IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Viste le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonche' le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che ha recepito le direttive sopracitate; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1993, relativo alla sospensione dell'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato; Ritenuta la necessita' di prorogare sino al 31 dicembre 1993 il periodo di sospensione dell'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993; Considerata, altresi', la necessita' di mantenere la lista dei punti di entrata di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1993 sopramenzionato; Decreta: Art. 1. Il periodo di sospensione, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1993, per l'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 e' prorogato sino al 31 dicembre 1993 nei confronti degli operatori che non ancora si sono potuti adeguare a dette misure.