IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, concernente: "Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate" e, in particolare, l'art. 4; Decreta: Art. 1. Modalita' e termini 1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato A per gli aventi diritto - allegato B per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto. 2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni: a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data; b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto- legge n. 325/1993. 3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui e' stata consegnata all'ufficio postale.