IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari; Considerato che studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di dispositivi di sollevamento, consente di pescare su fondali rocciosi e con praterie di posidonia di cui il mar Tirreno e' particolarmente ricco; Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di salvaguardia del suddetto ambiente con particolare riferimento alla fascia costiera; Considerato che l'adozione delle suddette misure tecniche di conservazione delle risorse consente anche di attenuare la conflittualita' esistente tra gli esercenti i diversi mestieri di pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993; Decreta: Art. 1. 1. Nel mar Tirreno e' vietato l'uso delle reti a strascico munite alla lima dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma. 2. La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 40 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unita'.