IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
             Piano regolatore generale degli acquedotti 
  1. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il
Ministero  dei  lavori  pubblici   provvede   ad   utilizzare   dette
disponibilita' per la predisposizione di un programma di studi  e  di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore  generale
degli acquedotti. 
  2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'anno  1991,  e  non   ancora
impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.