Ai soggetti attuatori e, per conoscenza: Al Ministero del bilancio - Gabinetto Al Ministero del bilancio - Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici Al commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno All'Associazione nazionale costruttori edili (A.N.C.E.) PREMESSA. La presente circolare costituisce l'attuazione operativa delle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 96/1993, e successive modificazioni, coordinate con la normativa per le erogazioni che si applica alla Cassa depositi e prestiti; i vincoli che da essa discendono possono essere compensati sia dalla certezza operativa che dalla rapidita' di erogazione. L'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 398/1993, dall'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993 e l'art. 9 dello stesso decreto legislativo come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 403/1993 stabiliscono che la Cassa depositi e prestiti si sostituisce alla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno nei rapporti che riguardano i soggetti attuatori identificabili in enti del settore pubblico, in particolare regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Le fattispecie prese in considerazione dalla norma sono: a) gli interventi, riguardanti opere e studi, compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal C.I.P.E., i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data del 30 settembre 1993; b) progetti speciali e opere, che, in attuazione della delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 157, siano stati gia' trasferiti ai soggetti indicati dalla norma e per i quali o non esista contenzioso o lo stesso sia stato definito con la procedura di cui al decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche. Non rientrano pertanto nelle attribuzioni della Cassa: gli interventi considerati i cui lavori siano stati sospesi da oltre dodici mesi alla data del 30 settembre 1993 e quelli i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 non siano stati consegnati e materialmente iniziati; i progetti speciali ed opere per cui non sia stato disposto il trasferimento formale ai soggetti indicati e i cui lavori, secondo le regole indicate sopra, non siano iniziati ed infine, quelli per i quali non sia stato definito il contenzioso. CONVENZIONI PER PROGRAMMI DI ATTUAZIONE APPROVATI DAL C.I.P.E. OPERE PUBBLICHE La ratio della norma che chiama la Cassa depositi e prestiti ad intervenire in questo campo si poggia sui seguenti presupposti: l'opera oggetto della convenzione e' "effettivamente" in corso di realizzazione (lavori in corso o sospesi da non piu' di un anno); diversamente il commissario procede alla rescissione del contratto; per la prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati non si puo' procedere a variazioni di progetto che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, opere complementari o aggiuntive; l'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993 ha chiarito che possono essere approvate le sole variazioni progettuali che non comportino modifiche essenziali purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; e' possibile richiedere proroghe ai termini di chiusura della convenzione, solo se giustificate da cause di forza maggiore; la funzione del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio riguarda le attivita' di verifica e di controllo. Si richiama l'attenzione su questi concetti per evitare successive difficolta'. 1. Pagamenti. Fermo rimanendo che la Cassa depositi e prestiti subentra all'Agensud in base alle convenzioni in atto, per le erogazioni si applica la normativa della Cassa depositi e prestiti. La suddetta normativa stabilisce che le domande di erogazione siano a firma del rappresentante legale dell'ente e debbano essere corredate del certificato di pagamento firmato dal direttore dei lavori e vistato dal capo dell'ufficio tecnico. Per gli enti privi di detto ufficio, previa attestazione in tal senso, i documenti saranno vistati dal dirigente dell'ufficio competente o, in mancanza, dal solo direttore dei lavori. Si precisa inoltre, che le attestazioni richieste per le somministrazioni (es. inesistenza ufficio tecnico, ecc.) sono a firma del segretario dell'ente o quando detto organo non sia previsto, del dirigente responsabile. La procedura descritta, che e' ovviamente quella adottata ordinariamente dalla Cassa depositi e prestiti per le somministrazioni riferite alle opere pubbliche - pertanto a conoscenza sia degli enti attuatori che delle imprese -, innova il sistema precedente ma garantisce tempestivita' di azione. Non appena la convenzione sara' stata trasferita alla Cassa depositi e prestiti, si procedera' ad inviare all'ente una lettera di presa in carico della convenzione stessa, con allegati i modelli A e B della presente circolare che dovranno accompagnare le richieste di somministrazione. Al fine di rendere coerente il passaggio alla nuova procedura si dovra' effettuare un conguaglio tra le spese gia' sostenute dagli enti e i pagamenti effettuati in conto convenzione, sulla base dei suddetti allegati. In concreto sul piano operativo: a) anticipazioni: le convenzioni prevedono una anticipazione del 5% alla stipula della convenzione ed una del 10% alla consegna dei lavori, che dovrebbero, per la maggior parte, essere state gia' spesate dall'Agenzia. Come detto, il conguaglio tra le spese ed i lavori effettuati e le anticipazioni ricevuto dovra' essere giustificato utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Nell'ipotesi che questo Istituto dovesse procedere alla somministrazione dell'anticipazione (ipotesi che si ritiene possibile per la sola anticipazione del 10%) dovra' essere trasmessa la domanda di erogazione del legale rappresentante dell'ente accompagnata dall'attestazione del direttore dei lavori che i lavori sono stati effettivamente consegnati e materialmente iniziati; b) pagamenti in corso d'opera: come gia' detto per dare attuazione alla disposizione del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993, le somministrazioni avverranno sulla base di certificati di spesa, secondo il modello allegato A, firmati e vistati nei modi gia' indicati, riferite a lavori gia' eseguiti; per accelerare la chiusura delle opere ed evitare aggravi alle imprese si potranno effettuare erogazioni anche in misura non corrispondente alle rate di acconto fissate dalle convenzioni. Si ricorda che le voci di spesa contabilizzabili debbono riferirsi esclusivamente a quelle previste espressamente a carico della convenzione stessa con esclusione quindi di spese che sono a carico dell'ente convenzionato; c) spese generali: sono erogabili a forfait nella percentuale stabilita senza rendicontazione presentando la dichiarazione di cui al modello allegato B; d) Iva: questo Istituto non puo' procedere al pagamento anticipato dell'IVA ai soggetti che esercitando attivita' commerciale possono recuperarla. Pertanto questi enti dovranno fornire le informazioni necessarie ad identificare se trattasi di ente soggetto di imposta ai fini dell'IVA e la quantificazione dell'IVA spesata in anticipo dall'Agensud; e) per le somme gia' anticipate a questo titolo dall'Agensud, l'ente dovra' procedere a conguagliare l'importo al primo pagamento utile. CONVENZIONI PER STUDI E PROGETTAZIONI Per le convenzioni riferite a studi e progettazioni, le somministrazioni avverranno sulla base della domanda del legale rappresentante dell'ente accompagnata da un'attestazione del dirigente competente, o del responsabile del progetto redatta in conformita' della convenzione e con idoneo documento (notula, fattura, ecc.). Nella attestazione dovranno risultare l'importo corrispondente all'avanzamento del progetto, gli acconti corrisposti e la differenza da erogare. 2. Perizie. a) SITUAZIONI IN ITINERE. Occorre distinguere tra le perizie che ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063) non mutino essenzialmente la natura delle opere affidate e le perizie che, pur essendo funzionali all'opera progettata, siano da essa comunque separabili e come tali complementari o aggiuntive all'opera stessa (in termini di c.d. estendimento). Le prime rientravano nella autonomia dell'ente attuatore e comportavano l'utilizzo dei ribassi d'asta e/o delle minori utilizzazioni dell'importo per oneri di lievitazione costi (con esclusione quindi di oneri per IVA o di aumento dell'importo per spese generali) ed erano comunicate all'Agensud; le seconde erano sottoposte ad una procedura di autorizzazione da parte del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno. Per le prime, se regolarmente approvate dall'ente attuatore entro il 15 aprile 1993, dovra' essere trasmessa la documentazione accompagnata da una attestazione, debitamente sottoscritta, che la perizia rientra nella fattispecie in argomento. Per la seconda fattispecie la Cassa depositi e prestiti prendera' atto delle autorizzazioni concesse dal Ministro per il Mezzogiorno, mentre per quelle non ancora autorizzate dal Ministro ma approvate dal Comitato di gestione dell'Agensud sara' attivata la funzione del nucleo ispettivo, e il pagamento avverra' per i soli lavori connessi al progetto originario. In tal senso dovra' essere trasmessa una attestazione del segretario/ dirigente dell'ente. In tutti gli altri casi non essendosi perfezionato l'iter procedimentale, deve essere adottata la procedura a regime (cfr. b). b) A REGIME. Il decreto legislativo n. 96/1993, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 403/1993, esclude rigidamente la possibilita' di effettuare variazioni che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e/o opere complementari e aggiuntive rispetto ai progetti approvati. Pertanto dalla data del 15 aprile 1993 non saranno piu' possibili le variazioni suddette neanche in presenza di cause di forza maggiore. Per le perizie che non mutino essenzialmente la natura delle opere ogni qual volta la Cassa depositi e prestiti avesse delle perplessita' sulla tipologia delle perizie o dagli atti trasmessi dovessero risultare elementi dubbi, attivera' la funzione del nucleo ispettivo. Cio' in termini procedurali significa che verranno sospesi i pagamenti, relativamente ai lavori interessati dalla perizia, ed inviata la documentazione al nucleo ispettivo per le verifiche di competenza. Le perizie regolarmente approvate che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, dice la norma, sono consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Ai fini procedurali, pertanto, in presenza di perizie di variante, la richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata dall'attestazione del segretario/dirigente responsabile sul rispetto del dispositivo di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993. Dal punto di vista finanziario, in coerenza con le convenzioni, le perizie non potranno comunque determinare variazioni in aumento dell'importo delle spese generali ed utilizzare l'importo previsto per IVA. 3. Proroghe. Anche per le proroghe occorre distinguere tra la procedura a regime e quella in fase di trasferimento. Le "proroghe ai termini di chiusura della convenzione" deliberate dall'Agensud prima del 15 aprile 1993 verranno accettate da questo Istituto. In tutti gli altri casi si applica la normativa di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 403/1993. Cioe', sono possibili proroghe solo se giustificate da cause di forza maggiore. Le cause di forza maggiore sono da identificarsi nelle sole ipotesi di eventi calamitosi o assolutamente imprevedibili oppure in dipendenza di successive disposizioni dell'autorita' amministrativa o giudiziaria. Ai fini operativi, qualora si verificasse la necessita' di proroga, l'ente convenzionato dovra' inviare motivata e documentata richiesta alla Cassa depositi e prestiti che provvedera' ad attivare la funzione del nucleo ispettivo. Successivamente alle risultanze istruttorie, si provvedera' alla concessione di proroga con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Ai fini delle erogazioni si procedera' a sospendere i pagamenti riferiti ai soli lavori effettuati dopo la scadenza, non prorogata, della convenzione stessa. Di conseguenza gli enti dovranno attivarsi in tempo utile, ad evitare la sospensione. 4. Collaudi e chiusura della convenzione. a) NOMINA DEI COLLAUDATORI. Il quinto comma dell'art. 8 stabilisce che la nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonche' l'approvazione del collaudo eseguito sono di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica. E' evidente che, qualora il collaudatore non sia gia' stato nominato, sara' cura dell'ente convenzionato richiedere al Ministero competente la nomina del collaudatore o delle commissioni di collaudo. b) COLLAUDO DEI LAVORI. La somministrazione della quota riferita al collaudo dei lavori sara' effettuata sulla base del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo, vistato dal capo ufficio tecnico, nonche' sulla base di una attestazione del segretario o del dirigente responsabile da cui risulti che i lavori sono ultimati e collaudati. c) CHIUSURA DELLA CONVENZIONE. Solo con il collaudo finale dell'opera oggetto della convenzione sara' possibile erogare la rata finale di saldo della convenzione. A tale scopo gli atti, compreso il certificato di collaudo dei lavori, nonche' una attestazione del segretario/dirigente da cui risulti che l'opera e' ultimata e collaudata in ogni sua parte e l'oggetto della convenzione e' stato ultimato per intero e che nulla e' piu' dovuto in merito alla convenzione stessa, dovranno essere inviati al Ministero del bilancio che unitamente all'approvazione provvedera' a trasmetterli alla Cassa depositi e prestiti per la chiusura dalla convenzione che avverra' con determina del direttore generale della Cassa stessa. L'atto di chiusura rappresentando l'atto amministrativo finale dovra' avvenire dopo la definizione di tutte le situazioni pendenti relative alla convenzione stessa (contenzioso, IVA, interessi attivi e passivi, ecc.). Con l'atto di chiusura della convenzione si procedera' al pagamento della rata di saldo di cui alla convenzione. Tenuto conto dei reciproci rapporti dedotti in convenzione rimarranno a carico dell'ente convenzionato tutti i costi non espressamente compresi nell'importo erogato. 5. Verifiche. Si richiama quanto stabilito nella convenzione con la sostituzione del soggetto Agenzia con la Cassa depositi e prestiti. 6. Contenzioso. Per il problema del contenzioso questo Istituto, riservandosi di esaminare le singole posizioni, ritiene, in questa sede, di richiamare solo la distinzione tra il contenzioso fra le imprese esecutrici dell'opera e l'ente convenzionato ed il contenzioso sorto o che potra' sorgere con l'ente erogatore. Il primo non coinvolge la Cassa depositi e prestiti, come non poteva coinvolgere la cessata Agensud, stante il tenore generale della convenzione stessa che attribuisce la competenza e la responsabilita' dell'esecuzione dell'opera all'Ente convenzionato con espresso esonero di responsabilita' nei riguardi di terzi. In generale si precisa che le eventuali riserve, non riconosciute dal soggetto attuatore, verrano spesate sulla base di lodi arbitrali o di sentenze di condanna. 7. Varie. Gli Enti attuatori, e tramite essi le imprese interessate, avranno cognizione dell'avvenuto trasferimento, dall'Agenzia alla Cassa depositi e prestiti, di tutti gli atti relativi alla convenzione attraverso una comunicazione di questo Istituto che conterra', in modo sintetico, le indicazioni della presente circolare. Solo da quel momento la Cassa depositi e prestiti diverra' l'unico interlocutore degli enti stessi. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 si richiamano le determine direttoriali del 15 gennaio 1992 e 13 novembre 1992 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1992 e nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1992. CONVENZIONI PER I PROGETTI SPECIALI E LE OPERE GIA' TRASFERITE Il comma 5- bis dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96/1993 prevede che la Cassa depositi e prestiti definisca i rapporti, per i progetti speciali trasferiti in attuazione della delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 157, a soggetti specifici, con le modalita' e condizioni dell'art. 8. Il successivo comma (5- ter) chiarisce che i suddetti progetti saranno trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a "contenzioso definito". In termini operativi queste disposizioni si traducono: a) soggetti interessati: regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale; b) progetti trasferiti a soggetti non compresi in questa elencazione non potranno essere assunti da questo Istituto; c) la Cassa depositi e prestiti interverra' per i soli progetti speciali per i quali o non esista contenzioso o lo stesso sia stato gia' definito con la procedura di cui al comma 5- ter e seguenti dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96/1993 cosi' come modificato dal decreto-legge n. 403/1993; d) dall'applicazione delle modalita' e condizioni dell'art. 8 si desume come l'intervento della Cassa depositi e prestiti abbia la finalita' del completamento dell'opera oggetto del trasferimento. Pertanto per le tematiche relative all'avanzamento delle opere si richiamano tutte le disposizioni esplicitate al primo capitolo della presente circolare tenendo conto delle peculiarita' delle convenzioni sottostanti. Come per le convenzioni riferite ai programmi C.I.P.E. ai soggetti verra' fornita comunicazione sull'avvenuta presa in carico del progetto da parte della Cassa depositi e prestiti. Il direttore generale: FALCONE