All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai signori  commissari  di  Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai        signori         assessori
                                  all'agricoltura delle regioni
                                  Ai         signori        assessori
                                  all'agricoltura delle  province  di
                                  Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Direzione  generale  di  pubblica
                                  sicurezza
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    Direzione   generale   dogane   e
                                  imposte indirette
                                    Direzione     generale    servizi
                                  finanza locale
                                    Comando   generale   Guardia   di
                                  finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  accordi commerciali
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                  italiana    presso   le   Comunita'
                                  europee - BRUXELLES
                                  Alla commissione  CEE  -  Direzione
                                  generale  agricoltura  -  Divisione
                                  vino - BRUXELLES
                                  Alla gestione produzione agricola
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  All'ufficio FEOGA
  Con regolamento CEE della Commissione  n.  2721/88  del  31  agosto
1988,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento CEE n. 2181/91 del 24
luglio 1991, sono state stabilite le modalita' di applicazione  delle
distillazioni volontarie previste dagli articoli 38 (preventiva) e 41
(sostegno) del regolamento CEE n. 822/87.
  Inoltre,  con  regolamento  CEE della Commissione n. 2094/93 del 28
luglio  1993  e'  stata  attivata  per   la   campagna   1993-94   la
"distillazione  preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento CEE n.
822/87 e con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993 sono stati
determinati, tra l'altro, i livelli dei prezzi di cessione  dei  vini
nonche' l'importo degli aiuti delle differenti distillazioni.
  Le  disposizioni  previste  dal predetto regolamento CEE n. 2094/93
riguardano:
   il  termine  ultimo  di  presentazione  dei  contratti   o   delle
dichiarazioni sostitutive, che e' stato fissato al 15 novembre 1993;
   il  termine  di  consegna  in distilleria dei quantitativi di vino
risultanti dai contratti approvati, che e'  stato  fissato,  al  piu'
tardi, alla data del 15 marzo 1994;
   la costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU per hl per
i   quantitativi   di   vino  che  figurano  nei  contratti  o  nelle
dichiarazioni sostitutive;
   la quantita' di vino da tavola, o di vino  atto  a  dare  vino  da
tavola,  ammessa  alla  distillazione  in  causa,  la  quale non puo'
eccedere i 12 hl per ettaro della superficie coltivata a vigneto  per
la  produzione  di  vino  da  tavola,  compresa  quella  destinata ad
ottenere vino ad indicazione geografica.
1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di
   distillazione preventiva.
  Possono  accedere  alla   distillazione   preventiva   soltanto   i
produttori  di  vino  da  tavola  e cioe', qualsiasi persona fisica o
giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino  da
tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  Il vino puo' essere ceduto soltanto a "distillatori riconosciuti" o
"assimilati" o a "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti.
2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
  Possono  formare  oggetto  della distillazione preventiva i vini da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini  da  tavola,  della  campagna  1993-94  e  precedenti, aventi le
caratteristiche  di  cui  ai  punti  12  e  13  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87.
  Dalla  distillazione  dei  predetti  vini possono essere ottenuti i
seguenti prodotti:
   alcole neutro che risponde alla definizione di cui all'allegato al
regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;
   acquavite di vino  rispondente  alle  caratteristiche  qualitative
previste  dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n.
1576/89;
   alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o  superiore  a
52% vol.
3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
  Come  gia'  accennato  nelle  premesse,  con  regolamento CEE della
Commissione n. 2094/93 e' stato determinato il  quantitativo  massimo
di vino che puo' formare oggetto della distillazione "preventiva".
  A  norma  del  predetto regolamento il produttore italiano puo' far
distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino  da
tavola  che non puo' eccedere i 12 ettolitri per ettaro di superficie
a vite coltivata per la produzione di vino da tavola.
  Come e' noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive
modifiche, la  superficie  che  a  tal  fine  deve  essere  presa  in
considerazione   e'   quella   indicata   nella   sezione   g)  della
dichiarazione di produzione  in  vigore  nella  campagna  1993-94  in
corrispondenza  delle  voci  relative ai vini da tavola ed ai vini da
tavola ad indicazione geografica.
  In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto  della  lettera
circolare  del  Ministero  dell'argricoltura e foreste n. F/428 del 2
marzo 1992 in ordine alla esclusione ai  fini  della  quantificazione
del volume di vino ammissibile, delle superfici vitate destinate alla
produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
4. Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti
   comunitari.
  Come e' noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n.
822/87,  il  prezzo  minimo  di  acquisto  del  vino  consegnato alla
distillazione preventiva e' pari al 65% del  prezzo  di  orientamento
stabilito per la campagna in causa che e' di ECU 3,17/% vol/hl.
  Pertanto  il  prezzo  minimo  di  cessione  alla  distillazione  in
questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e'
di ECU 2,06/%z vol/hl.
  Tale prezzo, che  si  applica  a  merce  nuda  franco  azienda  del
produttore,  deve  essere  corrisposto dal distillatore al produttore
entro tre mesi dall'entrata in distilleria  di  ciascuna  partita  di
vino.
  L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione  che  il  produttore abbia presentato entro due mesi dalla
consegna del vino in distilleria  la  prova  dell'assolvimento  degli
obblighi  previsti  dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n.
822/87 per la campagna precedente.
  Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto  termine,  il  pagamento  del  prezzo  di   acquisto   sara'
effettuato  dal  distillatore entro un mese dalla presentazione della
prova medesima.
  Gli importi  degli  aiuti  sono  stati  fissati  per  grado  e  per
ettolitro nella seguente misura:
    a)   ECU  1,56,  se  si  ottiene  alcole  neutro,  come  definito
all'allegato del regolamento n. 2046/89;
    b) ECU 1,45,  se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente  un  titolo
alcolometrico  di  almeno  52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  L'aiuto comunitario e' corrisposto  dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro  tre  mesi  a  partire  dalla data in cui lo stesso fornisce le
prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo  totale  del  vino
indicato  nei  contratti  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  e del
pagamento del prezzo minimo di acquisto.
  Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione e' tenuto
a  fornire  all'A.I.M.A.  entro  il  31  dicembre   1994   le   prove
dell'avvenuta distillazione nonche' la prova dell'avvenuto pagamento,
entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino
distillato.
  Se  si  constata che il distillatore non ha pagato al produttore il
prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore  prima  del
1  giugno 1995, un importo pari all'aiuto.
  E'   prevista   la   possibilita'   che   il   distillatore,   dopo
l'approvazione del contratto di distillazione o  delle  dichiarazioni
sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia  versato  in  anticipo  a  condizione  che  costituisca  a favore
dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo  come
stabilito  con  regolamento  CEE  n.  2046/89  e secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
  L'anticipo  di  cui  sopra  puo'  essere  corrisposto  nella misura
massima dell'importo dell'aiuto previsto  per  la  distillazione  del
vino  in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del
volume di alcole indicato per  il  vino  iscritto  nel  contratto  di
distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.
  Nel  caso  di  richiesta  di  pagamento  anticipato  dell'aiuto, il
relativo importo  sara'  corrisposto  dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro  tre  mesi  dalla presentazione della cauzione e della relativa
documentazione.
  Ai fini dello svincolo della  cauzione,  i  beneficiari  dell'aiuto
devono  fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 1994 -
la prova che:
   il quantitativo totale del vino oggetto  del  contratto  e'  stato
distillato;
   il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di
acquisto entro i termini prescritti.
  Infine,  per  quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire
in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per  la
distillazione   nonche'  l'importo  della  riduzione  del  prezzo  di
acquisto di cui al successivo punto 5, il tasso applicabile e' quello
in vigore il primo giorno del  mese  in  cui  e'  avvenuta  la  prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
5. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla
   distillazione e dei relativi aiuti.
  Il  sopracitato regolamento CEE n. 2093/93 della Commissione fissa,
tra l'altro, la riduzione del prezzo di  cessione  dei  vini  avviati
alle  differenti  distillazioni  nel  corso della campagna 1993-94 da
parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei  propri
vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
  Tale  riduzione  e'  di  0,15  ECU per ogni grado ettolitro di vino
consegnato alla distillazione.
  Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo di cessione del vino alla distillazione  sono  illustrate  con
apposita circolare di questo Ministero.
6. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.
2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri  i
compiti  di  controllo  intesi  ad evitare la sottrazione dei vini da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
   il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione del vino in questione  destinato  alla  distillazione  o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con  decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che  il  vino
da   tavola  oggetto  dei  contratti  di  distillazione  deve  essere
addizionato con cloruro di litio nella misura compresa  tra  5  e  10
grammi  per  quintale  di  prodotto  da  avviare  alla distillazione,
opportunamente miscelato.
  La  violazione  di  tale  obbligo  comporta,  per  i  trasgressori,
l'applicazione  delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge 460 del 4 novembre 1987.
  I  produttori  debbono  comunicare   telegraficamente   all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  l'avvenuta  denaturazione  del vino, secondo le norme del
decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla
consegna del prodotto prima che siano  trascorse  almeno  settantadue
ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le
ore dei giorni festivi.
  I  distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia
stato denaturato in conformita' a  quanto  prescritto  dal  precitato
decreto.
  Il   controllo  delle  caratteristiche  del  vino  consegnato  alla
distilleria, in particolare del  quantitativo,  del  colore  e  della
gradazione  alcolica effettiva, viene effettuato dall'UTF competente,
per sondaggio, secondo le istruzioni impartite  dal  Ministero  delle
finanze d'intesa con questo Ministero.
  Resta  inteso  che  i  distillatori  debbono  sempre  predisporre e
comunicare agli UTF competenti, i piani di ritiro del vino secondo le
modalita' indicate al punto 4 della circolare n. 20 del 16  settembre
1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983-84.
7. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
   sostitutive.
  I  produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere alla
distillazione di cui trattasi, debbono  presentare  una  domanda  per
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni sostitutive, entro il 15 novembre 1993 corredata da una
copia  della  dichiarazione  di  produzione  relativa  alla  campagna
1993-94.
  Detti  contratti  e  le  dichiarazioni  sostitutive dovranno essere
presentati sulla base di apposita modulistica che  sara'  predisposta
dall'A.I.M.A.
  Nella  domanda  il  produttore  richiedente  deve dichiarare di non
avere presentato ad uffici di altre province  precedenti  domande  di
approvazione  di  contratti  di  distillazione  specificando, in caso
contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e
le quantita' di vino oggetto dei contratti approvati o  in  corso  di
approvazione.
  Si  chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la
presentazione dei contratti o delle dichiarazioni  sostitutive  anche
prima  della presentazione della relativa dichiarazione di produzione
da parte del produttore vinicolo,  a  condizione  che  il  versamento
dell'aiuto  al  distillatore  e  lo  svincolo  della  cauzione  siano
subordinati alla presentazione della dichiarazione stessa.
  Il  contratto  o  la  dichiarazione  sostitutiva  dovra'  contenere
l'indicazione  della superficie relativa al vino da tavola ed al vino
da  tavola  con  indicazione  geografica  che  presumibilmente  sara'
ottenuto nel corso della campagna 1993-94.
  Resta,  naturalmente, inteso che il volume di vino che beneficiera'
dell'aiuto comunitario non potra' superare, in ogni caso,  il  limite
massimo  di  12  ettolitri  per ettaro delle superfici indicate nella
sezione g) della dichiarazione di produzione per la campagna  1993-94
in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola ed ai fini da
tavola ad indicazione geografica.
  Si   richiama   l'attenzione   degli   uffici  periferici  preposti
all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni  sostitutive  di
distillazione sull'assoluta necessita' di comunicare telegraficamente
al   Ministero   per   il  coordinamento  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali  -  Gestione  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli  - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro e non oltre la data del 25 novembre 1993 il quantitativo totale
del  vino  che  ha  formato  oggetto  degli  anzidetti  contratti   e
dichiarazioni  sostitutive presentati (anche se non ancora approvati)
entro il 15 novembre 1993.
  Il  contratto  di   distillazione,   per   il   quale   si   chiede
l'approvazione,  deve  avere  per  oggetto  l'acquisto,  da parte del
distillatore, del vino da tavola o del  vino  atto  a  dare  vino  da
tavola  e  contenere  l'impegno  di  quest'ultimo di corrispondere al
produttore, entro i termini stabiliti, un  prezzo  non  inferiore  ai
prezzi minimi di cessione indicati ai precedenti punti 4), 5).
  Oltre  ai  predetti  elementi,  nei  contratti  di  distillazione e
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
    a)  la  quantita',  il  colore  e  la  gradazione   alcolometrica
effettiva  del  vino da distillare precisando se si tratta di vino da
tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
    b) il nome e l'indirizzo del produttore;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d)  il  nome  del  distillatore  o  la  ragione   sociale   della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli  stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore - sotto la propria responsabilita' -  attesti  di
aver  soddisfatto  per  la campagna precedente agli obblighi previsti
dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 e si impegni
ad addizionare al vino da tavola ed al vino atto,  cloruro  di  litio
nella  misura  tra  i  5  e  i 10 grammi per quintale conformemente a
quanto precisato al precedente punto 6).
  Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui  agli  articoli   dinanzi   indicati,   rilasciato   dall'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio,   deve   essere  presentato  dal  produttore  interessato
all'A.I.M.A., pena la decadenza dell'aiuto, entro il termine  del  31
maggio 1994, mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza
anche  al  distillatore,  unitamente  a  una  copia  del  certificato
medesimo.
  Si ricorda, infine, che in virtu'  delle  disposizioni  tendenti  a
rendere   obbligatoria   l'esecuzione  del  contratto  stipulato,  il
contratto di distillazione  o  la  dichiarazione  sostitutiva  dovra'
essere  corredato  della  prova  che  e'  stata  costituita, a favore
dell'A.I.M.A., una cauzione paria 4 ECU per ettolitro di vino oggetto
del contratto stesso.
  La  detta  cauzione  dovra' avere validita' fino al 31 marzo 1994 e
rinnovarsi  automaticamente  di  tre  mesi  in  tre  mesi   fino   ad
autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.
  La  cauzione  e'  svincolata  dall'A.I.M.A.  proporzionalmente alle
quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova  della
effettiva consegna del vino in distilleria.
  Nel  caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la
distillazione negli impianti  di  un  distillatore  riconosciuto,  il
contratto  di  distillazione  e'  sostituito  da una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La "dichiarazione" e il contratto di "lavorazione per conto" devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
  La stessa dichiarazione deve essere presentata dal  produttore  che
esegue  la  distillazione  negli  impianti di cui e' titolare. In tal
caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato  sotto
il  controllo  di  un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio
autorizzato per  l'analisi  del  prodotto,  che  deve  accertare,  in
particolare,  la  determinazione  analitica  del titolo alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa  in  acido  acetico,  dell'anidride solforosa, dell'estratto
secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso  a
cura  del  produttore  all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal
pubblico ufficiale che ha presenziato al  prelevamento  del  campione
stesso.
  Il  "contratto  di  distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva"
ed, eventualmente, il contratto  di  "lavorazione  per  conto"  vanno
presentati,    per    l'approvazione,   all'Ispettorato   provinciale
dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo  preposto  dalla  regione
nella  provincia  in  cui  e' immagazzinato il vino da distillare, in
cinque copie.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
limitati tempi tecnici  entro  i  quali  e'  possibile  concludere  i
contratti,  si  conferma  che gli enti eventualmente incaricati dalle
regioni  per  i  rispettivi  territori  di  competenza  e  l'Istituto
regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il
compito  di  coordinare  le  iniziative  dei  produttori  singoli  ed
associati provvedendo, altresi', ove se ne  presenti  la  necessita',
alle operazioni connesse alla distillazione.
8. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
   sostitutive.
  Gli  ispettorati  provinciali  dell'agricoltura  o gli altri organi
designati dalle regioni provvederanno all'approvazione dei  contratti
e  delle  dichiarazioni  sostitutive  previo accertamento, sulla base
della documentazione presentata, della sussistenza  delle  condizioni
prescritte per l'ammissione alla distillazione.
  In  relazione alle modalita' di applicazione della distillazione in
causa introdotte sin dalla decorsa campagna, e,  in  particolare,  ai
limitati   tempi  tecnici  previsti  sia  per  la  presentazione  dei
contratti di distillazione (15 novembre 1993) che per la consegna del
vino in  distilleria  (15  marzo  1994),  si  pregano  gli  organismi
incaricati  dell'approvazione  dei  contratti  o  delle dichiarazioni
sostitutive di  procedere  all'approvazione  stessa  con  la  massima
sollecitudine  e, comunque, non oltre un mese dalla presentazione del
contratto  o  della  dichiarazione,  dandone tempestiva comunicazione
agli interessati.
  All'uopo,  i  predetti  organismi  avranno  cura  di  annotare  sul
contratto  il quantitativo massimo di vino distillabile riferito alla
superficie indicata nel contratto e il visto "si approva per hl .  ."
con   timbro,  data  e  firma  sulle  copie  dei  contratti  o  delle
dichiarazioni sostitutive, tre delle quali dovranno essere restituite
agli interessati ed una  sara'  inviata  sollecitamente  all'A.I.M.A.
unitamente alla documentazione allegata.
  Al riguardo si precisa che gli uffici preposti all'approvazione dei
contratti   o  delle  dichiarazioni  sostitutive  potranno  procedere
all'approvazione anche in assenza delle dichiarazioni  di  produzione
e/o delle copie del registro di carico e scarico.
  In  tal  caso  l'approvazione  del contratto sara' effettuata sulla
base di quanto il produttore interessato ha indicato nel contratto  o
nella dichiarazione stessa.
  Il   produttore   vinicolo   che   ha  stipulato  un  contratto  di
distillazione o ha presentato  una  dichiarazione  sostitutiva  prima
della  presentazione della dichiarazione di produzione ha la facolta'
di chiedere una rettifica dei volumi di vino indicati  nel  contratto
entro  il  22 dicembre 1993 qualora dalla dichiarazione di produzione
risulti che la superificie relativa al vino  da  tavola  prodotto  e'
inferiore a quella indicata nel contratto.
  Si precisa, tuttavia, che la detta revisione puo' avere per effetto
soltanto la riduzione del quantitativo di vino indicato nel contratto
allo  scopo di adeguarlo alla superficie destinata alla produzione di
vino da tavola indicata nella dichiarazione di produzione.
  Anche in questo  caso  gli  uffici  preposti  all'approvazione  dei
contratti  comunicheranno  agli  interessati  ed all'A.I.M.A. l'esito
della procedura di revisione  il  piu'  sollecitamente  possibile  e,
comunque, non oltre il 15 gennaio 1994.
  In tal caso la cauzione di 4 ECU per ettolitro, costituita a favore
dell'A.I.M.A.  viene  svincolata  per il quantitativo di vino oggetto
della richiesta di riduzione.
  Resta naturalmente inteso che l'aiuto  comunitario  non  sara',  in
nessun  caso, corrisposto prima che il produttore abbia presentato la
dichiarazione di produzione e,  non  potra'  riguardare  quantitativi
superiori a quelli risultanti dall'applicazione del limite massimo di
12 hl per ettaro alle superfici indicate nella dichiarazione stessa.
  Il  vino  puo'  essere  distillato dopo l'approvazione del relativo
contratto o della relativa dichiarazione sostitutiva.
  Un'altra  disposizione  innovativa  riguarda  la  possibilita',  su
esplicita  richiesta  avanzata dal produttore interessato entro il 22
dicembre  1993,  che  l'organismo  di  intervento  competente   possa
rettificare  il titolo alcolometrico effettivo indicato nei volumi di
vino oggetto di contratto e/o dichiarazioni, entro il limite  massimo
di 2,0% vol.
  Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati
dalle  regioni  dovranno  comunicare,  inoltre,  al  Ministero per il
coordinamento delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Gestione   tutela   economica   dei   prodotti   agricoli  -  Ufficio
vitivinicolo - Via XX Settembre n. 20  -  00187  Roma,  entro  il  20
gennaio  1994,  il quantitativo totale di vino indicato nei contratti
di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.
9. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza
   maggiore.
  Il  vino  puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione
dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle   dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1994.
  Nell'esecuzione  dei  contratti  (o delle dichiarazioni) e' ammessa
una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto  alle  quantita'  di
vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).
  In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
   per   l'intero   volume   di  vino  effettivamente  consegnato  in
distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del  volume,  come
sopra determinato;
   per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
   per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la
distillazione in causa (12 hl/Ha).
  Nella  consegna  del  vino alla distillazione e' ammessa, altresi',
una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno,  rispetto  alla
gradazione  alcolica  indicata  nel  contratto  o nella dichiarazione
sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per  il  titolo
alcolometrico  effettivo  dei vini da tavola (di 9  nelle zone C/I/b,
C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini atti (di 8  per la zona C/I/b, di 8,5  per
la zona C/II e di 9  per la zona C/III).
  Non  appare  superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi
di forza maggiore piu' avanti previsti, la mancata  esecuzione  o  la
esecuzione   parziale   dei   contratti  di  distillazione  approvati
comporta, oltre  che  la  eventuale  perdita  del  diritto  all'aiuto
comunitario,  anche  l'incameramento  da  parte  dell'A.I.M.A.  della
cauzione.
  Se per un caso fortuito o per  una  causa  di  forza  maggiore,  la
totalita'  o  una parte del vino oggetto di contratto non puo' essere
distillata,  il  distillatore  o  il  produttore  ne  informa,  senza
indugio,  l'organismo  di  intervento  dello  Stato  membro  nel  cui
territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento  dello
Stato   membro  in  cui  si  trova  la  cantina  del  produttore,  se
quest'ultima e' sita in un altro Paese CEE.
  In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato,  l'aiuto
e' versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato.
  Il   volume   minimo  di  vino  che  puo'  essere  consegnato  alla
distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore  ai  10
ettolitri.
10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione
    del vino.
  Ai  fini  della  corresponsione  dell'aiuto  comunitario secondo la
procedura  ordinaria  o  della  liquidazione  definitiva   dell'aiuto
anticipato   su   cauzione,  gli  aventi  diritto  devono  presentare
all'A.I.M.A. (Via Palestro n. 81 - 00187  Roma),  specifica  domanda,
alla   quale   oltre   agli  altri  documenti  che  saranno  previsti
dall'anzidetta  Azienda,  deve   essere   allegato   il   certificato
rilasciato   dall'UTF   competente  per  territorio  da  redigere  in
conformita' al modello allegato alla presente circolare.
  Si  ricorda  che  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
documentazione  di  cui  sopra  sono il 31 dicembre 1994, nei casi di
richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura  ordinaria,  e
il  31  gennaio 1995 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
11. Elaborazione vino alcolizzato.
  Il  vino  destinato  alla  distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
  Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato  sono
contenute  negli  articoli  25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e,
per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento n.
2721/88, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2181/91.
  Si ricorda inoltre che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e  con
lettera  n.  F/435  del  18  febbraio  1991  sono state emanate dalla
scrivente le norme applicative relative  alla  elaborazione  di  vino
alcolizzato per la distillazione.
12. Adempimenti dei distillatori.
  Premesso   che   le   operazioni  di  distillazione  devono  essere
effettuate entro e  non  oltre  il  31  agosto  1994  i  distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e  non  oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel
corso del mese  precedente  e  le  quantita'  dei  prodotti  ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
  Si  rammenta  in  proposito che ai sensi delle modifiche introdotte
nel regolamento n. 2721/88 con  il  regolamento  CEE  n.  2181/91  il
tardivo   adempimento  delle  anzidette  comunicazioni  comporta  una
riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  Se  il  ritardo  e'  superiore  ad  un  mese  l'aiuto   non   viene
corrisposto.
  Le  stesse  modifiche  prevedono  anche  una  riduzione  dello 0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due  mesi,
a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
   la   prova  del  pagamento  del  prezzo  minimo  previsto  per  la
distillazione in causa;
   la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E' previsto, altresi', che nel caso  in  cui  il  distillatore  non
rispetti  il termine previsto per il pagamento del presso di acquisto
del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per  ogni  giorno  di  ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione,  all'esame  ed  all'approvazione  dei  contratti  -  sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e con  la  necessaria  tempestivita',  si  invitano  gli  enti  e  le
organizzazioni di categoria a dare alla presente circolare la massima
divulgazione.
                                                   Il Ministro: DIANA