IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e  la  societa'  SIP  (Societa'  italiana  per  le
telecomunicazioni),  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242  del  16  ottobre
1989,  con  il  quale  sono  determinati  i  canoni  per l'affitto di
circuiti analogici e numerici a regime europeo;
  Visto il decreto ministeriale  31  dicembre  1990,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale la societa' Swift e'
stata autorizzata fino al 31 dicembre 1991 a gestire proprie reti  di
telematica  e  sono  state  altresi'  fissate le tariffe di spettanza
dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 12 del 15 gennaio
1991, con il quale sono state stabilite le nuove zone tariffarie  per
il servizio telefonico a regime europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del  28  dicembre
1991,  con il quale sono stati fissati i nuovi canoni per l'affitto a
privati in uso esclusivo di circuiti diretti a regime europeo (Tab. 1
e Tab. 2);
  Vista la raccomandazione D1 del Comitato consultivo  internazionale
telegrafico  e  telefonico  che  esclude  la  tassazione  a volume di
traffico nell'interconnessione con  le  reti  pubbliche  di  circuiti
affittati a privati;
  Vista  la  direttiva  n.  90/387/CEE emanata in data 28 giugno 1990
relativa alla realizzazione della fornitura di  una  rete  aperta  di
telecomunicazioni  (ONP)  come  mezzo  per  l'istituzione del mercato
interno dei servizi di telecomunicazioni e, in particolare, l'art.  3
nel  quale  sono  indicati  i  principi fondamentali di obiettivita',
trasparenza ed assenza di discriminazione;
  Vista la direttiva n. 90/388/CEE emanata in data 28 giugno 1990  in
tema di concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, che
prevede,   tra   l'altro,   la   liberalizzazione   del  servizio  di
trasmissione dati;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria  per  il
1991),  che  detta  i  principi  di  delega  per  l'attuazione  delle
sopracitate direttive, ed in particolare gli articoli 69 e 72;
  Vista la direttiva n. 92/44/CEE emanata in data 5  giugno  1992  in
tema  di  applicazione  della fornitura di una rete aperta (ONP) alle
linee affittate, in corso di recepimento;
  Visto   il   decreto  legislativo  9  febbraio  1993,  n.  55,  per
l'attuazione della direttiva n.  90/387/CEE  concernente  istituzione
del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione    della    fornitura    di    una   rete   aperta   di
telecomunicazioni;
  Considerato  che  gli  atti  comunitari,  seppure  non  formalmente
recepiti, hanno efficacia immediata nell'ordinamento di ciascun Stato
membro  e pertanto l'osservanza di essi risulta obbligatoria anche in
Italia, come  affermato,  fra  l'altro,  dalla  Corte  costituzionale
italiana con sentenza n. 168 del 18 aprile 1991;
  Tenuto conto che i principi stabiliti nei predetti atti legislativi
hanno  determinato  il  superamento di alcune disposizioni tariffarie
contenute nel decreto ministeriale 31 dicembre 1990  sopra  citato  e
che  risulta  necessario  procedere  alla parziale modifica del detto
decreto eliminando la tariffazione  binaria  (comprensiva  di  canone
ridotto  al  60%  e  corrispettivo  rapportato al volume del traffico
svolto);
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A partire dal 1 luglio 1991, per il traffico svolto sulla tratta
italiana  del circuito internazionale della rete di telecomunicazioni
interbancaria della societa' Swift (Society for  worldwide  interbank
financial telecommunication) si applica la tariffa fissa pari al 100%
dei canoni di locazione dei circuiti utilizzati.
  Il  presente  decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 ottobre 1993
                                             Il Ministro delle poste
                                            e delle telecomunicazioni
                                                      PAGANI
p. Il Ministro del tesoro
         COLONI
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993
Registro n. 13 Poste, foglio n. 256