Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XXIV del volume:
"Istruzioni  di  vigilanza  per  gli enti creditizi" pubblicato dalla
Banca d'Italia.
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                 VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
Roma, 18 ottobre 1993
  Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 104 aggiornamento.
OGGETTO: Concentrazione dei rischi.
   La teoria della finanza, la tecnica  bancaria,  la  prassi  comune
agli  organi  di  vigilanza  di  un gran numero di Paesi, individuano
nell'eccessiva concentrazione dei rischi una  causa  di  instabilita'
delle banche. La presenza di criteri anche severi nella selezione del
merito  di  credito  non  puo' evitare che alcuni clienti si rivelino
insolventi. Ma se un portafoglio di prestiti e' ben diversificato, e'
meno  probabile  che  le  perdite   assumano   dimensioni   tali   da
compromettere l'equilibrio patrimoniale degli intermediari.
   Nella  disciplina di vigilanza, il frazionamento del rischio viene
di norma assicurato da limiti prudenziali  a  carattere  quantitativo
volti  a impedire esposizioni eccessivamente elevate nei confronti di
un unico cliente e a contenere  l'ammontare  complessivo  dei  grandi
rischi assunti.
   In  applicazione del decreto del Ministro del tesoro n. 242633 del
22 giugno 1993, la presente disciplina interviene sulla materia della
concentrazione dei rischi accogliendo i principi  e  le  disposizioni
della   direttiva   CEE  n.  92/121,  e  introducendo  rispetto  alla
disciplina precedente alcune novita' rilevanti. Esse riguardano:
    il carattere inderogabile dei limiti all'assunzione di rischi che
si applicano indistintamente a tutte le banche;
    l'ampliamento della nozione di rischio a tutte le forme  con  cui
le banche assicurano sostegno finanziario alla clientela;
    la  rilevanza  delle  connessioni  esistenti  tra la clientela; i
limiti sono riferiti non  solo  al  singolo  soggetto  prenditore  di
credito ma al gruppo di soggetti fra di loro connessi;
    l'applicazione  dei  nuovi  limiti  su  base consolidata, qualora
l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo.
   Considerate le caratteristiche strutturali del sistema finanziario
del nostro Paese, si e' compiuta la scelta di utilizzare la facolta',
concessa dalla direttiva  comunitaria,  di  fissare  per  un  periodo
transitorio limiti meno stringenti di quelli previsti a regime.
   Il   rispetto  della  disciplina  emanata  richiede  comportamenti
coerenti con l'obiettivo di modificare alcuni caratteri di  struttura
del  sistema  finanziario  italiano,  in  linea  con l'ampia serie di
interventi normativi gia' posti in atto.
   Innanzitutto va rilevato che il processo di privatizzazione  delle
aziende  pubbliche  ormai  disegnato  in  numerosi  atti  di  governo
consentira',  tra  l'altro,  di  operare  un  naturale  processo   di
frazionamento   nei   confronti   di  alcuni  grandi  prenditori  che
caratterizzano l'attuale contesto economico.
   Per quel  che  piu'  direttamente  concerne  gli  intermediari  e'
necessario   che   essi   perseguano   obiettivi   di   rafforzamento
dimensionale e patrimoniale; come e'  noto  infatti,  le  banche  che
all'interno  del  nostro sistema creditizio rivestono le posizioni di
vertice  appaiono  relativamente  piccole,  non  solo  nel  confronto
internazionale,  ma  anche in rapporto alla dimensione dei principali
gruppi di imprese non finanziarie che operano nel nostro Paese.
   Al riguardo sono gia'  stati  posti  in  atto  alcuni  interventi:
inducendo  le  banche  pubbliche ad assumere la struttura di societa'
per  azioni  sono  state  rese  piu'   agevoli   le   operazioni   di
concentrazione ed e' divenuta possibile la ricapitalizzazione di tali
banche  attraverso  l'accesso  al  mercato  dei capitali; perche' gli
interventi compiuti si traducano  in  modifiche  significative  nella
struttura   dell'offerta  sui  mercati  creditizi,  occorre  che  gli
intermediari assumano i comportamenti conseguenti.
   E' inoltre necessario che  si  pervenga  a  un  rafforzamento  del
mercato in cui si scambiano i titoli di proprieta' e di debito emessi
dalle  imprese:  cio'  infatti consentira' una diversificazione delle
fonti di finanziamento delle imprese, che  sono  oggi  costituite  in
misura  rilevante  da  prestiti  bancari. Su questo fronte sono state
introdotte importanti modifiche normative che  hanno  interessato  il
mercato  di  borsa e hanno ampliato le possibilita' per le imprese di
emettere titoli di debito. Allo sviluppo dei nuovi mercati le  banche
potranno  dare  un  contributo significativo, assumendo, tra i propri
compiti, quello di favorire l'ingresso delle imprese su tali mercati.
   Anche al di la' dei vincoli imposti dai caratteri di struttura del
sistema finanziario italiano, rimane il fatto che la disciplina sulla
concentrazione dei rischi opera sulla base  del  principio  meramente
probabilistico  della diversificazione degli attivi; dunque, oltre al
rispetto quantitativo dei  limiti  previsti,  e'  necessario  che  le
banche  adottino  nel  comparto dei grandi rischi specifiche cautele,
valutando con particolare rigore il merito di  credito  del  soggetto
affidato  e  l'evoluzione della sua situazione economico-finanziaria.
Con l'obiettivo di vincolare le banche al  rispetto  dei  criteri  di
sana  e  prudente  gestione, nelle presenti istruzioni viene dedicata
una specifica sezione alle procedure interne  che  devono  presidiare
l'assunzione di grandi rischi.
                                                       Il Governatore