Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale della agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla gestione produzione agricola Alla gestione economia montana e foreste Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane - COPAGRI Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi Unione italiana tra associazioni produttori di frumento Unione nazionale associazioni produttori grano duro Associazione mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA) Federazione italiana dei consorzi agrari (FEDIT) Ente nazionale sementi elette Associazione dei costitutori - AISS Associazione degli industriali di Capitanata Pro.Se.Me. A seguito dell'accordo interprofessionale sul grano duro sottoscritto da produttori agricoli e ditte sementiere e tra produttori agricoli ed industria di trasformazione in data 22 ottobre 1993 - accordo che tende alla valorizzazione della qualita' ed a consentire maggiori redditi agli operatori del settore - appare necessario rendere piu' attuativa la normativa sulla produzione e commercio delle sementi certificate, come indicata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dal regolamento di esecuzione della stessa, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell'8 ottobre 1973 che recepiscono, tra l'altro, la direttiva comunitaria del Consiglio n. 66/402 del 14 giugno 1966 inerente la disciplina della commercializzazione delle sementi di cereali e la direttiva n. 70/457 del 29 settembre 1970 sull'istituzione del catalogo comunitario delle varieta' di specie agricole e sui controlli della selezione conservatrice. Allo scopo, quindi, di favorire la crescita del settore, le disposizioni della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 sono inte- grate come segue. L'onere della prova a carico del produttore, gia' previsto dal titolo VI della circolare 11 marzo 1993, n. D/349, deve essere soddisfatto per le campagne di semina 1993-94 e 1994-95 per almeno, rispettivamente il 30 per cento ed il 60 per cento delle sementi utilizzate per le semina. A decorrere dalla campagna di semina 1995-96, l'onere della prova di cui sopra riguardera' l'intera quantita' delle sementi utilizzate, salvi i reimpieghi aziendali previsti nel medesimo titolo VI della citata circolare. Limitatamente alla campagna 1993-94, se il produttore non dispone della documentazione prevista nel ripetuto titolo VI della circolare suddetta, ne fara' menzione nella domanda di aiuto barrando l'apposita casella. In tal caso si applicheranno le procedure di cui all'ottavo capoverso del medesimo titolo. Nel caso previsto dal nono capoverso del piu' volte citato titolo VI, l'Ente nazionale sementi elette - ENSE, organismo delegato dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la certificazione varietale delle sementi, coadiuva l'organo tecnico regionale di cui lo stesso produttore si avvale. Si dispone inoltre che le fatture delle sementi contengano altresi' l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita ENSE. Il Ministro: DIANA