Ai soggetti attuatori
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   del   bilancio   -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero del bilancio - Nucleo
                                  ispettivo  per  la  verifica  degli
                                  investimenti pubblici
                                  Al      commissario     liquidatore
                                  dell'Agenzia  per   la   promozione
                                  dello sviluppo del Mezzogiorno
                                  All'Associazione          nazionale
                                  costruttori edili (A.N.C.E.)
PREMESSA.
  La presente  circolare  costituisce  l'attuazione  operativa  delle
disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 96/1993,
e  successive  modificazioni,  coordinate  con  la  normativa  per le
erogazioni che si applica alla Cassa depositi e prestiti;  i  vincoli
che  da  essa discendono possono essere compensati sia dalla certezza
operativa che dalla rapidita' di erogazione.
  L'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993 cosi'  come  modificato
dall'art.  1, comma 4, del decreto-legge n. 398/1993, dall'art. 2 del
decreto-legge n. 403/1993 e l'art. 9 dello stesso decreto legislativo
come  modificato  dall'art.   1   del   decreto-legge   n.   403/1993
stabiliscono  che  la  Cassa  depositi e prestiti si sostituisce alla
soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno nei
rapporti che riguardano i soggetti attuatori identificabili  in  enti
del  settore  pubblico,  in  particolare  regioni,  enti locali, loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di sviluppo industriale.
  Le fattispecie prese in considerazione dalla norma sono:
    a)  gli  interventi,  riguardanti  opere  e  studi,  compresi nei
programmi triennali e nei piani annuali di attuazione  approvati  dal
C.I.P.E.,  i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data del 30
settembre 1993;
    b) progetti speciali e opere, che, in attuazione  della  delibera
C.I.P.E.  8  aprile  1987,  n.  157,  siano  stati gia' trasferiti ai
soggetti indicati dalla norma e per i quali o non esista  contenzioso
o  lo  stesso  sia  stato definito con la procedura di cui al decreto
legislativo n. 96/1993, e successive modifiche.
  Non rientrano pertanto nelle attribuzioni della Cassa:
   gli interventi considerati i cui lavori  siano  stati  sospesi  da
oltre  dodici  mesi  alla  data  del 30 settembre 1993 e quelli i cui
lavori alla data del 30 settembre 1993 non siano stati  consegnati  e
materialmente iniziati;
   i  progetti  speciali  ed  opere per cui non sia stato disposto il
trasferimento formale ai soggetti indicati e i cui lavori, secondo le
regole indicate sopra, non siano iniziati ed  infine,  quelli  per  i
quali non sia stato definito il contenzioso.
                      CONVENZIONI PER PROGRAMMI
                DI ATTUAZIONE APPROVATI DAL C.I.P.E.
                           OPERE PUBBLICHE
  La  ratio  della  norma  che chiama la Cassa depositi e prestiti ad
intervenire in questo campo si poggia sui seguenti presupposti:
   l'opera oggetto della convenzione e' "effettivamente" in corso  di
realizzazione  (lavori  in  corso  o sospesi da non piu' di un anno);
diversamente il commissario procede alla rescissione del contratto;
   per la prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati   non  si  puo'  procedere  a  variazioni  di  progetto  che
comportino modifiche essenziali alla  natura  delle  opere  affidate,
opere complementari o aggiuntive;
   l'art.  2  del  decreto-legge  n. 403/1993 ha chiarito che possono
essere approvate le sole variazioni progettuali  che  non  comportino
modifiche  essenziali  purche'  nell'ambito  dell'importo previsto in
convenzione;
   e' possibile richiedere proroghe  ai  termini  di  chiusura  della
convenzione, solo se giustificate da cause di forza maggiore;
   la  funzione  del  nucleo  ispettivo  del  Ministero  del bilancio
riguarda le attivita' di verifica e di controllo.
  Si richiama l'attenzione su questi concetti per evitare  successive
difficolta'.
 1. Pagamenti.
  Fermo   rimanendo   che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  subentra
all'Agensud in base alle convenzioni in atto, per  le  erogazioni  si
applica  la  normativa  della  Cassa depositi e prestiti. La suddetta
normativa stabilisce che le domande di erogazione siano a  firma  del
rappresentante  legale  dell'ente  e  debbano  essere  corredate  del
certificato di pagamento firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal  capo  dell'ufficio tecnico. Per gli enti privi di detto ufficio,
previa attestazione in tal senso, i  documenti  saranno  vistati  dal
dirigente  dell'ufficio competente o, in mancanza, dal solo direttore
dei lavori.
  Si  precisa  inoltre,  che  le  attestazioni   richieste   per   le
somministrazioni (es. inesistenza ufficio tecnico, ecc.) sono a firma
del  segretario dell'ente o quando detto organo non sia previsto, del
dirigente responsabile.
  La  procedura  descritta,  che  e'   ovviamente   quella   adottata
ordinariamente    dalla    Cassa   depositi   e   prestiti   per   le
somministrazioni  riferite  alle  opere  pubbliche   -   pertanto   a
conoscenza  sia  degli  enti attuatori che delle imprese -, innova il
sistema precedente ma garantisce tempestivita' di azione.
  Non  appena  la  convenzione  sara'  stata  trasferita  alla  Cassa
depositi e prestiti, si procedera' ad inviare all'ente una lettera di
presa  in carico della convenzione stessa, con allegati i modelli A e
B della presente circolare che dovranno accompagnare le richieste  di
somministrazione.
  Al  fine  di  rendere coerente il passaggio alla nuova procedura si
dovra' effettuare un conguaglio tra le  spese  gia'  sostenute  dagli
enti  e  i  pagamenti effettuati in conto convenzione, sulla base dei
suddetti allegati.
  In concreto sul piano operativo:
   a) anticipazioni: le convenzioni prevedono una  anticipazione  del
5%  alla  stipula  della convenzione ed una del 10% alla consegna dei
lavori, che dovrebbero, per  la  maggior  parte,  essere  state  gia'
spesate dall'Agenzia.
  Come  detto, il conguaglio tra le spese ed i lavori effettuati e le
anticipazioni  ricevuto  dovra'  essere  giustificato  utilizzando  i
modelli allegati alla presente circolare.
  Nell'ipotesi   che   questo   Istituto   dovesse   procedere   alla
somministrazione dell'anticipazione (ipotesi che si ritiene possibile
per la sola anticipazione del 10%) dovra' essere trasmessa la domanda
di  erogazione  del  legale  rappresentante  dell'ente   accompagnata
dall'attestazione  del  direttore  dei lavori che i lavori sono stati
effettivamente consegnati e materialmente iniziati;
   b) pagamenti in corso d'opera: come gia' detto per dare attuazione
alla disposizione del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
403/1993, le somministrazioni avverranno sulla base di certificati di
spesa, secondo il modello allegato A, firmati e vistati nei modi gia'
indicati, riferite a lavori gia' eseguiti; per accelerare la chiusura
delle  opere  ed  evitare aggravi alle imprese si potranno effettuare
erogazioni anche in misura non corrispondente alle  rate  di  acconto
fissate dalle convenzioni.
  Si  ricorda che le voci di spesa contabilizzabili debbono riferirsi
esclusivamente  a  quelle  previste  espressamente  a  carico   della
convenzione  stessa  con esclusione quindi di spese che sono a carico
dell'ente convenzionato;
    c) spese generali: sono erogabili  a  forfait  nella  percentuale
stabilita  senza  rendicontazione presentando la dichiarazione di cui
al modello allegato B;
    d)  Iva:  questo  Istituto  non  puo'  procedere   al   pagamento
anticipato dell'IVA ai soggetti che esercitando attivita' commerciale
possono   recuperarla.  Pertanto  questi  enti  dovranno  fornire  le
informazioni necessarie ad identificare se trattasi di ente  soggetto
di  imposta ai fini dell'IVA e la quantificazione dell'IVA spesata in
anticipo dall'Agensud;
   e) per le somme gia'  anticipate  a  questo  titolo  dall'Agensud,
l'ente  dovra'  procedere a conguagliare l'importo al primo pagamento
utile.
                CONVENZIONI PER STUDI E PROGETTAZIONI
  Per  le  convenzioni  riferite  a   studi   e   progettazioni,   le
somministrazioni  avverranno  sulla  base  della  domanda  del legale
rappresentante  dell'ente   accompagnata   da   un'attestazione   del
dirigente  competente,  o  del  responsabile  del progetto redatta in
conformita'  della  convenzione  e  con  idoneo  documento   (notula,
fattura, ecc.).
  Nella  attestazione  dovranno  risultare  l'importo  corrispondente
all'avanzamento del progetto, gli acconti corrisposti e la differenza
da erogare.
2. Perizie.
   a) SITUAZIONI IN ITINERE.
  Occorre distinguere tra le perizie che ai sensi  dell'art.  13  del
capitolato  generale  del  Ministero dei lavori pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16  luglio  1962,  n.  1063)  non  mutino
essenzialmente  la  natura delle opere affidate e le perizie che, pur
essendo funzionali  all'opera  progettata,  siano  da  essa  comunque
separabili  e  come  tali complementari o aggiuntive all'opera stessa
(in termini di c.d. estendimento).
  Le  prime  rientravano  nella  autonomia  dell'ente   attuatore   e
comportavano   l'utilizzo   dei   ribassi  d'asta  e/o  delle  minori
utilizzazioni dell'importo  per  oneri  di  lievitazione  costi  (con
esclusione  quindi  di  oneri  per  IVA o di aumento dell'importo per
spese generali) ed erano comunicate  all'Agensud;  le  seconde  erano
sottoposte ad una procedura di autorizzazione da parte del Comitato e
del Ministro per il Mezzogiorno.
  Per  le  prime, se regolarmente approvate dall'ente attuatore entro
il  15  aprile  1993,  dovra'  essere  trasmessa  la   documentazione
accompagnata  da  una  attestazione, debitamente sottoscritta, che la
perizia rientra  nella  fattispecie  in  argomento.  Per  la  seconda
fattispecie  la  Cassa  depositi  e  prestiti  prendera'  atto  delle
autorizzazioni concesse dal Ministro per il Mezzogiorno,  mentre  per
quelle  non ancora autorizzate dal Ministro ma approvate dal Comitato
di gestione  dell'Agensud  sara'  attivata  la  funzione  del  nucleo
ispettivo,  e  il  pagamento  avverra'  per i soli lavori connessi al
progetto  originario.  In  tal  senso  dovra'  essere  trasmessa  una
attestazione  del segretario/ dirigente dell'ente. In tutti gli altri
casi non essendosi perfezionato l'iter  procedimentale,  deve  essere
adottata la procedura a regime (cfr. b).
   b) A REGIME.
  Il  decreto  legislativo  n.  96/1993,  cosi'  come  modificato dal
decreto-legge n. 403/1993, esclude  rigidamente  la  possibilita'  di
effettuare variazioni che comportino modifiche essenziali alla natura
delle opere e/o opere complementari e aggiuntive rispetto ai progetti
approvati.
  Pertanto  dalla  data del 15 aprile 1993 non saranno piu' possibili
le  variazioni  suddette  neanche  in  presenza  di  cause  di  forza
maggiore.
  Per  le perizie che non mutino essenzialmente la natura delle opere
ogni  qual  volta  la  Cassa  depositi  e   prestiti   avesse   delle
perplessita'  sulla  tipologia  delle  perizie o dagli atti trasmessi
dovessero risultare elementi dubbi, attivera' la funzione del  nucleo
ispettivo. Cio' in termini procedurali significa che verranno sospesi
i  pagamenti,  relativamente  ai lavori interessati dalla perizia, ed
inviata la documentazione al nucleo ispettivo  per  le  verifiche  di
competenza.
  Le  perizie  regolarmente  approvate  che  non comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere, dice la  norma,  sono  consentite
purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione.
  Ai  fini procedurali, pertanto, in presenza di perizie di variante,
la   richiesta   di    erogazione    dovra'    essere    accompagnata
dall'attestazione  del segretario/dirigente responsabile sul rispetto
del dispositivo di cui al comma 1 dell'art. 2  del  decreto-legge  n.
403/1993.
  Dal  punto di vista finanziario, in coerenza con le convenzioni, le
perizie non  potranno  comunque  determinare  variazioni  in  aumento
dell'importo  delle  spese  generali ed utilizzare l'importo previsto
per IVA.
3. Proroghe.
  Anche per le proroghe occorre distinguere tra la procedura a regime
e quella in fase di trasferimento.
  Le "proroghe ai termini di chiusura della  convenzione"  deliberate
dall'Agensud  prima  del  15 aprile 1993 verranno accettate da questo
Istituto.
  In tutti gli altri casi si applica la normativa di cui al  comma  1
dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993.
  Cioe',  sono  possibili  proroghe  solo se giustificate da cause di
forza maggiore.
  Le cause di forza maggiore sono da identificarsi nelle sole ipotesi
di  eventi  calamitosi  o  assolutamente  imprevedibili   oppure   in
dipendenza di successive disposizioni dell'autorita' amministrativa o
giudiziaria.
  Ai fini operativi, qualora si verificasse la necessita' di proroga,
l'ente  convenzionato dovra' inviare motivata e documentata richiesta
alla Cassa  depositi  e  prestiti  che  provvedera'  ad  attivare  la
funzione del nucleo ispettivo.
  Successivamente  alle  risultanze  istruttorie, si provvedera' alla
concessione di proroga con determina  del  direttore  generale  della
Cassa depositi e prestiti.
  Ai  fini  delle  erogazioni  si procedera' a sospendere i pagamenti
riferiti ai soli lavori effettuati dopo la scadenza,  non  prorogata,
della  convenzione stessa. Di conseguenza gli enti dovranno attivarsi
in tempo utile, ad evitare la sospensione.
 4. Collaudi e chiusura della convenzione.
   a) NOMINA DEI COLLAUDATORI.
  Il  quinto  comma  dell'art.  8  stabilisce  che  la   nomina   del
collaudatore  e delle commissioni di collaudo, nonche' l'approvazione
del collaudo eseguito sono di competenza del Ministero del bilancio e
della programmazione economica.
  E' evidente  che,  qualora  il  collaudatore  non  sia  gia'  stato
nominato,  sara' cura dell'ente convenzionato richiedere al Ministero
competente  la  nomina  del  collaudatore  o  delle  commissioni   di
collaudo.
   b) COLLAUDO DEI LAVORI.
  La  somministrazione  della  quota  riferita al collaudo dei lavori
sara' effettuata sulla base del certificato di regolare esecuzione  o
dell'atto  di  collaudo,  vistato  dal  capo ufficio tecnico, nonche'
sulla base  di  una  attestazione  del  segretario  o  del  dirigente
responsabile da cui risulti che i lavori sono ultimati e collaudati.
   c) CHIUSURA DELLA CONVENZIONE.
  Solo  con  il  collaudo finale dell'opera oggetto della convenzione
sara' possibile erogare la rata finale di saldo della convenzione.
  A tale scopo gli atti, compreso  il  certificato  di  collaudo  dei
lavori,  nonche'  una  attestazione  del  segretario/dirigente da cui
risulti che l'opera e' ultimata e collaudata  in  ogni  sua  parte  e
l'oggetto  della convenzione e' stato ultimato per intero e che nulla
e' piu' dovuto in merito alla  convenzione  stessa,  dovranno  essere
inviati  al  Ministero  del  bilancio che unitamente all'approvazione
provvedera' a trasmetterli alla Cassa  depositi  e  prestiti  per  la
chiusura  dalla  convenzione che avverra' con determina del direttore
generale della Cassa stessa.
  L'atto di  chiusura  rappresentando  l'atto  amministrativo  finale
dovra'  avvenire  dopo la definizione di tutte le situazioni pendenti
relative alla convenzione stessa (contenzioso, IVA, interessi  attivi
e passivi, ecc.).
  Con l'atto di chiusura della convenzione si procedera' al pagamento
della rata di saldo di cui alla convenzione.
  Tenuto   conto   dei  reciproci  rapporti  dedotti  in  convenzione
rimarranno  a  carico  dell'ente  convenzionato  tutti  i  costi  non
espressamente compresi nell'importo erogato.
5. Verifiche.
  Si  richiama quanto stabilito nella convenzione con la sostituzione
del soggetto Agenzia con la Cassa depositi e prestiti.
6. Contenzioso.
  Per il problema del contenzioso questo  Istituto,  riservandosi  di
esaminare   le   singole  posizioni,  ritiene,  in  questa  sede,  di
richiamare solo la distinzione tra  il  contenzioso  fra  le  imprese
esecutrici  dell'opera e l'ente convenzionato ed il contenzioso sorto
o che potra' sorgere con l'ente erogatore.
  Il primo non coinvolge la  Cassa  depositi  e  prestiti,  come  non
poteva  coinvolgere  la  cessata  Agensud,  stante il tenore generale
della  convenzione  stessa  che  attribuisce  la  competenza   e   la
responsabilita' dell'esecuzione dell'opera all'Ente convenzionato con
espresso esonero di responsabilita' nei riguardi di terzi.
  In  generale  si precisa che le eventuali riserve, non riconosciute
dal soggetto attuatore, verrano spesate sulla base di lodi  arbitrali
o di sentenze di condanna.
7. Varie.
  Gli  Enti attuatori, e tramite essi le imprese interessate, avranno
cognizione  dell'avvenuto  trasferimento,  dall'Agenzia  alla   Cassa
depositi  e  prestiti,  di  tutti  gli atti relativi alla convenzione
attraverso una comunicazione di questo  Istituto  che  conterra',  in
modo sintetico, le indicazioni della presente circolare. Solo da quel
momento  la  Cassa depositi e prestiti diverra' l'unico interlocutore
degli enti stessi.
  In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990  si
richiamano  le  determine  direttoriali  del  15  gennaio  1992  e 13
novembre 1992 pubblicate, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  22  del  28 gennaio 1992 e nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10
dicembre 1992.
                 CONVENZIONI PER I PROGETTI SPECIALI
                     E LE OPERE GIA' TRASFERITE
  Il comma 5- bis dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  96/1993
prevede  che la Cassa depositi e prestiti definisca i rapporti, per i
progetti speciali trasferiti in attuazione della delibera C.I.P.E.  8
aprile  1987,  n.  157,  a  soggetti  specifici,  con  le modalita' e
condizioni dell'art. 8.
  Il successivo comma (5- ter)  chiarisce  che  i  suddetti  progetti
saranno trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a "contenzioso
definito".
  In termini operativi queste disposizioni si traducono:
    a)  soggetti  interessati:  regioni,  enti locali, loro consorzi,
enti pubblici, consorzi  di  bonifica  e  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo industriale;
    b)   progetti  trasferiti  a  soggetti  non  compresi  in  questa
elencazione non potranno essere assunti da questo Istituto;
    c) la Cassa depositi e prestiti interverra' per i  soli  progetti
speciali  per  i quali o non esista contenzioso o lo stesso sia stato
gia' definito con la procedura di cui al  comma  5-  ter  e  seguenti
dell'art.  9 del decreto legislativo n. 96/1993 cosi' come modificato
dal decreto-legge n. 403/1993;
    d) dall'applicazione delle modalita' e condizioni dell'art. 8  si
desume  come  l'intervento  della  Cassa depositi e prestiti abbia la
finalita' del completamento dell'opera oggetto del trasferimento.
  Pertanto  per  le tematiche relative all'avanzamento delle opere si
richiamano tutte le disposizioni esplicitate al primo capitolo  della
presente circolare tenendo conto delle peculiarita' delle convenzioni
sottostanti.
  Come  per le convenzioni riferite ai programmi C.I.P.E. ai soggetti
verra'  fornita  comunicazione  sull'avvenuta  presa  in  carico  del
progetto da parte della Cassa depositi e prestiti.
                                       Il direttore generale: FALCONE