AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227".
Il D.L. n. 227/1993, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993).
                               Art. 1.
  1.  Il  termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (a), e'  differito
di sei mesi.
___________________
             (a)  Il  comma  1  dell'art.  13  del D.P.R. n. 352/1992
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          acccesso  ai  documenti amministrativi) prevede che: "Nelle
          more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti
          le categorie di documenti da sottrarre  all'accesso,  e  in
          ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento, il diniego di accesso puo' essere
          opposto  con  provvedimento  motivato  dal Ministro, per le
          amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale
          rappresentanza dell'ente, negli altri  casi,  in  relazione
          alle  esigenze  di  salvaguardia  degli  interessi  di  cui
          all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241, e
          con riferimento ai criteri delineati all'art. 8".
             Gli  interessi  di cui all'art. 24, comma 2, della legge
          n.  241/1990, soprarichiamati, sono:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.