IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto, in particolare, l'art. 25, comma 4, della predetta legge  n.
157/1992,  il  quale  stabilisce che con decreto emanato dal Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sono  annualmente
determinate  la misura e le modalita' del versamento del contributo a
favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni  S.p.a.,  gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  la  misura e le modalita' di
versamento del contributo di cui sopra;
  Considerato  che,  alla  data  del  presente   decreto,   risultano
disponibili i dati necessari per il calcolo del contributo definitivo
anche  per  il  primo  anno  di  applicazione della predetta legge n.
157/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione  obbligatoria
per  la  responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio
dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o  degli  arnesi  utili
all'attivita'  stessa sono tenute a presentare ogni anno, a decorrere
dall'anno 1994, entro il  15  giugno,  all'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni  S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi  incassati
per  le  predette assicurazioni nell'anno precedente e dell'ammontare
dei premi  che  prevedono  d'incassare  nell'anno  in  corso  per  le
assicurazioni stesse.
  L'importo del contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, dovuto in via definitiva per l'anno precedente e quello
del  contributo  dovuto  in  via  provvisoria  per l'anno in corso si
determinano applicando distintamente l'aliquota stabilita per ciascun
anno agli importi dei premi indicati nella denunzia di cui  al  comma
1.
  L'importo del contributo dovuto in via provvisoria per ciascun anno
deve   essere  versato  all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni
S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime  della
caccia,  in  rate  trimestrali scadenti alla fine dei mesi di giugno,
settembre, dicembre e marzo. Le  eventuali  differenze  risultanti  a
credito  o  a  debito  dalla determinazione definitiva del contributo
dovuto per ciascun  anno  sono  conteggiate  nella  rata  trimestrale
scadente entro la fine del mese di giugno.