che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del presso di acquisto del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato. Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed all'approvazione dei contratti - sulla necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria a dare alla presente circolare la massima divulgazione. Il Ministro: DIANA