IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto l'art. 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il
potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche
in deroga alle norme regolamentari;
  Considerato  che  studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che
l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di  dispositivi
di  sollevamento,  consente  di  pescare  su  fondali  rocciosi e con
praterie di posidonia di cui il mar Tirreno e' particolarmente ricco;
  Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di  salvaguardia
del   suddetto  ambiente  con  particolare  riferimento  alla  fascia
costiera;
  Considerato  che  l'adozione  delle  suddette  misure  tecniche  di
conservazione   delle   risorse   consente   anche  di  attenuare  la
conflittualita' esistente tra gli esercenti  i  diversi  mestieri  di
pesca;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  comitato  nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 26 ottobre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel mar Tirreno e' vietato l'uso delle reti a  strascico  munite
alla  lima  dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di
cilindri e dischi di gomma.
  2. La lima  di  armamento  (da  piombo)  non  deve  avere  diametro
superiore  a  40  millimetri  e  deve essere di materiale avente peso
specifico complessivo uguale o superiore all'unita'.