Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1993, registro n. 6 Turismo, foglio n. 194, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e c), della legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante l'ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, cessano dalle loro funzioni dalla data di emanazione del presente decreto. Il dott. Giancarlo Lunati e' nominato amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la durata di mesi sei. All'amministratore straordinario sono conferiti i poteri spettanti agli organi dell'ENIT di cui al precedente articolo. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'amministratore straordinario, si provvede alla nomina di un amministratore straordinario aggiunto con i compiti attribuiti in via generale o in singoli casi dall'amministratore straordinario. All'amministratore straordinario e, nella misura del 50%, all'amministratore straordinario aggiunto sono corrisposte, proporzionalmente alla durata della carica e con oneri a carico del bilancio dell'ENIT, le indennita' previste per il presidente dell'ENIT dagli articoli 1 e 4 del decreto interministeriale 12 maggio 1992.