Allo stato maggiore dell'Esercito
                                  Allo  stato  maggiore  della Marina
                                  militare
                                  Allo         stato         maggiore
                                  dell'Aeronautica militare
                                  Al Ministero della difesa - Ufficio
                                  del segretario generale
                                  Al  comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Al  comando  del  Corpo  di sanita'
                                  dell'Esercito
                                  All'ispettorato  di  sanita'  della
                                  Marina militare
                                  All'ispettorato           logistico
                                  dell'Aeronautica   militare   -   V
                                  reparto - Servizio di sanita'
                                  Al Ministero della difesa:
                                    Ufficio  centrale  per  gli studi
                                  giuridici e la legislazione
                                    Direzione   generale   per    gli
                                  ufficiali dell'Esercito
                                    Direzione    generale    per    i
                                  sottufficiali  e  i   militari   di
                                  truppa dell'Esercito
                                    Direzione    generale    per   il
                                  personale della Marina
                                    Direzione   generale    per    il
                                  personale militare dell'Aeronautica
                                    Direzione generale delle pensioni
                                    Direzione    generale   per   gli
                                  impiegati civili
                                    Direzione generale per gli operai
                                  civili
       e, per conoscenza:
                                  Al  segretariato   generale   della
                                  Presidenza   della   Repubblica   -
                                  Affari militari
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Comitato    per     le     pensioni
                                  privilegiate ordinarie
                                  Al Ministero della difesa:
                                    Gabinetto del Ministro
                                    Collegio medico legale
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza  - Direzione centrale del
                                  personale
                                  Al Ministero dei grazia e giustizia
                                  -   Direzione   generale   per  gli
                                  istituti di prevenzione e pena
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle  foreste - Direzione generale
                                  dell'economia montana
  Si trasmette per la sua  diffusione  e  applicazione  la  direttiva
tecnica in allegato.
  Essa richiama le norme vigenti in materia rispondendo alle esigenze
di  semplificazione  e di chiarezza degli aspetti procedurali medico-
legali relativi agli istituti trattati.
  Al fine di permettere una uniforme applicazione, per  la  quale  e'
necessaria  una  preventiva ampia diffusione, la direttiva tecnica di
cui alla presente circolare si applica a decorrere dal 1 ottobre 1993
in sostituzione  delle  disposizioni  contenute  nella  circolare  n.
10353/ML-10/10 del 4 agosto 1989 e verso contemporanea abrogazione di
ogni circolare emanata precedentemente in materia da questa Direzione
generale.
                                  Il direttore generale
                                  della sanita' militare
                                        STORNELLI
                              ---------
                              TITOLO I
                      ISTITUTO DELLA DIPENDENZA
                        DA CAUSA DI SERVIZIO
Legge 11 marzo 1926, n. 416 - Regolamento esecutivo: regio decreto 15
   aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.
                               Capo I
ISTRUTTORIA  DELLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA
CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA'/LESIONI.
1. PERSONALE IN SERVIZIO.
  La pratica per il  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di
servizio  ha  inizio  a  domanda o d'ufficio; la relativa istruttoria
deve essere effettuata a cura del comando dell'ente di appartenenza.
a) Procedimento a domanda.
  Il dipendente che abbia contrattato infermita',  ferite  o  lesioni
per  farne  accertare  la  dipendenza  da  causa  di  servizio,  deve
presentare domanda scritta al  comandante  di  Corpo,  capo  ufficio,
direttore  dell'ente  o  comunque  all'autorita'  da cui direttamente
dipende.
  Nella domanda devono essere  indicate  specificatamente  la  natura
dell'infermita',  le  circostanze  che vi concorsero, le cause che la
produssero.
  La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in  cui
si  e'  verificato  l'evento  dannoso  o da quella in cui si e' avuta
piena conoscenza dell'infermita'.
  In merito al concetto di "piena conoscenza", la  giurisprudenza  ha
precisato  che non qualsiasi conoscenza dell'infermita' e' atta a far
decorrere  il  termine,  ma  solo  la  conoscenza  qualificata  dalla
consapevolezza  di  cause ed effetti, in tanto possibile in quanto il
processo morboso si sia  conclamato  nella  sua  entita'  nosologica,
anche se non necessariamente stabilizzato.
  Quando  la  commissione  medica di seconda istanza o la commissione
medica ospedaliera, il direttore di sanita' o  il  direttore  di  uno
stabilimento  sanitario  militare  o  altro organo ad essi equiparato
della Marina o Aeronautica militare abbia gia' formulato un  giudizio
diagnostico  ed  adottato  un provvedimento medico-legale, il termine
semestrale decorre dalla data di notifica del provvedimento.
  Occorre tener presente che  il  termine  semestrale  fissato  dalla
legge   non  e'  perentorio  ai  fini  dell'efficacia  della  domanda
medesima, ma  e'  pregiudizievole  solo  ai  fini  della  concessione
dell'equo indennizzo, degli assegni fissi in misura intera in caso di
aspettativa  per  infermita' eccedente i dodici mesi consecutivi, del
rimborso  delle  spese  di  cure  (protesi,  ricoveri  ospedalieri  o
soggiorno in luoghi di cura specializzati, ecc.) eccedenti le quote a
carico del Servizio sanitario nazionale.
  Per  il  dipendente  che  sia  gia'  affetto  da una infermita' non
dipendente da causa di servizio  e  che  per  causa  di  servizio  si
aggravi,  il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
data in cui si e' verificato l'aggravamento.
b) Procedimento d'ufficio.
  Il comandante di Corpo, il capo ufficio o  il  direttore  dell'ente
procede d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia
riportato  ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio,
od abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio  a
straordinarie cause morbifiche (non esclude le endemico-contagiose ed
epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermita' siano tali
che possano anche col tempo, divenire causa di inabilita'.
  L'obbligo  dell'amministrazione  di  procedere  d'ufficio sussiste,
invece: a) nei casi  di  morte  per  fatto  traumatico  riportato  in
attivita'  di  servizio;  b) nei casi di annullamento di atti medico-
legali relativi a riconoscimenti di dipendenza da causa  di  servizio
per  errori  procedurali  non  attribuibili  al  dipendente  (per es.
annullamento modelli C, ecc.); c) nei casi  di  mancata  compilazione
del modello C pur ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa
vigente.
c) Istruttoria della pratica.
  Il  comandante  di Corpo, il capo ufficio o il direttore dell'ente,
ricevuta la  domanda,  oppure  venuto  a  conoscenza  dell'evento  di
servizio  nei  casi  in cui si debba procedere d'ufficio, avvalendosi
della  consulenza  tecnica  del  dirigente  il  servizio   sanitario,
verifica  prima  di  tutto che l'istanza non risulti carente di uno o
piu' elementi di cui al precedente par. 1 a, invitando  eventualmente
l'interessato  a perfezionare la domanda; quindi provvede ad istruire
la pratica corredandola della seguente documentazione:
  a) documentazione relativa al servizio:
   copia del foglio matricolare o stato di servizio per il  personale
militare,  stato  matricolare per il personale civile. Tali documenti
devono essere in ogni caso aggiornati;
   rapporto  informativo  dell'autorita'  da  cui  dipende  e/o,   se
necessario, da quella da cui dipendeva direttamente l'interessato; in
detto  rapporto  debbono essere chiaramente ed esaurientemente illus-
trate le circostanze di tempo, modo e luogo in cui si  e'  verificata
la  lesione  o  contratta  l'infermita', senza che nello stesso venga
espresso alcun parere sul rapporto di causalita' tra il servizio e la
patologia. Occorre inoltre precisare che, nel caso delle  infermita',
nel  predetto  rapporto  devono  essere  specificate  anche eventuali
caratteristiche peculiari del servizio;
   eventuali  testimonianze  solo  qualora necessarie ad identificare
particolari eventi di servizio;
   copia di eventuali atti di polizia o di autorita' giudiziaria, nei
casi  in  cui  le  stesse  autorita'  sono   intervenute   (incidenti
automobilistici, ecc.);
   copia di eventuali decreti di equo indennizzo.
  b) Documentazione sanitaria:
   copia  di  precedenti  sanitari  risultanti agli atti ed eventuali
provvedimenti medico-legali;
   copia di  cartelle  cliniche  (di  ospedali  militari  o  civili),
certificazioni   mediche,   esami   di   laboratorio   o  strumentali
eventualmente praticati, ecc.;
  La pratica cosi' istruita  e'  inviata  al  dirigente  il  servizio
sanitario   che   dopo   visita   diretta  o  senza  visita  diretta,
limitatamente  ai  casi  in  cui  per  giustificato  motivo  non  sia
possibile effettuarla, provvede alla compilazione della dichiarazione
medica  prevista  dall'art. 5 del regio decreto n. 1024/28 esprimendo
il parere tecnico:
   sulle  conseguenze  che  la   lesione   oinfermita'   puo'   avere
sull'idoneita' o meno al servizio;
   sulla dipendenza o meno da causa di servizio.
  Il  comandante  di Corpo, il capo ufficio o il direttore dell'ente,
tenendo presente il  parere  del  dirigente  il  servizio  sanitario,
esprime il parere motivato:
   sulle   conseguenze   che  la  lesione  o  infermita'  puo'  avere
sull'idoneita' al servizio;
   sulla dipendenza o meno da causa di servizio.
  Nei casi in cui le autorita' di cui al precedente  capoverso  siano
di  grado  o anzianita' inferiore al militare giudicato, il parere e'
espresso dall'autorita' gerarchicamente superiore.
  Per gli ufficiali generali o ammiragli le attribuzioni assegnate ai
comandanti di Corpo spettano alle autorita' da  individuarsi  secondo
la normativa vigente.
  Ha  piena  validita'  giuridica  il  parere  motivato  espresso dal
comandante interinale o in sede vacante o facente funzioni.
  Qualora il dipendente sia stato trasferito ad altro Corpo,  ufficio
o  ente dopo l'inizio della procedura medico-legale, la competenza ad
ultimare la procedura stessa rimane  all'ente  da  cui  l'interessato
dipendeva.
  Completata   l'istruttoria,   l'intera   pratica   viene  trasmessa
sollecitamente in duplice copia alla commissione  medica  ospedaliera
competente per territorio.
  La  competenza  territoriale delle commissioni mediche ospedaliere,
e' determinata dalla relativa circoscrizione ove il dipendente presta
servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno novanta giorni.
  La commissione medica ospedaliera ha il compito di:
   esaminare la pratica ed eventualmente richiedere un supplemento di
istruttoria;
   invitare l'interessato a  presentarsi  a  visita  medica,  dandone
comunicazione  al  Corpo  di  appartenenza;  nell'invito  deve essere
chiaramente indicata la possibilita' di farsi  assistere,  a  proprie
spese,  da  un medico di fiducia; nel caso di mancata presentazione a
visita medica alla data di convocazione,  l'invito  verra'  rinnovato
per  una seconda volta ed in tal caso la mancata presentazione, senza
giustificato motivo entro un anno dalla data di  prima  convocazione,
comportera' la restituzione della pratica all'ente richiedente;
   procedere  alla visita medica diretta nella sede della commissione
e richiedere eventuali accertamenti  strumentali  e  di  laboratorio;
qualora  non vi sia stata modificazione dello stato clinico obiettivo
dell'interessato e non si rendano  necessari  ulteriori  accertamenti
specialistici,  possono  essere  presi  in considerazione e riportati
anche accertamenti eseguiti nel corso di precedenti visite effettuate
presso   altri   enti   sanitari   militari.    Degli    accertamenti
specialistici,  strumentali  o  di laboratorio effettuati o riportati
dovranno comunque sempre  risultare  la  data  di  esecuzione  ed  il
sanitario refertante.
  Nel  caso in cui il dante causa sia deceduto nelle more istruttorie
della  pratica  medico-legale,   la   commissione   procedera'   alla
valutazione,    anche    dell'entita'    di   eventuali   menomazioni
dell'integrita' psico-fisica, sugli  atti  a  disposizione  solo  se,
rilasciati  da  autorita'  sanitarie  militari  o strutture sanitarie
pubbliche  e  debitamente  autenticati,   contengono   gli   elementi
necessari per i giudizi.
  Ove  il  dipendente  trovasi  comandato  o  aggregato  altrove,  e'
facolta' della commissione di delegare per la visita  la  commissione
competente  per  territorio  della  nuova  residenza.  In tal caso la
commissione delegata provvedera' alla  visita  ed  alle  risposte  ai
quesiti della commissione delegante senza esprimere alcun giudizio in
merito  alla  dipendenza  da causa di servizio; eseguita la visita la
commissione delegata trasmettera' il proprio referto alla commissione
delegante;
   esprimere un giudizio diagnostico su tutte  le  infermita'/lesioni
riscontrate,  anche  se pregresse ed in atto non constatate nel corso
della visita', perche' guarite senza esiti; per le infermita'/lesioni
pregresse  la  commissione   deve   pronunciarsi   ugualmente   sulla
dipendenza  o  meno  da  causa  di  servizio  delle  stesse.  Per  le
infermita'/lesioni denunciate  e  non  accertate,  nemmeno  in  forma
pregressa,  nello  spazio  riservato  al  giudizio  diagnostico, deve
essere   annotata   la   seguente   dicitura:   "l'infermita'/lesione
denunciata non e' stata riscontrata"; in tale caso non viene espresso
alcun giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio.
  Per  il  giudizio diagnostico di infermita'/lesioni causa di morte,
occorre tenere conto delle infermita'/lesioni riportate nella  scheda
di  morte  (mod.  ISTAT)  e  qualora  non disponibile nel certificato
necroscopico o in altra utile documentazione sanitaria;
   formulare le considerazioni medico-legali basate sull'analisi  del
rapporto di causalita' tra i fatti di servizio e l'infermita'/lesione
oggetto di accertamento;
   esprimere il giudizio:
    1)    sulla    dipendenza   o   meno   da   causa   di   servizio
dell'infermita'/lesione richiesta ed accertata;
    2) sulla tempestivita' della domanda nei termini di cui  all'art.
3  del  regio  decreto n. 1024/28 e cosi' come precisato nel par. 1 a
del presente capitolo;
    3)   sull'eventuale   interdipendenza/aggravamento    da    altre
infermita'/lesioni gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio,
tenendo  conto  di  quanto  indicato specificatamente al riguardo nel
successivo capo II. La commissione deve esprimere  in  ogni  caso  il
giudizio  anche  se  l'infermita',  oggetto  di accertamento, non sia
stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio;
    4)  sulle  conseguenze  che  le  infermita'/lesioni,  di  cui  al
giudizio diagnostico, determinano sull'idoneita' al servizio;
    5) sull'ascrivibilita' tabellare, ai fini di equo indennizzo, con
indicazione  della  misura  minima  o  massima,  di  ogni menomazione
permanente dell'integrita' fisica accertata e descritta, anche  causa
di  decesso, conseguente ad infermita'/lesioni che sono state oggetto
di giudizio in ordine alla dipendenza da  causa  di  servizio,  anche
precedentemente  e  presso  altri  organi  medico-legali. Nei casi di
morte deve essere indicata la prima categoria misura massima;
    6)   sulla   data   di    stabilizzazione    della    menomazione
dell'integrita'  psico-fisica,  ove la medesima venga ascritta per la
prima volta; nel caso in cui non sia possibile accertare  tale  data,
nel  senso  di  localizzazione  della  stessa nel tempo, si deve fare
riferimento ed indicare la data della domanda;
    7) sull'ascrivibilita' tabellare e/o, ove previsto  o  richiesto,
sulla  valutazione  percentualistica  della  menomazione  complessiva
dell'integrita' psico-fisica, nei casi di coesistenza o meno di  piu'
menomazioni,   anche   causa  di  decesso,  conseguenti  alle  stesse
infermita'/lesioni di cui al precedente punto 5);
    8) sull'ascrivibilita' tabellare e/o, ove previsto  o  richiesto,
sulla  valutazione  percentualistica  della  menomazione  complessiva
dell'integrita' psico-fisica, nei casi di coesistenza o meno di  piu'
menomazioni,   anche   causa   di   decesso,  conseguenti  alle  sole
infermita'/lesioni dipendenti da causa  di  servizio  e  con  domanda
prodotta  nei  termini  di legge, oppure ad infermita'/lesioni per le
quali venga eventualmente richiesto specificamente.
  Per quanto previsto ai precedenti punti  7)  e  8),  occorre  tener
presente  che  non  vi  e'  ostacolo a che la menomazione complessiva
dell'integrita' psico-fisica possa essere ascrivibile a categoria  di
tabella  A,  anche  nei  casi  in cui a determinarla abbiano concorso
menomazioni ascrivibili alla tabella B;
    9) sui punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al successivo titolo  II,
capo I, par. 2 a qualora le infermita'/lesioni dipendenti da causa di
servizio  abbiano comportato la non idoneita' al servizio.  I giudizi
di cui al presente punto  vanno  comunque  espressi  se  trattasi  di
personale militare in congedo.
  La  commissione  si  pronuncia  all'unanimita'  o a maggioranza; in
quest'ultimo caso, il  membro  dissenziente  inserisce  a  verbale  i
motivi del dissenso.
  Nel  processo verbale devono essere inseriti altresi', i motivi per
i  quali  la  commissione  non  abbia   condiviso   le   osservazioni
eventualmente formulate dal medico di fiducia.
  Le  conclusioni  dei  giudizi  espressi dalla commissione devono in
ogni caso essere partecipate all'interessato o, nel caso di deceduto,
all'avente   diritto,   individuato   a   cura   dell'amministrazione
richiedente.
  La partecipazione delle predette conclusioni deve essere effettuata
con le seguenti modalita':
    a) ove possibile, nella stessa seduta di definizione della visita
medico-legale,  il presidente della commissione procede a partecipare
all'interessato le conclusioni  del  processo  verbale;  a  tal  fine
notifica  direttamente  all'interessato copia conforme o estratto del
processo   verbale  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione,  in
duplice esemplare, conforme al fac-simile allegato 1  della  presente
circolare.
  Contestualmente,  gli originali del processo verbale, devono essere
sottoposti a sottoscrizione  dell'interessato  per  l'accettazione  o
meno dei giudizi della commissione;
    b)   previa   convocazione   dell'interessato  nella  sede  della
commissione, successivamente alla seduta di definizione  della  visia
medico-legale, procedendo poi come previsto al precedente punto a).
  Nel  caso  in cui, per il personale in attivita' di servizio, venga
espresso un giudizio di inidonieta', la  convocazione  dovra'  essere
eseguita,  per  il tramite dell'ente di appartenenza, senza indugio a
mezzo fonogramma od altro mezzo telematico;
    c) in  caso  di  mancata  presentazione  dell'interessato,  senza
giustificato  motivo  alla  data di convocazione di cui al precedente
punto  b),  la  commissione  trasmette  senza  indugio  all'ente   di
appartenenza  dell'interessato  o  comunque  all'ente richiedente una
copia conforme o estratto del processo verbale.
  Ove l'interessato non fosse piu' in servizio presso lo stesso ente,
quest'ultimo   deve   trasmettere   tempestivamente    la    predetta
documentazione  al  nuovo ente di appartenenza, dandone comunicazione
alla commissione medica ospedaliera.
  L'ente di appartenenza provvede direttamente o, se impossibilitato,
anche a mezzo di autorita' militari locali competenti per  territorio
di   residenza  dell'interessato,  a  notificare  allo  stesso  copia
conforme o estratto del processo verbale, con le  modalita'  indicate
al precedente punto a).
  In tal caso, l'ente di appartenenza, anche se la notifica sia stata
effettuata    da   autorita'   militari   locali,   deve   restituire
sollecitamente un esemplare della dichiarazione, di cui al precedente
punto a), debitamente sottoscritta dall'interessato.
  Nel caso di accettazione delle decisioni della  commissione  ed  in
ogni  caso  trascorsi  novanta  giorni  dalla  data di partecipazione
all'interessato, senza che questi abbia prodotto ricorso, la  pratica
e' definita.
  Se  invece  venisse  prodotto  ricorso  nel  termine  suddetto o si
verificasse uno dei seguenti casi:
   discordanza tra il parere finale motivato del comandante di  Corpo
o  capo  dell'ufficio  o  direttore  dell'ente  ed  il giudizio della
commissione medica ospedaliera;
   le decisioni della commissione medica ospedaliera non siano  state
pronunciate ad unanimita';
   malattia   mentale,   soltanto   quando,   con   motivato  parere,
l'infermita' sia ritenuta tale da incidere sulla capacita' critica  e
di giudizio dell'interessato;
   non  accettazione  del  giudizio riguardante l'idoneita' o rifiuto
della sottoscrizione per accettazione da  parte  dell'interessato  in
ordine  allo  stesso  giudizio,  la  commissione  medica ospedaliera,
informando  per   conoscenza   l'amministrazione   di   appartenenza,
trasmette  la  pratica  alla  commissione  medica di seconda istanza,
istituita presso le autorita' sanitarie militari competenti.
  La  non accettazione dei giudizi in ordine alla dipendenza da causa
di servizio e/o all'ascrivibilita' tabellare, non seguita da  ricorso
scritto   o  verbale  non  comporta  la  trasmissione  della  pratica
d'ufficio alla commissione medica di seconda istanza.
  Il ricorso scritto deve essere, presentato dall'interessato o,  nel
caso  di  deceduto,  dall'avente  diritto,  nel termine perentorio di
novanta giorni dalla data di  partecipazione  delle  conclusioni  del
processo verbale.
  Il ricorso puo' essere verbale o scritto:
   il ricorso verbale puo' essere pronunciato solo nel caso in cui la
partecipazione  delle conclusioni e' avvenuta nella stessa data della
seduta di definizione della visita medico-legale; in tal caso vengono
annotati in calce al processo verbale i motivi del ricorso;
  il ricorso scritto, nel termine suddetto,  deve  essere  depositato
presso  la  sede  della  commissione medica ospedaliera; se spedito a
mezzo posta o tramite l'ente di  appartenenza,  per  il  computo  del
termine  perentorio  di  novanta giorni, viene considerata la data in
cui e' pervenuto all'ente militare presso il quale  e'  istituita  la
commissione.
  La  determinazioni  della  commissione  medica  di  seconda istanza
devono riguardare solo i giudizi medico-legali per i quali  e'  stato
prodotto ricorso ed il giudizio riguardante l'idoneita' non accettato
o non sottoscritto per rifiuto.
  La commissione medica di seconda istanza prende in esame la pratica
medico-legale  e  qualora  la  determinazione riguardi il giudizio di
idoneita' al servizio,  procede  a  visita  diretta  dell'interessato
(negli  altri  casi,  ove  non  risulta  necessaria  la  visita, puo'
procedere,  previa  motivazione,  sugli  atti);  formula  la  propria
determinazione,  redigendo  un  verbale  che conclude con il giudizio
diagnostico e medico-legale.
  In tema di pensione privilegiata, la commissione medica di  seconda
istanza  non  esprime giudizi riguardanti le cause e l'ascrivibilita'
tabellare delle invalidita' ovvero le cause della morte.
  Per le pratiche medico-legali riguardanti personale in attivita' di
servizio  trasmesse  alla  commissione  medica  di  seconda  istanza,
qualora  in  tale  sede  venisse  espresso  un giudizio di inabilita'
permanente per infermita' dipendenti da causa di servizio, la  stessa
commissione  provvede  con  propria determinazione ad esprimere anche
gli ulteriori giudizi di  competenza,  se  non  gia'  espressi  dalla
commissione  medica  ospedaliera,  mentre  restituisce  il  fascicolo
istruttorio alla  predetta  competente  commissione  che  provvedera'
invece, a redigere il processo verbale per i giudizi finalizzati alla
pensione privilegiata.
  Qualora  l'interessato  si trovi comandato o aggregato presso altro
Corpo o ufficio, la commissione ha facolta', ove  ritenga  necessario
procedere  a  visita,  di  delegare  la  commissione  competente  per
territorio.
  In tal caso i compiti della commissione delegata saranno  espletati
con  l'osservanza  delle  stesse limitazioni imposte alla commissione
medica ospedaliera nei casi di procedura di visita per delega.
  La determinazione della commissione medica di  seconda  istanza  e'
considerata definitiva, salvo il parere dell'amministrazione centrale
in  sede competente; la stessa deve essere notificata tempestivamente
all'interessato, a cura del comando, ufficio o ente di appartenenza.
  Il fascicolo degli atti originali sara' restituito alla commissione
medica ospedaliera che si e' pronunciata in prima istanza, per essere
conservato nel suo archivio.
  La  commissione  medica  ospedaliera  o,  qualora  intervenuta,  la
commissione medica di seconda istanza  trasmette  due  originali  del
processo   verbale,  come  anche  restituisce  una  delle  copie  del
fascicolo, all'ente  che  procedette  all'istruttoria  della  pratica
affinche' possa provvedere a quanto di competenza.
2. PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.
  Il  personale militare dell'Esercito in congedo che abbia contratto
infermita'/lesioni, per farne accertare la  dipendenza  da  causa  di
servizio,  deve  presentare  domanda  secondo  il  proprio  grado, ai
seguenti enti:
   Direzione generale  per  gli  ufficiali  dell'Esercito  -  Ufficio
generali: ufficiali generali, anche dell'Arma dei carabinieri;
   Comando  di regione militare competente: ufficiali con il grado di
colonnello;
   Distretto militare competente: ufficiali fino al grado di  tenente
colonnello, sottufficiali e militari di truppa;
   Enti  dei  carabinieri:  per  il  personale dell'Arma, esclusi gli
ufficiali generali.
  Per il personale militare della  Marina,  la  domanda  deve  essere
presentata  alla  Direzione  generale per il personale della Marina -
III sezione - Consulenza sanitaria che provvede  ad  interessare  per
competenza,   secondo  i  casi  indicati  nei  successivi  paragrafi:
l'ultimo ente di servizio oppure il competente dipartimento marittimo
per gli ufficiali, la  capitaneria  di  porto  di  ascrizione  per  i
sottufficiali, sottocapi e comuni.
  Per  il  personale  militare  Aeronautica,  la  domanda deve essere
presentata al  Comando  di  regione  aerea  -  Ufficio  personale  in
congedo, competente per territorio di residenza dell'interessato.
  La  pratica  di accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento di
dipendenza da causa di servizio di infermita'/lesione o  morte,  deve
essere sempre istruita.
  La  decisione  in  merito  alla  validita' della domanda ai fini di
eventuali conseguenti benefici spetta all'amministrazione centrale in
sede competente.
  La domanda presentata entro due anni dalla data  di  congedo,  deve
essere   corredata   della  documentazione  sanitaria  e  matricolare
eventualmente  gia'  risultante  agli  atti  degli  enti  di  cui  ai
precedenti   capoversi   ed   inoltrata   all'ente  presso  il  quale
l'interessato  ha  prestato  l'ultimo  servizio  da  effettivo,   che
procedera',  secondo quanto indicato al par. 1 c del presente capo, a
completare la pratica con il parere del  comandante  di  Corpo,  capo
ufficio o direttore dell'ente ed a restituirla all'ente richiedente.
  Qualora l'ultimo ente di servizio sia stato disciolto, ovvero se la
domanda  sia  stata  prodotta  oltre  due anni dalla data di congedo,
l'istruttoria e' effettuata completamente dagli  enti,  indicati  nei
precedenti  capoversi,  competenti per il personale di ciascuna Forza
armata.
  Il personale civile del Ministero della difesa collocato a  riposo,
deve   produrre   domanda   di   riconoscimento  all'ultimo  ente  di
appartenenza che provvede alla istruttoria  completa  della  pratica;
qualora  l'ultimo ente di servizio sia stato disciolto, l'istruttoria
e' effettuata dal comando di regione militare o di  regione  aerea  o
del  dipartimento  marittimo,  secondo l'appartenenza di Forza armata
dell'ente disciolto.
  Completata   l'istruttoria,   gli   enti   competenti   trasmettono
sollecitamente  l'intera  pratica  in  duplice copia alla commissione
medica ospedaliera competente.
  La predetta commissione provvede a quanto gia' indicato nel par.  1
c del presente capo.
  Le  pratiche  di  dipendenza  da  causa  di  servizio  relative  al
personale cessato  dal  servizio  conservano  la  possibilita'  della
trasmissione alla commissione medica di seconda istanza per i giudizi
riguardanti:  l'idoneita'  al  servizio,  la  dipendenza  da causa di
servizio di infermita'/lesioni, le  cause  e  l'ascrivibilita'  delle
menomazioni  dell'integrita'  fisica  ai  fini  di  equo  indennizzo;
restano esclusi pertanto  i  soli  giudizi  riguardanti  le  cause  e
l'ascrivibilita'  delle  invalidita'  ovvero  le cause della morte ai
fini di pensione privilegiata.
                               Capo II
RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA' PER
   INTERDIPENDENZA/AGGRAVAMENTO.
  La domanda di accertamento  di  infermita'  per  interdipendenza  o
aggravamento  di  affezioni  evidenziatesi con il tempo ed in diretto
rapporto  eziopatogenetico  con  quelle  in  precedenza  riconosciute
dipendenti    da   causa   di   servizio   deve   essere   presentata
all'amministrazione di appartenenza, secondo  le  modalita'  indicate
nel precedente capo, che provvede ad istruire la pratica corredandola
della seguente documentazione:
   copia  del foglio matricolare o stato di servizio per il personale
militare, stato matricolare per il personale civile.  Tali  documenti
devono essere aggiornati in ogni caso;
   copia   del   processo   verbale  relativo  al  riconoscimento  di
dipendenza da causa di  servizio  dell'infermita'/lesione  cui  viene
fatta risalire la patologia oggetto della pratica;
   precedenti    sanitari   risultanti   agli   atti   ed   eventuali
provvedimenti medico-legali;
   copia di  cartelle  cliniche  (di  ospedali  militari  e  civili),
certificazioni   mediche,   esami   di   laboratorio   o  strumentali
eventualmente praticati, ecc.;
   copia di eventuali  processi  verbali  redatti  ai  fini  di  equo
indennizzo o pensione privilegiata;
   copia   di   eventuali  decreti  di  equo  indennizzo  o  pensione
privilegiata.
  Completata l'istruttoria l'intera pratica, in duplice copia,  viene
trasmessa alla commissione medica ospedaliera competente.
  La  predetta  commissione  provvede  a  quanto  gia'  indicato  nel
precedente  capo  ed  in  particolare,  cura  la  formulazione  delle
opportune  considerazioni  medico-legali  al  fine  di  dimostrare  e
soddisfare il criterio eziopatogenetico e cronologico tra l'affezione
primitiva, gia' riconosciuta, e  quella  successivamente  denunciata,
comprese  le  infermita'  causa  di  decesso;  giudica pertanto se le
stesse  possano  ritenersi,  nella  loro   evoluzione   peggiorativa,
aggravamento  ovvero  complicanza  dell'infermita' gia' riconosciuta,
con un rapporto di interdipendenza.
  Il  giudizio  della  commissione dove indicare specificatamente, se
trattasi di un riconoscimento  di  infermita'  per  "aggravamento"  o
"interdipendenza"  ed  in  ogni  caso  deve  essere riclassificata la
conseguente menomazione dell'integrita' psico-fisica,  gia'  ascritta
ed  eventualmente  aggravata,  ovvero classificata la eventuale nuova
menomazione dell'integrita' psico-fisica, indicando per  quest'ultima
la data di stabilizzazione.
                              Capo III
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO
   DELLE  LESIONI TRAUMATICHE DA CAUSA VIOLENTA - Legge 1 marzo 1952,
   n. 157.
1. MODELLO C.
a) Personale ricoverato in Patria.
  Se a seguito di lesioni traumatiche da  qualsiasi  causa  prodotte,
escluse  le cause infettive, parassitarie e psichiche - sempre che le
stesse siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e  con
i  caratteri  dell'infortunio da causa violenta - si renda necessario
il ricovero iniziale  del  soggetto  in  uno  stabilimento  sanitario
militare,  il  comando  o  l'ufficio dal quale l'interessato dipende,
provvede a compilare, per  la  parte  di  competenza,  il  modello  C
(modello  2154  del  catalogo)  ed  a  farlo  pervenire,  in  duplice
esemplare, alla direzione del luogo di cura militare entro la data di
dimissione dell'interessato ed in ogni caso non oltre  cinque  giorni
dall'avvenuto ricovero.
  La   dichiarazione  di  lesione  traumatica  deve  specificare:  le
circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto traumatico ebbe  a
verificarsi;  i  sintomi subiettivi ed obiettivi constatati; le prime
cure prestate; la diagnosi e la prognosi; il parere  sulla  relazione
di causalita' tra gli eventi di servizio e la lesione accertata.
  La  relazione  del  comandante del Corpo o del reparto distaccato o
capo ufficio deve precisare, oltre al tempo ed al  luogo  del  fatto,
anche  il modo come questo avvenne, la qualita' del servizio prestato
dall'infortunato  al  momento  dell'incidente,  le  generalita'   dei
presenti all'accaduto.
  Detta  dichiarazione  ove  possibile deve essere corredata da prove
testimoniali.
  Le notizie  regolamentari  di  cui  ai  precedenti  due  capoversi,
richieste  dal  modello  C,  devono  essere rilevate e trascritte con
procedura d'urgenza ed il modello cosi' compilato e completato  delle
generalita', deve essere subito direttamente trasmesso alla direzione
del luogo di cura.
  Quando   si   tratti   di  infortuni  verificatisi  presso  reparti
distaccati, a  questi  compete  lo  svolgimento  della  procedura  in
questione,  in quanto i necessari elementi di giudizio possono essere
raccolti  e  trascritti  soltanto  dalle   autorita'   sanitarie   ed
amministrative che ebbero a constatare l'infortunio stesso.
  Il direttore dello stabilimento sanitario, ricevuto ed esaminato il
suddetto  modulo, sulla base dei rilievi clinici eseguiti nel reparto
di cura e delle altre indagini tecniche ritenute necessarie,  esprime
subito:
   il  giudizio  diagnostico  estremamente  dettagliato delle lesioni
riportate;
   il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio.
  I  predetti giudizi vengono comunicati all'interessato o all'avente
diritto che sottoscrive per l'accettazione o meno, entro la  data  di
dimissione dall'ospedale militare.
  Il  modello  C,  compilato  in duplice esemplare, deve avere numero
progressivo annuale.
  Uno di essi viene trasmesso al Corpo, con procedura d'urgenza,  per
i  provvedimenti  di  competenza e per la conservazione nel fascicolo
personale dell'interessato, l'altro e' archiviato  dalla  commissione
medica ospedaliera dello stesso ospedale o trasmesso alla commissione
medica   ospedaliera,   competente   per   territorio,  dell'ente  di
appartenenza del militare, nel caso in cui trattasi  di  stabilimento
sanitario   militare   presso   cui  non  e'  istituita  la  predetta
commissione.
  Sul prospetto  della  cartella  clinica  deve  essere  riportato  e
controfirmato  dal  direttore  del  luogo di cura il giudizio con gli
estremi del modello C.
  Nel caso di ricovero iniziale in  ospedale  civile  il  modello  C,
completato  sempre  della  relazione  del comandante di Corpo, dovra'
essere fatto pervenire all'ospedale militare nella cui circoscrizione
trovasi  l'ospedale  civile,  entro   cinque   giorni   dall'avvenuto
ricovero.
  Il direttore dell'ospedale militare di cui al precedente capoverso,
presi  gli  opportuni  accordi  con la Direzione di sanita', segue il
decorso clinico del ricoverato e non appena possibile dispone  il  di
lui trasferimento nell'ospedale militare.
  Il  modello  C e' ritenuto operante purche' il ricovero in ospedale
sia avvenuto entro dieci giorni dalla lesione traumatica.
  In caso di decesso in ospedale civile, venendo meno il requisito di
legge del ricovero in ospedale militare, il modello C non avra' corso
e si dovra' quindi procedere d'ufficio al riconoscimento in questione
secondo quanto gia' precisato nel titolo I, cap. I, par. 1 b.
  Qualora  durante  il  ricovero  in  ospedale  militare,   dovessero
intervenire complicazioni della lesione traumatica iniziale ovvero ne
dovesse  conseguire  il  decesso, il direttore dell'ospedale militare
compila un secondo modello C sulla scorta degli atti gia' acquisiti.
b) Personale ricoverato all'estero.
  Se a seguito di una lesione traumatica con  le  caratteristiche  di
cui  al  precedente par. 1 a si renda necessario il ricovero iniziale
del soggetto in uno stabilimento sanitario all'estero, il  comando  o
l'ufficio  dal  quale l'interessato dipende, provvede a compilare per
la parte di competenza il modello C.
  All'atto della dimissione dal luogo di cura di  cui  al  precedente
capoverso,  il  soggetto  deve  essere  avviato  ad  uno stabilimento
sanitario militare in Patria, unitamente al modello C compilato.
  Il direttore  dello  stabilimento  sanitario  militare  in  Patria,
ricevuto  ed  esaminato  il  suddetto  modulo, provvede a quanto gia'
indicato nel procedente par. 1 a, per la parte di competenza.
  Qualora per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga  avviato  ad
uno  stabilimento  sanitario militare in Patria, il comando o ufficio
di appartenenza, sulla scorta delle dichiarazioni utilizzate  per  la
compilazione  della  parte  di  competenza del modello C, provvede ad
attivare la procedura d'ufficio, di cui al precedente  capitolo,  per
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione
traumatica riportata.
                              TITOLO II
                       ISTITUTO DELLA PENSIONE
                       PRIVILEGIATA ORDINARIA
       Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica
        29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni
                               Capo I
ISTRUTTORIA  DELLE  PRATICHE  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  TRATTAMENTO
   PENSIONISTICO PRIVILEGIATO ORDINARIO.
  La   pratica  per  la  concessione  del  trattamento  pensionistico
privilegiato ordinario ha inizio d'ufficio o a domanda.
1. PROCEDIMENTO D'UFFICIO.
  L'iniziativa del procedimento d'ufficio si  applica  nei  confronti
del  dipendente le cui infermita'/lesioni, riconosciute dipendenti da
causa di servizio, abbiano comportato  la  cessazione  dal  servizio;
altresi',  nel  caso  in  cui  il  dipendente  sia deceduto per causa
violenta nell'adempimento degli obblighi  di  servizio,  la  pensione
privilegiata  a  favore  della  vedova  e  degli  orfani minorenni e'
liquidata d'ufficio.
2. PROCEDIMENTO A DOMANDA.
a)  Infermita'  non  ancora  riconosciute  dipendenti  da  causa   di
servizio.
  Il  militare ed il dipendente civile del Ministero della difesa che
ritiene di aver riportato infermita'/lesione per causa  di  servizio,
ai  fini  del  trattamento privilegiato, deve presentare domanda agli
stessi enti e secondo le indicazioni di cui al titolo I, capo I, par.
2. I predetti enti provvedono secondo quanto  previsto  nello  stesso
citato paragrafo.
  Per   il   dipendente  civile,  ai  fini  del  diritto  a  pensione
privilegiata, l'infermita'/lesione dipendente da  causa  di  servizio
deve  essere  ascrivibile  ad  una  delle  categorie  della tabella A
annessa alla normativa vigente e comportare  l'inabilita'  permanente
al servizio purche' riferita alla specifica qualifica professionale o
di   mestiere,   nonche'   alla   data   di   collocamento  a  riposo
dell'interessato.
  La domanda di cui ai precedenti capoversi  deve  essere  presentata
nel  termine  perentorio  di anni cinque dalla data di cessazione dal
servizio.
  Il termine di decadenza di cui sopra e' elevato ad anni  dieci  per
le invalidita' derivate da Parkinsonismo.
  Nella  domanda  devono  essere  indicate specificatamente la natura
della infermita'/lesione per la quale il trattamento e'  richiesto  e
devono  essere  specificati i fatti di servizio che la determinarono,
indicando le  circostanze  che  vi  concorsero  e  le  cause  che  la
produssero.
  Gli  enti competenti, completata l'istruttoria con il parere finale
motivato del comandante di Corpo, capo ufficio o direttore  dell'ente
secondo  le  modalita' procedurali di cui al titolo I, capo I, par. 1
c, trasmettono l'intera pratica sollecitamente all'ufficio centrale o
periferico competente, individuato secondo le disposizioni vigenti.
  L'ufficio centrale o periferico  di  cui  al  precedente  capoverso
ricevuta  l'intera  pratica ed eventualmente richiesto un supplemento
di  istruttoria,  puo'  respingere  la  domanda  di  trattamento   di
istruttoria,  puo'  respingere la domanda di trattamento privilegiato
senza interpellare la commissione  medica  ospedaliera  nei  seguenti
casi:
   se la domanda sia stata presentata dopo la scadenza dei termini di
cui  all'art.  169  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
1092/1973, citati nel presente paragrafo;
   se risulti manifesto che  i  fatti  dedotti  dal  richiedente  non
costituiscono fatti di servizio.
  Lo  stesso  ufficio,  non ricorrendo quanto previsto nel precedente
capoverso, provvede a trasmettere la pratica alla commissione  medica
ospedaliera, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza,
al fine dell'acquisizione dei relativi giudizi.
  La  predetta  commissione ha gli stessi compiti indicati nel titolo
I, capo I, par. 1 c ed oltre ai giudizi ivi indicati, deve  esprimere
gli ulteriori seguenti giudizi:
   1)  sulla  ascrivibilita' tabellare delle invalidita', ai fini del
trattamento  privilegiato  ordinario;   qualora   l'invalidita'   sia
ascrivibile alla tabella B, ai fini della concessione dell'indennita'
una  tantum,  occorre  indicare  un  numero  di annualita', stabilite
secondo la gravita' della invalidita', fino ad un massimo di  cinque.
Ove  sussistano  piu'  invalidita'  ascrivibili  alla  tabella  B, il
complesso delle stesse non potra'  superare  comunque  l'attribuzione
massima  delle cinque annualita', ai fini del diritto alla indennita'
una tantum;
   2) sulla suscettibilita' o meno di miglioramento nel  tempo  delle
invalidita';  nel  caso  in  cui le invalidita' siano suscettibili di
miglioramento, occorre indicare, il numero di anni per i quali  viene
concesso  un  assegno  rinnovabile,  che  puo' essere proposto per un
periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro;
   3) sul diritto all'assegno di superinvalidita'  per  gli  invalidi
affetti  da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa
alla normativa vigente;
   4)  sulla  valutazione  complessiva  per  cumulo,  nei   casi   di
coesistenza  di  invalidita'  ascritte  a  categoria di tabella A; la
valutazione medesima e' effettuata aggiungendo  alla  categoria  alla
quale  e'  ascritta  l'invalidita'  piu'  grave quella risultante dal
cumulo delle altre  invalidita',  a  partire  dalle  infermita'  meno
gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1 annessa
alla normativa vigente;
   5)  sul  diritto  all'assegno  per  cumulo nel caso in cui con una
invalidita'  ascrivibile  alla  prima  categoria  della   tabella   A
coesistano altre infermita', secondo quanto stabilito dalla tabella F
annessa alla normativa vigente.
  Qualora  con  un'invalidita' ascrivibile alla prima categoria della
tabella A coesistano due o piu' infermita', l'assegno  di  cumulo  di
cui  alla  tabella F citata, viene determinato in base alla categoria
risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti secondo quanto
stabilito dalla tabella F-1 annessa alla normativa vigente.
  Qualora con una invalidita'  di  seconda  categoria  ne  coesistano
altre  minori, il diritto all'assegno per cumulo e' stabilito tenendo
conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
  L'assegno  per  cumulo  di  tabella  F  si  aggiunge  a  quello  di
superinvalidita' di tabella E quando anche la superinvalidita' derivi
da  cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse
da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita';
   6)  sulle  cause  della morte, indicando le infermita'/lzesioni da
cui consegue o meno, nei casi di pratiche  medico-legali  riguardanti
personale deceduto.
  Il  giudizio  della  commissione  medica ospedaliera riguardante le
cause e l'ascrivibilita' delle  invalidita'  ovvero  le  cause  della
morte  ai  fini  del  trattamento  pensionistico  privilegiato non e'
sottoposto ad accettazione - non essendo proponibile ricorso - stante
comunque l'obbligo della partecipazione.
b) Infermita' gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio.
  Il dipendente, cessato dal servizio, affetto da  infermita'/lesioni
gia'  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio puo' produrre
domanda di trattamento privilegiato senza limiti di tempo.
  La domanda, indirizzata alla  Direzione  generale  delle  pensioni,
deve  essere  presentata  agli enti citati nel precedente par. 2 a, i
quali  dopo  aver  provveduto  a  corredarla  di  duplice  copia  dei
fascicoli  istruttori  relativi  alle  infermita'/lesioni, oggetto di
richiesta, e del documento  matricolare  aggiornato,  la  trasmettono
alla predetta Direzione generale.
  La  stessa  Direzione generale completata l'istruttoria, provvede a
trasmettere la pratica alla commissione  medica  ospedaliera  dandone
comunicazione  al  competente  ente  matricolare,  al quale la stessa
commissione  deve  successivamente  trasmettere  un   originale   del
processo verbale.
  La  predetta  commissione ha il compito di procedere secondo quanto
gia' precisato nel precedente  par.  2  a  ed  esprimere  soltanto  i
giudizi  di  cui  ai  punti  da 1) a 6), espressamente indicati nello
stesso paragrafo.
                               Capo II
                     REVISIONE PER AGGRAVAMENTO
                    D'INVALIDITA' GIA' PENSIONATA
  Nei casi di aggravamento delle invalidita' per le quali  sia  stata
gia'   liquidata   pensione   privilegiata,  assegno  rinnovabile  od
indennita' per una volta tanto, o  per  le  quali  sia  stato  emesso
provvedimento  negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai
fini della classificazione, si  puo'  chiedere,  in  ogni  tempo,  la
revisione dei relativi provvedimenti di pensione privilegiata.
  Se  eseguiti gli opportuni accertamenti siano state respinte per la
stessa  invalidita'  tre  domande  consecutive  per  non  riscontrato
aggravamento,  le  ulteriori istanze sono ammesse purche' ciascuna di
esse sia prodotta trascorso il decennio  dall'anno  di  presentazione
dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.
  Si  prescinde  dal termine decennale di cui al precedente capoverso
nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravita' delle condizioni
di  salute  dell'interessato  da   comprovarsi   con   certificazione
rilasciata  da  strutture  del Servizio sanitario nazionale o da enti
ospedalieri pubblici.
  La domanda deve essere presentata  alla  Direzione  generale  delle
pensioni.
  La   commissione   medica  ospedaliera  procede  agli  accertamenti
sanitari con le stesse  modalita',  ed  esprime  gli  stessi  giudizi
indicati nel precedente capo I, par. 2 b.
  La  commissione potra' riclassificare l'invalidita' anche quando si
accerti che  la  stessa,  sebbene  non  aggravata,  sia  tuttavia  da
ascrivere  ad  una  categoria  superiore  a  quella a cui venne prima
assegnata.
  Per le denunce di aggravamento di infermita'/lesioni delle quali in
precedenza  non  sia  stato richiesto l'accertamento medico-legale di
dipendenza da causa di  servizio,  si  applica  il  termine  previsto
dall'art. 169 del testo unico n. 1092/1973.
  Qualora  l'interessato,  senza giustificato motivo, non si presenti
entro tre mesi dalla convocazione, alla visita  medica  disposta  per
accertare   il   denunciato   aggravamento,  la  commissione  ne  da'
comunicazione all'Amministrazione centrale, trasmettendo i  documenti
comprovanti  l'avvenuta  convocazione;  l'amministrazione in tal caso
respinge l'istanza di revisione.
  Nei casi di  cui  al  precedente  capoverso  il  dipendente  dovra'
produrre   nuova   domanda;  il  relativo  trattamento  eventualmente
spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della nuova domanda.
  La predetta Direzione generale completata l'istruttoria provvede  a
trasmettere  la  pratica alla commissione medica ospedaliera, dandone
comunicazione al competente  ente  matricolare  al  quale  la  stessa
commissione   deve   successivamente  trasmettere  un  originale  del
processo verbale.
                             TITOLO III
                    ISTITUTO DELL'EQUO INDENNIZZO
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 -
   Regolamento esecutivo: decreto del Presidente della  Repubblica  3
   maggio 1957, n. 686 - Estensione dell'E.I. al personale militare -
   Legge  23  dicembre  1970, n. 1094 - Legge 3 giugno 1981, n. 308 -
   Estensione dell'E.I. al personale operaio - Legge 13 maggio  1975,
   n. 157, e successive modifiche.
                               Capo I
                     ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
                         DI EQUO INDENNIZZO
  L'equo    indennizzo   e'   concesso   al   dipendente   che,   per
infermita'/lesione riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio,
abbia  subito una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica
ascrivibile ad una delle categorie di  cui  alla  tabella  A  o  alla
tabella B annesse alla normativa vigente.
  L'equo indennizzo e' ridotto del 25% se l'interessato ha superato i
cinquanta  anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno
d'eta'.
  Per gli effetti di cui al precedente capoverso  l'eta'  alla  quale
devesi  far  riferimento e' quella che l'interessato aveva al momento
della stabilizzazione della menomazione.
1. DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
  La procedura per la concessione dell'equo indennizzo inizia  sempre
a   domanda  dell'interessato  o  dell'avente  diritto  nel  caso  di
deceduto.
a)  Menomazioni  gia'  accertate  e  classificate  dalla  commissione
medica.
  La  commissione  medica  ospedaliera  o  la  commissione  medica di
seconda istanza, nel corso di  accertamenti  sanitari  in  ordine  ad
infermita'/lesioni  riconosciute  dipendenti da causa di servizio che
comunque ne siano state oggetto di giudizio procede in ogni caso alla
classifica tabellare della conseguente menomazione  della  integrita'
psico-fisica  riscontrata,  ai  fini  dell'equo  indennizzo,  con  le
modalita' indicate nel titolo I, capo I, par. 1 c.
  L'interessato deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla
data  in  cui  gli  sono  state notificate le conclusioni dei giudizi
espressi dalle predette commissioni, in  ordine  all'accertamento  di
una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica ascrivibile e
conseguente  ad infermita'/lesioniriconosciute dipendenti da causa di
servizio, anche nel caso in cui si intenda produrre ricorso in ordine
alla classifica tabellare.
  La domanda deve essere  presentata  per  il  tramite  dell'ente  di
appartenenza  e,  ove trattasi di personale cessato dal servizio o in
altri  casi  particolari,  per  il  tramite  degli  enti  citati  nel
precedente  titolo  I,  capo  I,  par. 2, che provvedono a corredarla
della documentazione necessaria ed a trasmetterla all'amministrazione
centrale competente.
b) Menomazioni non ancora accertate dalla commissione medica.
  Qualora dalle infermita'/lesioni riconosciute dipendenti  da  causa
di  servizio  derivi  solo successivamente una menomazione permanente
dell'integrita' psico-fisica, la  domanda  di  equo  indennizzo  deve
essere presentata, agli enti citati nel precedente par. 1 a, entro il
termine di sei mesi da quando si e' verificata la menomazione stessa.
  In tal caso i predetti enti trasmettono la pratica in duplice copia
alla  competente  commissione  medica ospedaliera, corredandola della
seguente documentazione:
   copia del foglio matricolare o stato di servizio per il  personale
militare,  stato  matricolare per il personale civile. Tali documenti
devono essere aggiornati in ogni caso;
   copia  dei  processi  verbali  relativi   al   riconoscimento   di
dipendenza  da  causa  di  servizio  delle  infermita'/lesioni cui e'
derivata la menomazione;
   precedenti   sanitari   risultanti   agli   atti   ed    eventuali
provvedimenti medico-legali;
   copia  di  cartelle  cliniche  (di  ospedali  militari  e civili),
certificazioni  mediche,   esami   di   laboratorio   o   strumentali
eventualmente praticati, ecc.
   copia  di  eventuali  processi  verbali  redatti  ai  fini di equo
indennizzo o pensione privilegiata per altre menomazioni;
   copia  di  eventuali  decreti  di  equo  indennizzo   o   pensione
privilegiata per altre menomazioni.
  La  predetta  commissione  adempie agli stessi compiti indicati nel
titolo I, capo I, par. 1 c ed in tal caso, provvedera'  ad  esprimere
soltanto   i  giudizi  di  cui  ai  punti  4),  5),  6),  7),  8)  ed
eventualmente 9), ivi indicati.
  Ricevuto il processo verbale della commissione medica  ospedaliera,
o di seconda istanza nei casi previsti, i sopracitati enti provvedono
a trasmettere la pratica all'amministrazione centrale competente.
2. DOMANDA DI AGGRAVAMENTO PER REVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
  Nel  caso  di aggravamento della menomazione dell'integrita' psico-
fisica  per  la  quale   e'   stato   concesso   l'equo   indennizzo,
l'amministrazione  puo'  provvedere, a domanda degli interessati, per
una volta sola, alla revisione dello stesso.
  La domanda deve essere presentata, per il tramite degli enti di cui
al precedente par. 1 a, entro cinque  anni  a  decorrere  dalla  data
della  comunicazione  all'interessato del decreto relativo alla prima
concessione.
  Gli  stessi  enti provvedono a trasmettere la relativa pratica alla
competente commissione medica ospedaliera, che  adempie  agli  stessi
compiti  indicati  nel  titolo  I,  capo  I, par. 1 c ed in tal caso,
provvede ad esprimere soltanto i giudizi di cui ai punti 4), 5),  7),
8) ed eventualmente 9), ivi indicati.