IL MINISTRO DELL'AMBIENTE VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA QUADRO DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO e Monti della Laga; VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico- scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; VISTO IL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; VISTE LE NOTE IN DATA 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO RICHIESTO ALLE REGIONI ABRUZZO, MARCHE, LAZIO, ALLE PROVINCE, ALLE comunita' montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991; VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; VISTO IL PARERE RESO DALLA REGIONE ABRUZZO, ANCHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL TAVOLO TECNICO ISTITUITO A SEGUITO DELLA RICHIESTA effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993; VISTI I PARERI RESI DAGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 394/1991 IN MERITO all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi; RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DALLA PERIMETRAZIONE UNICAMENTE PER LE AREE INDIVIDUATE COME ZONE DI VALORE paesaggistico con maggior grado di antropizzazione, salvo che per l'area compresa tra il monte Utero e il monte Rota in aderenza al pi- ano dei parchi della regione Lazio, rimandando alle fasi successive di puntuale definizione della perimetrazione ogni eventuale, ulteriore approfondimento; RITENUTO IN PARTICOLARE DI DOVER RINVIARE ALLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PERIMETRAZIONE DEFINITIVA L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI ALTRE AREE attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco sulla base di specifiche deliberazioni dei consigli regionali; RITENUTO CHE LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI LOCALI IN MERITO ALLE MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA SIANO STATE SOSTANZIALMENTE recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Abruzzo e degli enti locali; RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL Gran Sasso-Monti della Laga ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; DECRETA: ART. 1. IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA RIPORTATA NELL'ALLEGATO "A", CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25.000.