Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unita' in Roma e sedi periferiche, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1993 al 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.C., con sede in Castello di Annone (Asti) e stabilimento in Castello di Annone (Asti), per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e unita' in Cesara (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1992 all'11 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.P.R., con sede in Vinovo (Torino) e unita' in Piossasco (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rasenna, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' in Collegno (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 7 settembre 1993 con effetto dal 20 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara), per lo stabilimento ex Italiana Coke di Carrara, localita' Avenza (Massa Carrara), per il periodo dal 20 maggio 1993 al 19 novembre 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unita' di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e stabilimenti in Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Societa' tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spectrum, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma), per il periodo dal 24 giugno 1993 al 23 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento in Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento in Sabaudia (Latina), per il periodo dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Cristini, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 maggio 1993 al 18 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. - Inter data system, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento in Serravalle Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eliograf, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcontrol, con sede in Funo di Argelato (Bologna) e stabilimento in Funo di Argelato (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.M.E.R., con sede in Forli' e unita' in Forli' e Ravenna, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e unita' di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 19 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.