IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per  la  determinazione
del  tasso  di  riferimento  da  applicare alle operazioni di credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 15 dicembre  1992,  con  il  quale  e'
stata  fissata,  per  l'anno  1993, la commissione onnicomprensiva da
riconoscere agli istituti di credito per le operazioni  agevolate  di
credito  agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il  bimestre
novembre-dicembre  1993,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio della
provvista dei fondi e' pari al 12,00%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1993, al 12,00%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati  nel  1993  e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b) all'1,80% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1993,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1993,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 13,30% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 13,80% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 13,90% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO