IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  325,  concernente:
"Elargizione  a  favore  dei  cittadini  vittime di incidenti occorsi
durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate" e, in
particolare, l'art. 4;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Modalita' e termini
  1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del  decreto-legge  27
agosto  1993,  n.  325,  sono  liquidate a domanda degli interessati,
redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato A per
gli aventi diritto - allegato B per gli aventi causa) che fanno parte
integrante del presente decreto.
  2.  La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  indicata  negli
allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa -
Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni:
    a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993,
per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;
    b)   dalla   data  dell'incidente  per  gli  eventi  verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-
legge n. 325/1993.
  3.  Qualora  la  domanda  stessa  venga  spedita  a  mezzo  lettera
raccomandata, si considera presentata nel  giorno  in  cui  e'  stata
consegnata all'ufficio postale.