IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Considerata  l'esigenza  di  provvedere, con criteri uniformi, alla
sicurezza esterna  ed  interna  delle  strutture  in  cui  si  svolge
attivita' giudiziaria;
  Ritenuta  la  necessita' di individuare l'autorita' alla quale com-
pete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture;
  Tenuto  conto  delle  circolari  del  Consiglio   superiore   della
magistratura numeri 40/1981, 48/1990, 68/1990 e 112/1992;
  Letti gli articoli 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Compete  al  procuratore  generale  presso  la corte di appello
esprimere il parere sui  provvedimenti  che  il  prefetto  assume  in
ordine  alla incolumita' e alla sicurezza dei magistrati oltre che in
ordine alla sicurezza  esterna  delle  strutture  in  cui  si  svolge
attivita' giudiziaria.