IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del  regolamento  medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del
vino da tavola;
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art.  4  del  regolamento CEE del Consiglio, del 13 luglio
1992, il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando
le  condizioni  climatiche  nel  suo  territorio  lo   abbiano   reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   I   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il proprio decreto datato 3 agosto 1993 con il quale e' stato
autorizzato  l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti della vendemmia 1993;
  Tenuto conto  che  l'assessorato  regionale  all'agricoltura  della
regione  Liguria  ha  segnalato  che  il perseguire delle particolari
condizioni climatiche per la corrente campagna  vitivinicola  rendono
necessario  l'aumento  del  titolo alcolometrico per tutti i prodotti
della vendemmia nei limiti massimi previsti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella campagna vitivinicola  1993-94  e'  consentito  aumentare  il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti nell'area viticola della regione Liguria, entro  i
limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.
   Roma, 18 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA