Agli  assessori alla sanita' delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale  e delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai commissari di Governo nelle
                                    regioni  a  statuo  ordinario   e
                                  speciale
                                  Agli    uffici    veterinari    del
                                  Ministero  della  sanita'  per  gli
                                  adempimenti CEE
                                  All'U.N.I.C.E.B.
                                  All'Assocarni
                                  All'A.I.A.
                                  Al CIM
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Al Cunaco
                                  All'Assica
                                  All'Unione                nazionale
                                  dell'avicoltura
  L'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1992,   n.  559,  stabilisce  che  il  sindaco  possa  consentire  la
macellazione dei conigli in  deroga  a  quanto  previsto  all'art.  3
(macellazione  in  impianti con i requisiti CEE), quando ricorrano le
condizioni elencate nell'articolo stesso.
  Per corrispondere a  quesiti  posti  da  alcune  regioni  si  rende
necessario   fissare   una  linea  di  demarcazione  fra  le  realta'
produttive che debbono osservare gli obblighi  previsti  dall'art.  3
del  sopracitato decreto presidenziale e quelle che possono rientrare
nella situazione derogatoria autorizzata dall'autorita' sanitaria lo-
cale.
  Si ritiene pertanto necessario fornire linee di indirizzo  omogenee
per coordinare i comportamenti delle autorita' locali.
Categorie produttive.
  Dalle informazioni assunte risulta che sono presenti sul territorio
nazionale tre diverse categorie di attivita' produttive:
   1)  attivita'  di  tipo industriale svolte in stabilimenti gia' in
regola con le  attuali  disposizioni  comunitarie  o  che  richiedono
interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  di modesta
entita',  comunque  realizzabili  entro  un  anno   dalla   data   di
presentazione  della  domanda di deroga presentata ai sensi dell'art.
15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992;
   2)  attivita'  esclusivamente  rivolte  alla  vendita  diretta   o
all'approvvigionamento  di  esercizi al dettaglio situati massimo nel
territorio della stessa unita' sanitaria locale di produzione  o  nel
territorio delle unita' sanitarie locali confinanti.
  In  questo  gruppo  di piccole imprese ricadono sia i produttori di
carni  di  piccole  dimensioni  sia  gli  agricoltori   che   vendono
direttamente i prodotti del loro allevamento;
   3)  attivita' di vendita occasionale ed in forma isolata, da parte
di agricoltori, di conigli che, su  richiesta  del  privato,  vengono
macellati  in  sua  presenza.  In  questa  categoria,  per la modesta
capacita' produttiva e per le affinita' con la  precedente  forma  di
commercializzazione   vincolata  al  consumo  diretto  nel  luogo  di
produzione, deve essere altresi' inserita l'attivita' di macellazione
svolta in aziende agrituristiche.
  Gli impianti contemplati nella categoria 1) rientrano senza  dubbio
tra quelli che debbono corrispondere ai requisiti previsti all'art. 3
del decreto presidenziale. Per essi valgono le istruzioni fornite con
circolare  ministeriale  20 aprile 1993, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 1993) concernente modalita'  da  seguire  per  la
presentazione  della  domanda ai fini del riconoscimento di idoneita'
degli stabilimenti per la produzione e commercializzazione  di  carni
di coniglio e di selvaggina allevata.
  Le  attivita'  descritte  al  punto 3) rientrano invece chiaramente
nella deroga prevista dall'art. 4.
  Piu' controverso appare il caso delle attivita' di cui al punto  2)
per le quali sembra opportuno fornire indicazioni a livello nazionale
circa  un  tetto  massimo di attivita', fermo restando che tale tetto
potra' subire delle  variazioni  in  rapporto  a  specifiche  realta'
regionali o locali da valutarsi da parte delle autorita' competenti.
  In  proposito,  in  analogia  a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio n. 92/116/CEE che modifica  ed  aggiorna  la  direttiva  n.
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni
fresche  di  volatili  da  cortile,  si  ritiene  di  indicare  quale
parametro di riferimento la macellazione di  10.000  conigli  l'anno.
Requisiti e limitazioni produttive in caso di deroga.
  E'  opportuno che l'autorita' sanitaria locale conceda la deroga in
oggetto solo ai produttori di carni di coniglio ed  agli  agricoltori
di  cui  al  precedente  punto  2)  con una attivita' di macellazione
inferiore al tetto di  cui  si  e'  detto  e  che  vendano  le  carni
direttamente  al  consumatore  o  ad  esercizi  al  dettaglio situati
massimo nel territorio della stessa unita'  sanitaria  locale  o  nel
territorio delle unita' sanitarie locali confinanti.
  In  tali casi la macellazione deve avvenire in impianti autorizzati
ai sensi della legge 30 aprile  1962,  n.  283,  e  in  possesso  dei
requisiti  generali  in  materia  di  costruzione  e  di attrezzature
nonche' dei seguenti requisiti:
   una zona coperta  sufficientemente  vasta  di  agevole  pulizia  e
disinfezione per lo scarico degli animali;
   un   locale  di  macellazione  provvisto  di  un  reparto  per  lo
stordimento, il dissanguamento e la spennatura, distinto  e  separato
dal reparto di eviscerazione ed eventuale incassettamento;
   una cella frigorifera per la conservazione delle carni;
   un  locale refrigerato per la raccolta ed il deposito del sangue e
dei sottoprodotti qualora gli stessi non possano  essere  prontamente
allontanati   dall'impianto   (comunque   nella  stessa  giornata  di
macellazione) e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
   servizi  igienici  adiacenti  all'impianto,  ma  non   comunicanti
direttamente con i locali di lavorazione.
  Nell'autorizzazione  sanitaria  sara'  previsto che il produttore o
allevatore concordi con il servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale il giorno e l'ora della macellazione  al  fine  di  consentire
l'effettuazione dei previsti controlli sanitari.
  Le carni dovrebbero essere bollate con un bollo a placca riportante
la ragione sociale e la sede dell'azienda nonche' la dicitura "art. 4
DPR 559/92".
  Per  quanto  riguarda invece le attivita' contemplate al precedente
punto 3) conviene considerare separatamente la produzione di carni di
coniglio in aziende agrituristiche e  la  vendita  diretta,  in  casi
isolati, dal produttore al consumatore.
  Nel  primo  caso,  considerata  la  sporadicita'  dell'attivita'  e
l'esiguita' della macellazione, che di norma non dovrebbe superare  i
500  conigli  l'anno,  puo'  essere  accettato  che l'impianto in cui
avviene la macellazione, da autorizzarsi sempre ai sensi della  legge
30   aprile   1962,   n.  283,  sia  costituito  da  un  solo  locale
sufficientemente illuminato ed areato, provvisto di:
   pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto per  la  raccolta
dei reflui;
   pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile;
   lavabo con acqua calda e fredda ed asciugamani a perdere;
   attrezzature  (contenitori)  che permettano il trasferimento delle
carni macellate in frigoriferi ad  armadio  o  a  pozzetto  destinati
esclusivamente a tale uso.
  Puo'  essere  ammessa  la  possibilita'  di  utilizzare  i  servizi
igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica.
  Le carni ottenute in tali aziende agrituristiche dovrebbero  recare
un  bollo  a  placca  con l'indicazione della ragione sociale e della
sede dell'azienda.
  Per quanto attiene invece la  vendita  diretta  dal  produttore  al
consumatore,  in  casi  isolati,  di  conigli  vivi  o  macellati  su
richiesta  dell'acquirente,  non  si  ritengono  necessari  requisiti
strutturali particolari. In questi casi, infatti, la vendita non puo'
essere  programmata  e,  di norma, consiste nella cessione di animali
vivi la cui uccisione avviene soltanto  su  richiesta  specifica  del
compratore per cui si configura come macellazione per autoconsumo.
  Sia  nel  caso  di  aziende  agrituristiche sia, a maggior ragione,
nella vendita diretta dal produttore al consumatore in casi  isolati,
il  controllo  veterinario  si  sviluppa  all'interno di programmi di
vigilanza che devono tener conto della consistenza di tali  attivita'
sul  territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse
inspettivo nella specie in esame e della presenza di provvedimenti di
polizia veterinaria in atto.
  Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra  le  unita'
sanitarie  locali  del  territorio  di competenza nonche' gli enti ed
operatori interessati.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA