IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il riassetto del settore delle telecomunicazioni; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 ottobre 1993 e del 5 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni gia' appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito sara' determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la societa' di certificazione e l'istituto bancario gia' operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditivita' tipici delle societa' dello stesso settore. 2. L'IRI S.p.a. e' tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la societa' finanziaria del settore, alla societa' concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa L'IRITEL S.p.a, appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono piu' soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. 3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, puo' prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo. 4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.