IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto  in  particolare  l'art.  10,  commi  1  e  2, del suindicato
decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni  annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai
periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare,
al netto degli interessi, non risulta inferiore a  lire  100  milioni
per  ciascuna  imposta  e per ciascun periodo d'imposta, si provvede,
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato  aventi  libera
circolazione,  con  caratteristiche  da  stabilirsi  dal Ministro del
tesoro con proprio decreto;
  Visto  il  decreto-legge  24  settembre  1993,  n.   376,   recante
disposizioni  concernenti  l'estinzione  dei  crediti  di imposta sui
redditi e modalita' per la  determinazione  dei  tassi  di  interesse
relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 376,
con il quale, all'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,
convertito  con  modificazioni,  dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e'
stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2- bis) in forza
del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 1, del
citato art. 10, e' destinata all'estinzione, secondo le  disposizioni
dei  commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993,
dei crediti relativi  al  periodo  di  imposta  chiuso  entro  il  31
dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a
100 milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
dei redditi;
   gli  interessi  relativi a ciascun credito devono essere computati
fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al 2 semestre  1993  la
misura  degli  interessi  e'  fissata  al 3,5% e che il godimento dei
titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti di  imposta  viene  effettuata  sulla
base   delle   richieste   presentate  entro  il  20  settembre  1993
direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti;
   con decreto del Ministro del tesoro dovranno essere determinate le
caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse,
nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  1  del  decreto-legge  24
settembre 1993, n. 376, ai contribuenti che hanno presentato apposita
domanda  nei  tempi  e  nei modi indicati dallo stesso articolo e che
hanno evidenziato, per crediti risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei  redditi, relative al periodo di imposta chiuso al
31  dicembre  1987,  un  ammontare,  al  netto  degli  interessi, non
inferiore a 100 milioni di lire, verranno consegnati,  ad  estinzione
dei crediti medesimi, certificati di credito del Tesoro al portatore,
della  durata  non  inferiore  ad  anni cinque, al tasso di interesse
annuo lordo pari al 9%, con godimento 1 gennaio 1994,  da  rimborsare
in unica soluzione il 1 gennaio 1999.
  I  titoli  verranno emessi alla pari per un importo corrispondente,
salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare dei crediti di  imposta
risultanti dagli elenchi riepilogativi che saranno all'uopo trasmessi
dal   Ministero   delle   finanze   a   quello  del  tesoro  relativi
all'estinzione dell'80% dei crediti indicati  nelle  dichiarazioni  e
dei relativi interessi.
  Con  separato  decreto ministeriale verranno stabilite le modalita'
di assegnazione  dei  titoli,  nonche'  le  altre  caratteristiche  e
condizioni  relative  all'emissione e all'ammortamento dei titoli non
previste nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI