IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Viste le direttive del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19  dicembre
1991,  n.  92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonche' le direttive della
Commissione n. 92/76/CEE del 6  ottobre  1992,  n.  92/90/CEE  del  3
novembre  1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del
3 dicembre 1992;
  Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 30 giugno 1993, concernente le misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,  che
ha recepito le direttive sopracitate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  ottobre 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  239  dell'11  ottobre  1993,  relativo  alla
sospensione  dell'applicazione  delle  misure  contenute  nel decreto
ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato;
  Ritenuta la necessita' di prorogare sino al  31  dicembre  1993  il
periodo  di  sospensione dell'applicazione delle misure contenute nel
decreto ministeriale 18 giugno 1993;
  Considerata, altresi', la necessita'  di  mantenere  la  lista  dei
punti di entrata di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 ottobre
1993 sopramenzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il periodo di sospensione, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre
1993,   per   l'applicazione   delle  misure  contenute  nel  decreto
ministeriale 18 giugno 1993 e' prorogato sino al 31 dicembre 1993 nei
confronti degli operatori che non ancora si sono  potuti  adeguare  a
dette misure.