IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE
ATTRIBUISCE  AL  MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA
QUADRO  DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
 VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991,
N.  394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
e Monti della Laga;
 VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE
ATTRIBUISCE  AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA
perimetrazione  provvisoria  dei  parchi,  previsti  dal  comma 1 del
medesimo  articolo,  sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-
scientifici  disponibili  presso  i  servizi  tecnici  nazionali,  le
amministrazioni statali e le regioni;
  VISTO IL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992,
PUBBLICATO  NEL  SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300
del   22   dicembre   1992,   con  il  quale  e'  stata  definita  la
perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga;
  VISTE LE NOTE IN DATA 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO
RICHIESTO  ALLE  REGIONI  ABRUZZO, MARCHE, LAZIO, ALLE PROVINCE, ALLE
comunita'  montane  ed  ai  comuni  interessati  il  parere  previsto
dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;
  VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993, PUBBLICATA NEL
SUPPLEMENTO  ORDINARIO  ALLA  GAZZETTA  UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO
1993,   riguardante   le   misure  di  salvaguardia  nell'ambito  del
territorio  ricadente  nel  perimetro provvisorio del Parco nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga;
  VISTO IL PARERE RESO DALLA REGIONE ABRUZZO, ANCHE NELL'AMBITO DEI
LAVORI  DEL  TAVOLO  TECNICO  ISTITUITO  A  SEGUITO  DELLA  RICHIESTA
effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;
  VISTI I PARERI RESI DAGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 394/1991 IN MERITO
all'adozione  delle  misure provvisorie di salvaguardia per garantire
la conservazione dello stato dei luoghi;
  RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DALLA
PERIMETRAZIONE UNICAMENTE PER LE AREE INDIVIDUATE COME ZONE DI VALORE
paesaggistico  con  maggior  grado  di antropizzazione, salvo che per
l'area compresa tra il monte Utero e il monte Rota in aderenza al pi-
ano  dei  parchi della regione Lazio, rimandando alle fasi successive
di   puntuale   definizione   della  perimetrazione  ogni  eventuale,
ulteriore approfondimento;
  RITENUTO IN PARTICOLARE DI DOVER RINVIARE ALLA FASE ISTRUTTORIA
DELLA  PERIMETRAZIONE DEFINITIVA L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI ALTRE AREE
attualmente  incluse  nel  parco  o  l'eventuale  inclusione  di aree
attualmente  escluse dal perimetro del parco sulla base di specifiche
deliberazioni dei consigli regionali;
 RITENUTO CHE LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI LOCALI IN MERITO
ALLE  MISURE  PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA SIANO STATE SOSTANZIALMENTE
recepite  dall'ordinanza  ministeriale  del  22  aprile 1993 e che le
misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle
predette  ed  inoltre  accolgono ulteriori osservazioni della regione
Abruzzo e degli enti locali;
  RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA
MODIFICA  DELLA  PERIMETRAZIONE  PROVVISORIA  DEL PARCO NAZIONALE DEL
Gran  Sasso-Monti  della  Laga  ed  alla contestuale emanazione delle
norme  di  salvaguardia  provvisorie  ai sensi dell'art. 34, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
                              DECRETA:
                               ART. 1.
  IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA
RIPORTATA  NELL'ALLEGATO  "A",  CHE  COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL
presente   decreto,   e'   individuato   come   zona   di  importanza
naturalistica,  e  costituisce  perimetrazione  provvisoria del Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui all'art. 34, comma
1,  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394.  Presso  il  Ministero
dell'ambiente   e'   depositata  la  descrizione  dei  confini  della
perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25.000.