IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  5,  comma  2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro  delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto  l'art. 34, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;
 Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
attribuisce  al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la
perimetrazione  provvisoria  dei  parchi,  previsti  dal  comma 1 del
medesimo  articolo,  sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-
scientifici  disponibili  presso  i  servizi  tecnici  nazionali,  le
amministrazioni statali e le regioni;
  Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre
1992,  con  il  quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria
del Parco nazionale della Maiella;
  Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali e' stato
richiesto alla regione Abruzzo ed alle province, comunita' montane ed
ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della
legge n. 394/1991;
  Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993 pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 103 del 5 maggio
1993,   riguardante   le   misure  di  salvaguardia  nell'ambito  del
territorio  ricadente  nel  perimetro provvisorio del Parco nazionale
della Maiella;
  Visto il parere reso dalla regione Abruzzo, anche nell'ambito dei
lavori  del  tavolo  tecnico  istituito  a  seguito  della  richiesta
effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;
 Visti i pareri resi dagli enti locali interessati, in applicazione
dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione
delle   misure   provvisorie   di   salvaguardia   per  garantire  la
conservazione dello stato dei luoghi;
  Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla
perimetrazione formulate dalla regione Abruzzo unicamente per le aree
individuate  come  zone  di valore paesaggistico con maggior grado di
antropizzazione,   rimandando   alle   fasi  successive  di  puntuale
definizione    della    perimetrazione   ogni   eventuale   ulteriore
approfondimento;
 Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito
alle  misure  provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente
recepite  dall'ordinanza  ministeriale  del  22  aprile 1993 e che le
misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle
predette  ed  inoltre  accolgono ulteriori osservazioni della regione
Abruzzo e degli enti locali;
  Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla
modifica  della  perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della
Maiella  ed  alla  contestuale emanazione delle norme di salvaguardia
provvisorie  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria
riportata  nell'allegato  "A",  che  costituisce parte integrante del
presente   decreto,   e'   individuato   come   zona   di  importanza
naturalistica,  e  costituisce  perimetrazione  provvisoria del Parco
nazionale  della  Maiella  di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6
dicembre   1991,   n.  394.  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e'
depositata  la  descrizione  dei  confini  della  perimetrazione e la
relativa cartografia in scala 1:25.000.