IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  accelerare  il   riassetto   del   settore   delle
telecomunicazioni; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 28 ottobre 1993 e del 5 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste  e  delle
telecomunicazioni e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del  riassetto  del  settore   delle
telecomunicazioni di cui alla  legge  29  gennaio  1992,  n.  58,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire, con proprio  decreto,
come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato
a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli  impianti  e  dei
beni gia' appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi  telefonici
e all'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni.  Tale
credito sara' determinato, in via definitiva,  dalla  commissione  di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della  legge  citata,  entro  il  31
dicembre 1993, sulla base delle  conclusioni  a  cui  perverranno  la
societa' di certificazione e l'istituto  bancario  gia'  operanti  ai
sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale
per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti  tra
capitalizzazioni di mercato  e  redditivita'  tipici  delle  societa'
dello stesso settore. 
  2. L'IRI S.p.a. e' tenuta a destinare il  conferimento  di  cui  al
comma 1, direttamente o tramite la societa' finanziaria del  settore,
alla   societa'    concessionaria    dei    servizi    pubblici    di
telecomunicazioni  risultante  dalla   unificazione   delle   attuali
societa' concessionarie dei servizi  di  telecomunicazioni,  compresa
L'IRITEL  S.p.a,  appartenenti  al  gruppo   IRI,   entro   un   anno
dall'attuazione  di  tale  unificazione.  A  tal   fine   le   azioni
dell'IRITEL non sono piu' soggette al vincolo stabilito dall'articolo
1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. 
  3. Il Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  ai  fini
dell'attuazione del riassetto del  settore,  puo'  prorogare  per  il
tempo occorrente e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1994,  la
concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando  il  termine
di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n.  58  del  1992,
per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico
impiego da parte del  personale  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo. 
  4. Sono abrogati i commi 6 e  7  dell'articolo  3  della  legge  29
gennaio 1992, n. 58.