La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Regolazione delle vendite di attivita' e beni dello Stato
  1.  Il  prezzo  dovuto  per  la  vendita  di  beni  del  patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi  delle  disposizioni  vigenti,  puo'
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro  stabilisce,  con proprio decreto, le
categorie di titoli di Stato di cui al comma  1  e  le  modalita'  di
computo  degli  stessi  ai  fini  della loro corrispondenza al prezzo
dovuto.