IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Cortese dell'Alto Monferrato" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale del vino "Cortese dell'Alto Monferrato", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi; Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e delle foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" previsto nella misura del 6 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come ultimamente modificato con decreto ministeriale 26 giugno 1992, e' modificato nella misura del 5 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1993 Il Ministro: DIANA