IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta  di  declaratoria  della  regione  Puglia  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   siccita'  del  1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di
Foggia;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione   le   specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
 Foggia:  siccita' dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d),  f),  nel  territorio
dei  comuni  di  Carapelle,  Cerignola,  Foggia, Lucera, Manfredonia,
Ordona, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in  Lamis,
San Severo, Zapponeta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA