IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  recante  norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Cortese  dell'Alto  Monferrato"  ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno  1992  con  il  quale  sono
state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  valore  minimo  dell'acidita' totale del vino "Cortese
dell'Alto Monferrato", ai  sensi  dell'art.  6  del  disciplinare  di
produzione del vino di cui trattasi;
  Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e delle
foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione;
  Ritenuta  l'opportunita',  in relazione alle particolari condizioni
ambientali della zona di produzione  ed  alle  esigenze  tecniche  di
elaborazione  del  vino in discorso, di accogliere la richiesta degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a  denominazione  di
origine  controllata  "Cortese  dell'Alto  Monferrato" previsto nella
misura del 6 per mille dall'art. 6 del  disciplinare  di  produzione,
cosi'  come ultimamente modificato con decreto ministeriale 26 giugno
1992, e' modificato nella misura del 5 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA