IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 4, della predetta legge n. 157/1992, il quale stabilisce che con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono annualmente determinate la misura e le modalita' del versamento del contributo a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Ritenuta la necessita' di fissare la misura e le modalita' di versamento del contributo di cui sopra; Considerato che, alla data del presente decreto, risultano disponibili i dati necessari per il calcolo del contributo definitivo anche per il primo anno di applicazione della predetta legge n. 157/1992; Decreta: Art. 1. Le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa sono tenute a presentare ogni anno, a decorrere dall'anno 1994, entro il 15 giugno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi incassati per le predette assicurazioni nell'anno precedente e dell'ammontare dei premi che prevedono d'incassare nell'anno in corso per le assicurazioni stesse. L'importo del contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dovuto in via definitiva per l'anno precedente e quello del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno in corso si determinano applicando distintamente l'aliquota stabilita per ciascun anno agli importi dei premi indicati nella denunzia di cui al comma 1. L'importo del contributo dovuto in via provvisoria per ciascun anno deve essere versato all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, in rate trimestrali scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo. Le eventuali differenze risultanti a credito o a debito dalla determinazione definitiva del contributo dovuto per ciascun anno sono conteggiate nella rata trimestrale scadente entro la fine del mese di giugno.