La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Regolazione delle vendite di attivita' e beni dello Stato 1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.